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archimede07

Il CPI va in pensione

Ciao a tutti!

Qualcuno ha già approfondito la questione?

"Dal 7 ottobre il vecchio CPI (il documento di prevenzione incendi per le attività a maggior rischio), cambia nome: si chiamerà SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). ...... · AUTORIMESSE: da attività 92 cambia numero e diventa 75; sono soggette se superano i 300 mq. (cancellato il limite delle 9 auto) e fino a 1000 mq non occorre più l'esame progetto; il CPI è sostituito dalla SCIA sino a 3000 mq-"

 

Domanda: i 300 metri quadri sono comprensivi di area di manovra o solo di superficie box chiusi?

 

Grazie

 

Giancarlo

Scritto da archimede07 il 30 Set 2011 - 16:41:10: Ciao a tutti!

Qualcuno ha già approfondito la questione?

"Dal 7 ottobre il vecchio CPI (il documento di prevenzione incendi per le attività a maggior rischio), cambia nome: si chiamerà SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). ...... · AUTORIMESSE: da attività 92 cambia numero e diventa 75; sono soggette se superano i 300 mq. (cancellato il limite delle 9 auto) e fino a 1000 mq non occorre più l'esame progetto; il CPI è sostituito dalla SCIA sino a 3000 mq-"

 

Domanda: i 300 metri quadri sono comprensivi di area di mano [...]

Ho letto anch'io questa mail

Per me però c'è un refuso in quanto l'esame del progetto sarà comunque obbligatorio (ma senza sopralluogo) dai 300 ai 1000 mq.

Comunque anch'io mi sono posto la stessa domanda e sono giunto alla risposta che secondo me i 300 mq sono compresi dell'area di manovra, ma attendo lumi da più competenti in materia

Scritto da archimede07 il 30 Set 2011 - 16:41:10: Ciao a tutti!

Qualcuno ha già approfondito la questione?

"Dal 7 ottobre il vecchio CPI (il documento di prevenzione incendi per le attività a maggior rischio), cambia nome: si chiamerà SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). ...... · AUTORIMESSE: da attività 92 cambia numero e diventa 75; sono soggette se superano i 300 mq. (cancellato il limite delle 9 auto) e fino a 1000 mq non occorre più l'esame progetto; il CPI è sostituito dalla SCIA sino a 3000 mq-"

 

Domanda: i 300 metri quadri sono comprensivi di area di mano [...]

Sto leggendo ora ma il buon senso mi dice che i 300 mq siano totali, area parcheggio+manovra.

 

Vincenzo Amato

Penso anch'io, ma comunque questa nuova normativa un aapetto positivo lo ha: elimina un annoso problema: quello dei cosiddetti "magazzini" occupati a tutti gli effetti da autovetture (eludendo in modo illegale il limite di 9 veicoli.

Modificato Da - archimede07 il 30 Set 2011 17:23:20

Scritto da Fabrizio Togni il 30 Set 2011 - 16:48:44:

Ho letto anch'io questa mail

Per me però c'è un refuso in quanto l'esame del progetto sarà comunque obbligatorio (ma senza sopralluogo) dai 300 ai 1000 mq.

Comunque anch'io mi sono posto la stessa domanda e sono giunto alla risposta che secondo me i 300 mq sono compresi dell'area di manovra, ma attendo lumi da più competenti in materia

Nessun refuso, devo correggermi.

In sintesi sotto i 300 mq non si dovrebbe fare nulla (in teoria)

Dai 300 ai 1000 mq rispetto delle norme ma nessun esame progetto e nessun sopralluogo obbligatorio

Dai 1000 ai 3000 mq rispetto delle norme, esame progetto ma nessun sopralluogo obbligatorio

Oltre i 3000 mq rispetto delle norme, esame progetto e sopralluogo obbligatorio

Perdonatemi, ne approfitto per porre una domanda, se un condominio in cui vi è un locale garage con 20 box ed alcune cantinole, e non è in possesso di Certificato prevenzione incendi precedente, cosa deve fare? La quadratura esatta non mi è ancora nota, diciamo che

 

Scritto da Turtle_dive il 03 Ott 2011 - 11:22:33: Perdonatemi, ne approfitto per porre una domanda, se un condominio in cui vi è un locale garage con 20 box ed alcune cantinole, e non è in possesso di Certificato prevenzione incendi precedente, cosa deve fare? La quadratura esatta non mi è ancora nota, diciamo che

Se rientra nello scaglione 300-1000 dovrai fare la SCIA, ma non dovrà esserci l'esame del progetto. Potrebbe esserci un controllo a campione entro i successivi 60 giorni.

Ma dato che la norma è di recente emanazione io ti consiglierei di contattare un professionista che mastica tutti i giorni questi argomenti e ti consulti con lui nello specifio della tua situazione

Scritto da Fabrizio Togni il 03 Ott 2011 - 08:46:47:

Nessun refuso, devo correggermi.

In sintesi sotto i 300 mq non si dovrebbe fare nulla (in teoria)

Dai 300 ai 1000 mq rispetto delle norme ma nessun esame progetto e nessun sopralluogo obbligatorio

Dai 1000 ai 3000 mq rispetto delle norme, esame progetto ma nessun sopralluogo obbligatorio

Oltre i 3000 mq rispetto delle norme, esame progetto e sopralluogo obbligatorio

Esatto.

Se sei in categoria A (attività a basso rischio e standardizzate, dotate di regola tecnica di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente) viene eliminato il parere di conformità del progetto e l'attività può cominciare previa presentazione della Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA). Entro 60 giorni verranno effettuati dei controlli A CAMPIONE; ergo le prescrizioni rimangono tali e quali quelle di oggi.

Se sei in categoria B o C (categoria B: attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria superiore; categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della regola tecnica) è necessario avere il parere di conformità sul progetto, per la categoria B il controllo rimane a campione mentre in categoria C è obbligatorio al rilascio CPI.

Le attività/categorie, per quel che riguarda il Condominio, sono individuabili in questo riassunto:

EDIFICI CIVILI: (l'attività 94 diventa attività 77): fino a 32 m non occorre più alcun esame del progetto; sino a 54 m il CPI è sostituito dalla SCIA;

ASCENSORI: (attività 95) non sono più soggetti a controllo di prevenzione incendi; l'altezza da rilevare per verificare se un edificio é soggetto o meno alla prevenzione incendi non è più quella "in gronda" (intradosso solaio ultimo piano) ma quella "antincendi" (parapetto o alla finestra ultimo piano): vi saranno quindi edifici che prima erano ricompresi e ora non sono più soggetti.

CENTRALI TERMICHE: già attività 91, diventata attività 74; sino a 350 kW non occorre più l'esame progetto; fino a 700 kW il CPI è sostituito dalla SCIA.

AUTORIMESSE: da attività 92 cambia numero e diventa 75; sono soggette se superano i 300 mq. (cancellato il limite delle 9 auto) e fino a 1000 mq non occorre più l'esame progetto; il CPI è sostituito dalla SCIA sino a 3000 mq.

Diciamo che le novità principali sono per gli ascensori che escono dal controllo di prevenzione incendi e sono compresi nel controllo degli edifici e le autorimesse che non sono più legate al numero di autoveicoli equivalenti ma alla superficie coperta, cioè fino a 300mq sono sovrapponibili alle precedenti fino a 9 posti auto, poi entrano in ballo le 3 categorie di rischio.

Per i condomini rimangono valide le precedenti norme tecniche, cioè il DM246-87 per gli edifici ed il DM 1-2-86 per le autorimesse.

Sopravvimeremo anche a questa rivoluzione

 

NaCaSa

Scritto da archimede07 il 30 Set 2011 - 16:41:10: Ciao a tutti!

Domanda: i 300 metri quadri sono comprensivi di area di mano [...]

Si parla di "superficie coperta" quindi sia box che area di manovra/corsie.

 

NaCaSa

Scritto da Fabrizio Togni il 03 Ott 2011 - 14:38:45:

Se rientra nello scaglione 300-1000 dovrai fare la SCIA, ma non dovrà esserci l'esame del progetto. Potrebbe esserci un controllo a campione entro i successivi 60 giorni.

Ma dato che la norma è di recente emanazione io ti consiglierei di contattare un professionista che mastica tutti i giorni questi argomenti e ti consulti con lui nello specifio della tua situazione

Ma la SCIA non sostituisce la DIA? In realtà operativamente cosa si dovrà fare, nominare un tecnico per la redazione della SCIA??

 

Modificato Da - Turtle_dive il 03 Ott 2011 15:29:16

ciao

per chi sta ultimando i lavori con un progetto approvato dai vvf come deve comportarsi? nuova procedura o deve richiedere il sopralluogo dei vvf?( mq c.ca 600 )

Scritto da nic65 il 05 Ott 2011 - 22:49:09: ciao

per chi sta ultimando i lavori con un progetto approvato dai vvf come deve comportarsi? nuova procedura o deve richiedere il sopralluogo dei vvf?( mq c.ca 600 )

A logica interpretativa, da domani (7/10/2011), avendo comunque già presentato il progetto ed essendo autorimessa sotto i 1000mq terminati i lavori puoi iniziare l'attività.

I VVF in 60gg possono a campione e discrezione venire a fare una ispezione.

Comunque in questa fase di transizione un salto od una telefonata al Comando a cui hai inviato la documentazione è consigliabile.

NaCaSa

Scritto da Turtle_dive il 03 Ott 2011 - 15:22:07:

Ma la SCIA non sostituisce la DIA? In realtà operativamente cosa si dovrà fare, nominare un tecnico per la redazione della SCIA??

SCIA significa "segnalazione certificata inizio attività", e vi rientrano anche le nuove procedure di prevenzione incendi.

Le "attività" soggette a prevenzione incendi devono essere cioè "certificate"; chi certifica deve essere abilitato a farlo e registrato negli elenchi del Ministero degli Interni.

Vanno certificati anche i materiali ed i componenti installati, che devono essere conformi ai regolamenti tecnici.

NaCaSa

Perdonate la domanda profana: ma in caso di autorimessa condominiale al piano S1 di un stabile

In merito alla prosecuzione di una pratica ex-cpi, qualora i VV.FF. avessero formulato deroghe o prescrizioni, penso che il professionista non possa certificare l'autorimessa senza il rispetto delle prescrizioni dei vigili.

Grazie.

 

Modificato Da - efisio il 14 Ott 2011 22:17:56

Grazie per la precisa risposta.

Hai ragione, con deroga intendevo l'accettazione della richiesta in deroga del progetista "a patto di...".

Ad esempio gli sprinklers, o l'impianto di estrazione fumi, o l'aumento della superficie d'aereazione.

Seguirò il tuo sito e ti ringrazio per i chiarimenti.

Ciao.

 

Mi è capitato a settembre di avere un esito negativo da parte dei VVFF per un garage di circa 600/800 mq, il CPI non è stato concesso in quanto svariati box contenevano materiale non idoneo. Successivamente è cambiata la normativa .... ora mi chiedo qual'è l'iter da seguire ? Rientra nella cat. A e si fa la SCIA oppure visto che la pratica è ancora in essere dai VVFF bisogna seguire un altra strada ? Grazie.

 

Modificato Da - Bastet69 il 28 Ott 2011 12:21:39

CPI. Siamo un condominio di 11 box (oltre 300 mq di area coperta) Il ns amm.re dice che siamo tenuti al CPI (come da D.M. 16/02/82 attivita' n. 92) L'ing. il 21 ottobre c.a. si e' premurato di farci avere preventivo: (1300 piu' Iva) "Elaborazione progetto, Predisposizione elaborati grafici, relazione tecnica, esame preventivo del progetto, presentazione domanda presso il comando dei Vigili del Fuoco di Milano, predisposizione e presentazione della domanda si sopralluogo finalizzata al rilascio del CPI. L'Ing. non fa riferimento al DPR n. 151 del 01/08/11 G.U. 22/09/2011 n. 221 in vigore dal 0710/2011 (dove parla di attivita' distinte in tre categorie A) B) C) ecc..) E' corretto ?

Grazie

SCIA (ex CPI) ci sara' da aspettare che questa nuova normativa verra' capita e assimilata dagli studi preposti. Ho invitato l'Ing. a "riaggiornare" l'offerta/preventivo con le nuove caratteristiche (SCIA e non piu' CPI) Nel frattempo, cercando e sentendo in giro, ho raccolto l'impresione che ci sia un'attesa "strategica" forse per assimilare meglio le nuove norme. Ci sara' una scadenza per mettersi in regola (con la SCIA) ?

Grazie

Scritto da RENATO 68 il 16 Nov 2011 - 13:18:10: SCIA (ex CPI) ci sara' da aspettare che questa nuova normativa verra' capita e assimilata dagli studi preposti. Ho invitato l'Ing. a "riaggiornare" l'offerta/preventivo con le nuove caratteristiche (SCIA e non piu' CPI) Nel frattempo, cercando e sentendo in giro, ho raccolto l'impresione che ci sia un'attesa "strategica" forse per assimilare meglio le nuove norme. Ci sara' una scadenza per mettersi in regola (con la SCIA) ?

Grazie

Per una attività già esistente, come la vostra, siete già in violazione perchè esisteva una precedente attività (n°92) che richiedeva CPI.

 

NaCaSa

"Per una attività già esistente, come la vostra, siete già in violazione perchè esisteva una precedente attività (n°92) che richiedeva CPI." (NaCaSa)

Per quanto ne so il condominio e' del 1986 e non ha mai fatto CPI (n. 92) (da quando era obbligatorio?) Da qualche anno abbiamo cambiato l'amm.re e, forse, il precedente non si era attivato. Cosa si rischia ?

 

L'ing. (dietro richiesta) ha aggiornato la sua offerta/preventivo denominata: " Offerta per pratica di prevenzione incendi come da DPR 01/08/2011 n. 151 attivita' n. 75" aumentata anche di prezzo da. 1300 euro siamo passati a euro 2.100 + iVA. Sarebbe utile ( se cio' fosse possibile) avere altre info,da parte di iscritti al forum, riguardo ai costi di elaborazione della pratica SCIA nei "normali" condomini.

Grazie

"...Il DPR 511/2011 si applica anche su attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del DPR (7/10/2011), con la tempistica definita da art.11 comma 4 (1 anno di tempo, quindi entro le ore 24 del 6/10/2012)""

NaCaSa

...Questo non vale per chi non ha mai fatto (dal 1986) il vecchio CPI; cioe' non "godiamo" di questa tempistica con scadenza 06/10/2012 ?

Grazie

 

Scritto da RENATO 68 il 19 Nov 2011 - 19:30:01: "...Il DPR 511/2011 si applica anche su attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del DPR (7/10/2011), con la tempistica definita da art.11 comma 4 (1 anno di tempo, quindi entro le ore 24 del 6/10/2012)""

NaCaSa

...Questo non vale per chi non ha mai fatto (dal 1986) il vecchio CPI; cioe' non "godiamo" di questa tempistica con scadenza 06/10/2012 ?

Grazie

No.

La vostra tipologia di attività esisteva già in regime di CPI, e non è stata introdotta ex novo dalla SCIA.

La regola vale se c'è qualcosa di esistente che non prevedeva prima il CPI, ed adesso prevede la SCIA.

Per quanto riguarda i costi della SCIA non ti so rispondere, ma non posso giustificare tecnicamente una differenza come quella che hai espresso.

NaCaSa

Ma quindi con questa nuova norma che bisogna fare?

Se in un Condominio c'è un'area parcheggio con 10 box, non devo richiedere il CPI?

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