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gianbertolini

Lavori condominiali su proprietà di un condomino consenziente

vorrei sapere se una assemblea straordinaria può deliberare di fare dei lavori di interesse condominiale nella proprietà di un condomino consenziente a spese del condominio stesso e, se si, se la divisione delle spese deve essere in base ai millesimi di proprietà o in altra forma

spiego meglio, l'androne di accesso al condominio (casa di interesse storico) è di proprietà di un condomino che non vuole fare i lavori di ripristino a proprie spese ma è disposto a dare autorizzazione per fare i lavori a spese del condominio. alcuni condomini affermano di non essere obbligati a partecipare ma che la spesa deve essere volontaria e solo per chi aderisce

ciao

 

l'accesso è in conseguenza di una servitù ? Penso che comunque le parti delimitanti siano muri portanti, in tal caso, sarebbero comunque comuni.

il proprietario ha una servitù di passaggio ma l'androne è suo

ciao

 

la tua risposta non è corretta. Se è suo, non c'è servitù di passaggio a suo favore.

 

Presumo che lui sia titolare solo della servitù di passaggio, per cui... nulla deve per le manutenzioni.

mi sono espresso male ma è evidente che la servitù di passaggio è a favore degli altri condomini, lui è il proprietario

Innanzitutto le spese di conservazione della servitù sono a carico di chi gode di questa servitù (fondo dominante)

 

cc Art. 1069. Opere sul fondo servente.

Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.

Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Ma poi è intervenuta una sentenza Del Tribunale di Genova che ha richiamato una Sent. Cass 2637/75' che specifica che le relative spese debbono essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitù in proporzione dei rispettivi vantaggi;

 

Servitù: oneri manutentivi spettano anche a titolare del fondo servente

La Corte d'Appello di Genova precisa gli obblighi previsti dall'art. 1069 c.c. 5 gennaio 2011

Tale orientamento fu adottato anche dalla Suprema Corte (Cass. n. 2637/1975) che, in passato, aveva così statuito:“L'art 1069 cod civ il quale stabilisce che, nel caso in cui le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite dal proprietario del fondo dominante sul fondo servente, giovano anche a quest'ultimo, le relative spese debbono essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitù in proporzione dei rispettivi vantaggi, non costituisce una norma eccezionale, ma, al contrario, rappresenta l'applicazione di un più generale principio di equità genericamente ispirato all'esigenza di evitare indebiti arricchimenti. Pertanto, tale norma è applicabile anche nel caso, da essa non specificamente contemplato, in cui sia stato il proprietario del fondo servente ad eseguire su quest'ultimo, sia pure nel proprio interesse, opere necessarie alla conservazione della servitù”

Fonte: Altalex

il problema è che il proprietario non vuole spendere ma autorizza il condominio a fare i lavori.

i condomini non sono tutti d'accordo a fare i lavori su una proprietà altrui. la mia domanda è: l'assemblea a maggioranza può deliberare di fare i lavori dando debito a tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà ? alcuni affermano che i lavori debbano essere pagati solo da chi accetta di farli a proprie spese e non da tutti.

il problema è che il proprietario non vuole spendere ma autorizza il condominio a fare i lavori.

i condomini non sono tutti d'accordo a fare i lavori su una proprietà altrui. la mia domanda è: l'assemblea a maggioranza può deliberare di fare i lavori dando debito a tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà ? alcuni affermano che i lavori debbano essere pagati solo da chi accetta di farli a proprie spese e non da tutti.

Se la maggioranza degli aventi diritto della servitù accetta di fare i lavori, anche i dissenzienti sono obbligati, ed è obbligato anche il proprietario servente in proporzione del suo vantaggio, come afferma la Sentenza, se come suppongo, non vi metterete d'accordo vi consiglio di sentire un legale, e caso mai iniziate con la mediazione forse sarà sufficiente, almeno me lo auguro per voi.
il problema è che il proprietario non vuole spendere ma autorizza il condominio a fare i lavori.

i condomini non sono tutti d'accordo a fare i lavori su una proprietà altrui. la mia domanda è: l'assemblea a maggioranza può deliberare di fare i lavori dando debito a tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà ? alcuni affermano che i lavori debbano essere pagati solo da chi accetta di farli a proprie spese e non da tutti.

ciao

 

avete la servitù di passaggio quindi. Se è garantito l'esercizio di tale servitù, senza nessun aggravamento, non potete imporre nulla alla proprietà. A questo punto ritengo a mio giudizio, contrariamente ad altre tesi, che, a maggioranza anche qualificata non potete imporre ai condomini contrari di partecipare obbligatoriamente a tale spesa, proprio perché tale bene non è un bene comune.

spiego meglio, l'androne di accesso al condominio (casa di interesse storico) è di proprietà di un condomino che non vuole fare i lavori di ripristino a proprie spese ma è disposto a dare autorizzazione per fare i lavori a spese del condominio. alcuni condomini affermano di non essere obbligati a partecipare ma che la spesa deve essere volontaria e solo per chi aderisce

Devi spiegare in cosa consistono le spese di ripristino.

Se è garantita la sicurezza di passaggio non potete obbligare alla manutenzione ne il proprietario dell'androne ne i condòmini che non vogliono accollarsi la spesa.

 

Se il ripristino dell'androne serve a garantire la sicurezza della servitù di passaggio (mettere in sicurezza non significa rendere gradevole l'aspetto architettonico), la spesa deve essere ripartita tra fondo dominante e fondo servente.

In mancanza di accordo deciderà il giudice.

il ripristino dell'androne sarebbe la rasatura e imbiancatura dei muri con particolari disegni già esistenti nelle scale del palazzo. costo previsto data l'enorme volumetria 20.000 euro circa.non esiste un problema di sicurezza ma solo estetico,essendo un palazzo storico in cui tutto è in ordine, l'androne di ingresso con i muri scrostati e cadenti riduce il valore di tutti gli appartamenti

il ripristino dell'androne sarebbe la rasatura e imbiancatura dei muri con particolari disegni già esistenti nelle scale del palazzo. costo previsto data l'enorme volumetria 20.000 euro circa.non esiste un problema di sicurezza ma solo estetico,essendo un palazzo storico in cui tutto è in ordine, l'androne di ingresso con i muri scrostati e cadenti riduce il valore di tutti gli appartamenti
Scusami ma se è così perchè chi ha la servitù dovrebbe pagare il rifacimento e imbiancatura dei muri? I muri sono di proprietà di chi possiede le u.i. all'interno dello stabile e chi ha la servitù di passaggio non c'entra assolutamente niente se non ha proprietà all'interno.

il proprietario dei muri dell'androne non ha appartamenti nel condominio e quindi di questo bene non se ne fa nulla e non ha interesse a tenerlo in ordine. tutti gli altri condomini che usano quotidianamente di questo ingresso invece sono interessati che sia in ordine, di qui l'idea di ripristinarlo a spese del condominio

Se è proprietario dei muri lui stesso deve mantenere i muri anche se non abita, ma nulla vieta che voi decidete di vostra spontaneità sostituirvi nelle spese al proprietario.

ciao

 

quindi chi vuole un aspetto più gradevole dell'ingresso, avendo la autorizzazione del proprietario, se lo paga, senza obbligare altri condomini che non vogliono partecipare, visto che le opere non riguardano affatto l'esercizio della servitù, ma solo l'estetica. L'intervento è su una proprietà non condominiale.

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