#1 Inviato 5 Gennaio, 2018 Buonasera, il mio condominio deve deliberare su alcuni lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento facciate). La manutenzione di una facciata come da accordi nella esecuzione di lavori precedenti, atto di proprietà e tabella millesimale comune ai due condomini adiacenti, competerebbe anche al secondo condominio. I condomini di questo condominio hanno dichiarato di non voler partecipare alla spesa ritenendo questo lavoro di uso esclusivo nonostante il parere di due consulenti tecnici, dei quali uno di loro fiducia. Dovendo adire alle vie legali, quale maggioranza è necessaria per farlo? In attesa che il giudice incaricato emette la relativa sentenza, si possono nelle more eseguire i predetti lavori? Grazie per il Vs. parere.
#2 Inviato 5 Gennaio, 2018 cc art. 1136 Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. ... Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (n.d.r. 500 mlm) ... In attesa che il giudice incaricato emette la relativa sentenza, si possono nelle more eseguire i predetti lavori? Grazie per il Vs. parere. Sarebbe meglio di no, perchè non si sa come il giudice valuterà la cosa.