Vai al contenuto
simoneiltrota

Installazione nuovo ascensore - è vero o basta il voto favorevole di 5 condomini?

Ciao a tutti,

Siccome si sta valutando l'installazione di un ascensore nel mio condominio avrei alcune domande da fare:

1. Premesso che a coprire le spese di installazione e successivamente a usufruire di questa saremo in 3 condomini, l'amministratore sostiene che serve la maggioranza assoluta (cioè 9 condomini su 9) di tutti i condomini per approvare la delibera, è vero o basta il voto favorevole di 5 condomini?

2. Nel caso in cui bastasse la maggioranza di 5 condomini, può un solo condomine opporsi perché sostiene che la cosa arrecherebbe un fastidio a lui ( rumore, passaggio di persone davanti alla sua porta ecc) e quindi bloccare la delibera?

Grazie in anticipo.

 

Se è possibile avere anche qualche riferimento normativo sarebbe l'ideale.

Art. 1121 c.c.

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.

 

Si tratta di innovazione gravosa suscettibile di utilizzazione separata per cui se a pagare sono i 3 non hanno bisogno di alcuna maggioranza ed alcuna delibera.

I 3 faranno installare l'ascensore a proprie spese e potranno vietare (con chiave o tessera magnetica) l'uso a chi non partecipa alla spesa.

 

Chi è contrario all'installazione dovrà fare ricorso in Tribunale ma i motivi da te esposti sono così puerili che un Giudice potrebbe condannare i ricorrenti per lite temeraria.

Ciao a tutti,

Siccome si sta valutando l'installazione di un ascensore nel mio condominio avrei alcune domande da fare:

1. Premesso che a coprire le spese di installazione e successivamente a usufruire di questa saremo in 3 condomini, l'amministratore sostiene che serve la maggioranza assoluta (cioè 9 condomini su 9) di tutti i condomini per approvare la delibera, è vero o basta il voto favorevole di 5 condomini?

2. Nel caso in cui bastasse la maggioranza di 5 condomini, può un solo condomine opporsi perché sostiene che la cosa arrecherebbe un fastidio a lui ( rumore, passaggio di persone davanti alla sua porta ecc) e quindi bloccare la delibera?

Grazie in anticipo.

 

Se è possibile avere anche qualche riferimento normativo sarebbe l'ideale.

Oltre a quanto detto da Leonardo i tre condomini che installeranno l'ascensore dovranno tenere conto dell'ultimo comma dell'art. 1120 cc;

 

- Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Se hai letto con attenzione nei link che ti ho indicato sopra, hai già le risposte ai tuoi dubbi.

 

Indipendentemente dall'opera "gravosa", alle spese partecipano solo i consenzienti.

 

Una deliberazione dell'assemblea è sempre necessaria (tipologia, volumi sottratti, posizione, ecc.), ma non è vincolante se alla spesa partecipano solo i promotori.

Mi preme evidenziare un aspetto. Come hanno giustamente sottolineato tutti coloro che mi hanno preceduto, l'installazione di un ascensore può essere considerata innovazione gravosa ex art. 1121 c.c.

Conseguenza di ciò è che i contrari possano sottrarsi alla spesa (eventualmente subentrando successivamente).

Per deliberarne l'installazione, però, è sempre necessario il rispetto di quanto previsto dall'art. 1120 c.c. e quindi:

a) delle maggioranze (maggioranza dei presenti e 500 millesimi, art. 1136, quarto comma, c.c.);

b) che non si tratti d'innovazione vietata ex art. 1120, quarto comma, c.c.

Anche la legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche fa riferimento a questi limiti (l. n. 13/89).

Conseguenza: la deliberazione nel tuo condominio deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti all'assemblea che rappresentino almeno di 500 millesimi (quindi immagino più di tre su nove) e dovrà comunque rispettare le limitazioni previste in materia di innovazioni vietata.

Se sono solo tre su nove, quindi, e questi non rappresentano 500 millesimi non potranno deliberare l'installazione di un ascensore, ma, al massimo, potranno provvedervi ai sensi dell'art. 1102 c.c. (ossia utilizzando a scopi propri la cosa comune, cioè il vano scale) ove tecnicamente possibile e con ciò s'intende ove anche questa operazione rientra nell'ambito delle innovazioni non vietate.

Perfetto grazie per il chiarimento, scusate ma sono un novellino reduce della mia prima assemblea di condominio. Comunque per chiarire, dei 9 condomini 3 sarebbero intenzionati all'installazione e disposti al pagamento, 2 sono favorevoli all'installazione anche se non intendono contribuire e utilizzare, 1 è contrario e gli altri 3 non pervenuti (siamo comunque sopra i 500 millesimi). Visto che l'amministratore di condominio ha esordito dicendo "abbiamo bisogno del voto favorevole di tutti 9 i condomini" io ho subito pensato "non si farà mai!". Ora, forte dei vostri suggerimenti potrò controbattere.

L'elemento più importante da considerare, anche se l'installazione verrà pagata da soli tre condómini, è l'eventuale riduzione della larghezza del vano scala e dei pianerottoli. (da non tralasciare anche il rispetto delle distanze da porte o luci di parti private)

 

Ciò potrebbe bloccare l'installazione.

 

Vi sono state parecchie sentenze in merito, alcune parlavano di una larghezza minima di 1,20 mt, altre accettavano una larghezza leggermente inferiore.

 

Se il lavoro in oggetto dovesse comportare una riduzione delle scale o dei pianerottoli, limitando così le vie di fuga, ti consiglio di consultarti preventivamente con i vigili del fuoco della tua zona che hanno competenza in questa materia e che alla fine rilasciano il nulla osta generale.

×