#1 Inviato 21 Ottobre, 2010 Scusate, qual'è il significato giuridico del termine "legittimato passivo? E' possibile fare alcuni esempi? Grazie. Se uno non si aspetta l'inaspettato, non scopre mai la verità
#2 Inviato 23 Ottobre, 2010 Significa essere il soggetto passivo della legittimazione alla lite, cioè quello legittimamente chiamato in giudizio da chi instaura la lite per la natura del contendere.
#3 Inviato 23 Ottobre, 2010 legittimato passivo = convenuto Ben Obi-Wan Kenobi "Chi è più pazzo? Il pazzo o il pazzo che lo segue? "
#4 Inviato 23 Ottobre, 2010 Utente peppe64, sembra che ci troviamo in disaccordo sulla terminologia giuridica in questo post ed un altro. Convenuto non vuol dire "a priori" legittimato passivo. Tu puoi convenire chi vuoi in causa ma se il convenuto ti svolge eccezione di carenza di legittimazione passiva il tuo assioma cade. Il legittimato passivo è invece chi è convenuto per diritto o titolarità del fatto in giudizio e non può eccepirne la carenza di legittimazione. La stessa mancanza di legittimazione (passiva) impedisce al convenuto di svolgere azioni giuridiche nella lite dove è convenuto. Vuoi un esempio spicciolo? Un conduttore non potrà mai essere legittimato passivo in una causa ad oggetto un diritto di servitù essendo la questione nella sola legittimità processuale, attiva e passiva, dei proprietari.
#5 Inviato 24 Ottobre, 2010 grazie , per aver la spiegazione . Ben Obi-Wan Kenobi "Chi è più pazzo? Il pazzo o il pazzo che lo segue? "
#6 Inviato 26 Ottobre, 2010 Scritto da cacallo il 23 Ott 2010 - 17:12:10: Utente peppe64, sembra che ci troviamo in disaccordo sulla terminologia giuridica in questo post ed un altro.Convenuto non vuol dire "a priori" legittimato passivo. Tu puoi convenire chi vuoi in causa ma se il convenuto ti svolge eccezione di carenza di legittimazione passiva il tuo assioma cade. Il legittimato passivo è invece chi è convenuto per diritto o titolarità del fatto in giudizio e non può eccepirne la carenza di legittimazione. La stessa mancanza di legittimazione (passiv [...] Scusate, ma io non ho una formazione di stampo giuridico. Mi potete fare un esempio di legittimazione passive e attiva riguardante l'attività, per esempio dell'amministratore? Grazie Se uno non si aspetta l'inaspettato, non scopre mai la verità
#7 Inviato 26 Ottobre, 2010 L'amministrazione ha due legittimazioni passive: una per sè quale "mandatario" dei condomini, altra come "legale rappresentante" del condominio che le spiega entrambe. richiamo l'Art. 1131 c.c.: "Rappresentanza" "Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi =(Legittimazione attiva per ruolo). Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. =(Legittimazione passiva Legale Rappresentante) Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni. =(legittimazione passiva personale quale mandatario)". PRESTA ATTENZIONE CHE LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA PER L'AMMINISTRATORE E' DA VALUTARE, CASO PER CASO, QUANDO DEBORDA DALLE ATTRIBUZIONI DEI SUOI COMPITI.
#8 Inviato 26 Ottobre, 2010 Buona sera a tutti xCACALLO Si e discusso ampiamente sulla legittimazione passiva dell'amministratore,che cozza contro un articolo inderogabile del cc l'art.1132.Al di la di questo io ancora non riesco a far entrare in zucca il terzo comma dell'art.1132 cc.Leggendolo attentamente,almeno io cosi lo interpreto,fa cadere la legittimazione passivamdim fronte a problematiche che vanno al di la delle attribuzioni dell'amminsitratoremcome daettate nell'art.1130.Il 1130 spiega charamente quali sono le attribuzioni concesse all'amministratore per gestire il condominio senza che abbia il mandato assembleare,Tutti gli altri problemi esso amminsitratore e tenuto, amio avviso, ad informare l'assise condominiale,come lo si puo interpretare leggendo,appunto,il terzo comma dell'art.1131.Perche se cosi non fosse l'amministatore,che non paga nulla,potrebbe di msua iniziativa intraprendere azioni a suo piacimento,semmaio coinvolgendo il condominio,in li ti giudiziarie lunghe e costose. E cio non mi sembra affatto corretto.Tu sai che tantissime volte si e discusso sulla corretta applicazione del 1132,ma mi arrabbio,quando leggo"alcune correnti di pensiero....."nella legge non dovrebbero esistere le correnti di pensiero ma la corretta applicazione degli articoli di legge ed applicarli. Ciao e buona sera a tutti. emilioloffredo
#9 Inviato 27 Ottobre, 2010 Gentile emilioloffredo te l'ho già spiegato più volte la limitazione della legittimazione attiva dell'amministratore e, in tutta onestà, non c'è contrasto con l'art. 1132 c.c.. Se un amministratore ritiene di essere legittimato ad azioni che esulano il suo mandato ne risponde personalmente come mandatario infedele e nulla c'entra l'art. 1132 c.c.. Nella tua situazione personale riterrei che l'amministratore abbia oltrepassato, e di parecchio, i suoi compiti; la questione però non mi risulta attinente a questo post. Se un amministratore non indice assemblea per decidere di resistere o promulgare una lite non può essere attivato l'art. 1132 c.c. e ciascun condomino ne può chiedere conto al tapino. Converrebbe quindi che cercassi di approfondire l'enorme differenza fra legittimazione attiva e passiva dell'amministratore.
#10 Inviato 27 Ottobre, 2010 X CACALLO Grazie ora mi e molto piu chiaro,nel senso che egli doveva comun que indire assemblea per comunicare la lite in atto.Bene,ti ringrazio molto ed auguri. emilioloffredo
#11 Inviato 28 Ottobre, 2010 Scritto da cacallo il 27 Ott 2010 - 07:13:48: Gentile emilioloffredo te l'ho già spiegato più volte la limitazione della legittimazione attiva dell'amministratore e, in tutta onestà, non c'è contrasto con l'art. 1132 c.c..Se un amministratore ritiene di essere legittimato ad azioni che esulano il suo mandato ne risponde personalmente come mandatario infedele e nulla c'entra l'art. 1132 c.c.. Nella tua situazione personale riterrei che l'amministratore abbia oltrepassato, e di parecchio, i suoi compiti; la questione però non mi risulta at [...] Scusa se porto la discussione su un livello molto pratico. Un condomino non vuole pagare le spese di riscaldamento perchè ha fatto staccare le piastre radianti. A prescindere dal fatto che abbia ragione o no, io sarei legittimato, in quanto Amministratore, ad agire legalmente nei suoi confronti perchè paghi le spese? Grazie. Se uno non si aspetta l'inaspettato, non scopre mai la verità
#12 Inviato 29 Ottobre, 2010 Sui generis, SI, essendo presupposto dal tuo post che l'impianto di riscaldamento è condominiale e dando per scontato che in quel condominio da un lato non si è deliberato di staccarsi tutti dall'impianto comune, dall'altro che esista un regolamento di condominio che abbia considerato l'impossibilità della rinuncia ai servizi comuni. C'è parecchia giurisprudenza sulla situazione specifica e bisogna vedere cosa stabilisce il vostro regolamento condominiale sul punto e se l'opera del condomino rientra nella nozione (sia di fatto che di diritto) del contenimento energetico.