#1 Inviato 14 Novembre, 2009 Ai fini della costituzione dell'assemblea e dell'approvazione delle delibere secondo l'art. 1136 del cc è necessaria la doppia maggioranza, degli intervenuti e del valore (millesimi). Qualcuno mi può chiarire se gli intervenuti per delega sono equivalenti agli intervenuti fisicamente? Questo è desumibile da giurispudenza? grazie Massimiliano
#2 Inviato 14 Novembre, 2009 Si gli intervenuti per delega sono pari a quelli presenti fisicamente dacc Art. 67 Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
#3 Inviato 14 Novembre, 2009 L'art. 67 delle disp lo conoscevo anch'io, ma vorrei sapere se c'è qualche sentenza della Coerte Suprema che lo dice proprio specificatamente. grazie Massimiliano
#4 Inviato 14 Novembre, 2009 Se è chiaro già così non credo ci sia bisogno di Sentenze e non credo ce ne siano, comunque se vuoi puoi leggere questo; -Link-rimosso-
#5 Inviato 14 Novembre, 2009 Si ricorre al Tribunale solamente nei casi di dubbia interpretazione di una Norma Giuridica e quindi non esistono Sentenze per cose e fatti che non sono mai contestati. Saluti Akim Con la teoria si sa tutto e niente funziona. Con la pratica tutto funziona e nessuno sa il perché.