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Gestione portiere categoria B5

Buongiorno.

Il portiere di uno stabile da me amministrato è classificato con la categoria in oggetto.

Per motivi che non sto qui a raccontarvi, ha ricevuto dall'ente, che precedentemente era proprietario dell'immobile, un contratto molto vantaggioso che, allo stipendio base, ha aggiunto una serie di indennità che alzano molto il valore dello stipendio.

 

Tali indennità sono descritte in forma molto generica nel contratto ed alle stesse non corrispondono delle attività ben definite....

 

Scansando per un attimo le indennità, vorrei chiedervi quanto segue:

 

lungo le scale del palazzo ci sono delle finestre che il portiere sostiene di non dover pulire. Le finestre sono poste ad un altezza che va dal 1,60 m a 2,2. Secondo voi ci sono motivazioni per sottrarsi a questo dovere? leggengo il contratto nazionale (che riporto di seguito) non mi pare emerga la possibilità di sottrarsi a questo dovere.

 

15. Il lavoratore con profilo professionale B5) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore

di lavoro:

a) alla pulizia dell’androne, degli altri locali comuni accessori, delle cabine dell’acqua, delle scale, dei cortili

e dei piani pilotis e dei porticati ad uso esclusivo dell'immobile;

b) alla pulizia ed innaffiamento degli spazi a verde, esclusa ogni operazione di giardinaggio.

A tale lavoratore può essere affidato il servizio di distribuzione della posta ordinaria. Potrà inoltre essergli

affidato anche il servizio di cui al comma 4, punto m), del presente articolo.

Tali servizi verranno eseguiti nell'ambito dell'orario di lavoro concordato con il lavoratore con l'atto scritto

Stampa del 16/11/2016

Tali servizi verranno eseguiti nell'ambito dell'orario di lavoro concordato con il lavoratore con l'atto scritto

di cui al successivo art. 60.

grazie mille

Premesso che esiste più di un ccnl riferito ai dipendenti di proprietari di fabbricati ,non mi smbra che nelle mansioni sia prevista pulizia delle finestre .

 

P.s. se e' un B5 non e' un portiere .

Scusami. Vigono contemporaneamente più contratti....? Non credo.

Il B5 è una delle possibili classificazioni inserite nel CCNL dei portieri. Detto ciò, sei in grado di rispondere alla mia domanda?

Certo che ci sono piu' contratti visto che ci sono diversi soggetti che hanno sottoscritto diversi ccnl .

I ccnl non riguardano solo i portieri ma tutti i dipendenti di proprietari di fabbricato .

 

Se un dipendendente e' inquadrato nella categoria B non e' un portiere ( loro sono nella categoria A )

 

Ripeto nell'estratto da te citato non figura la pulizia delle finestre .

È un "pulitore" infatti. Le finestre sono lungo le scale. Non si può ritenere che debba farle?

pulitore non significa che deve pulire tutto ,pulira' cio' che prevede il contratto oppure il mansionario previsto .

 

"pulire le scale" e ben diverso da "pulire quello che sta lungo le scale" .

Considerando che i diversi contratti prevedono, per il profilo B, anche la pulizia della scala sarebbe opportuno risalire al contratto stipulato ed eventualmente al mansionario, se richiamato.

Personalmente, propendo per l'estensione del significato "pulizia della scala" visto che, normalmente, queste sono provviste di finestre.

Condivido il concetto. Vorrei capire se questo che dici è acquisito giuridicamente da quello che leggi o se va certificato da un consulente del lavoro o da un giurista. Te lo chiedo perché ho da gestire una situazione delicata con il dipendente che prende una somma enormemente superiore a quella prevista per un pulitore ma si sottrae anche (inopportunente a mio avviso anche qualora fosse giustificato contrattualmente....) dal fare queste semplici attività

Considerando che i diversi contratti prevedono, per il profilo B, anche la pulizia della scala sarebbe opportuno risalire al contratto stipulato ed eventualmente al mansionario, se richiamato.

Personalmente, propendo per l'estensione del significato "pulizia della scala" visto che, normalmente, queste sono provviste di finestre.

quindi secondo detto principio dovrebbe pulire tutto cio' che si trova sulle scale (quindi pareti ,soffitti ,parapetti ,plafoniere ,interuttori luce scale ,etc etc )

E' una interpretazione dei CCNL che regolano il rapporto. Considera, comunque, che tutti i contratti stabiliscono le condizioni minime economiche alle quale non si può derogare "in peius"..

Infatti, trovi ad esempio:

Sono comunque fatte salve le condizioni di miglior favore contenute nei contratti individuali in corso...

Ecco perchè ritengo che se non si capisce quale contratto è stato applicato e/o richiamato non se ne verrà a capo.

quindi secondo detto principio dovrebbe pulire tutto cio' che si trova sulle scale (quindi pareti ,soffitti ,parapetti ,plafoniere ,interuttori luce scale ,etc etc )

Peppe.. non è il caso di fare discorsi che confondono di più le idee...

Condivido il concetto. Vorrei capire se questo che dici è acquisito giuridicamente da quello che leggi o se va certificato da un consulente del lavoro o da un giurista. Te lo chiedo perché ho da gestire una situazione delicata con il dipendente che prende una somma enormemente superiore a quella prevista per un pulitore ma si sottrae anche (inopportunente a mio avviso anche qualora fosse giustificato contrattualmente....) dal fare queste semplici attività

il fatto che una persona prenda piu' del minimo previsto dal ccnl non significa che deve fare piu' del dovuto previsto dal contratto stesso . (quindi se la pulizia delle finestre non e' compresa nulla puoi eccepire al lavoratore anche se gli dai 1 milione di euro )

 

- - - Aggiornato - - -

 

Peppe.. non è il caso di fare discorsi che confondono di più le idee...

difatti io non confondo le scale

con cio' che si trova nel vano scale .

le finestre fino a prova contraria non sono un elemento di una scala .

Peppe 64 io sto cercando di sviluppare un ragionamento ma tu continui a fare il "fenomeno"....ovvio che conta quanto stabilisce il contratto ma io ti sto chiedendo proprio questo: lo dice o non lo dice il contratto secondo una lettura giuridica? Se sei in grado di darmi questa risposta te ne ringrazio altrimenti puoi anche non rispondere....per quanto riguarda la indennità, conta anche il fatto che a fronte di un indennità importante non siano definite delle attività specifiche e, quindi, questa persona dovrebbe usare un po di intelligenza...Ma, certo, se il contratto non lo stabilisce so bene che non posso chiederlo

ripeto sul contratto trovi tra le mansioni "pulizia finestre" ?

fatti la domanda datti la risposta .

Allora, visto che ragioniamo in tal modo potrei dire che le finestre, pur non essendo specificatamente menzionate all'art. 1117 c.c., sono considerate facenti parte delle scale perchè "sussiste una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l'edificio in comunione, nonché un collegamento funzionale fra primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva. Pertanto, qualora, per le sue caratteristiche funzionali e strutturali, il bene serva al godimento delle parti singole dell'edificio comune, si presume - indipendentemente dal fatto che la cosa sia, o possa essere, utilizzata da tutti i condomini o soltanto da alcuni di essi - la contitolarità necessaria di tutti i condomini su di esso (così Cass. 21 dicembre 2007 n. 27145

Quindi, la pulizia delle scale implica anche la pulizia delle finestre...

Questo è il mio pensiero..

Grazie mille Giovanni. Prossimamente io dovrò sedermi al tavolo con questa persona e ragionare su aspetti come questo. Mi consigli di andarci con un parere scritto di un legale o posso farlo senza? Grazie ancora

Allora, visto che ragioniamo in tal modo potrei dire che le finestre, pur non essendo specificatamente menzionate all'art. 1117 c.c., sono considerate facenti parte delle scale perchè "sussiste una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l'edificio in comunione, nonché un collegamento funzionale fra primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva. Pertanto, qualora, per le sue caratteristiche funzionali e strutturali, il bene serva al godimento delle parti singole dell'edificio comune, si presume - indipendentemente dal fatto che la cosa sia, o possa essere, utilizzata da tutti i condomini o soltanto da alcuni di essi - la contitolarità necessaria di tutti i condomini su di esso (così Cass. 21 dicembre 2007 n. 27145

Quindi, la pulizia delle scale implica anche la pulizia delle finestre...

Questo è il mio pensiero..

le finestre eventualmente fanno parte del vano scale ,non certo delle scale .

 

quella sentenza afferma che le finestre sono parti comuni e non che sono scale .

 

le finestre sono elemento del vano scale non elemento delle scale .

Fino ad ora ho solo espresso la mia opinione sul fatto che le finestre facciano parte delle scale e, per estensione, il ragionamento sulla pulizia coinvolge anch'esse. Ci sono pareri discordanti, e ci può anche stare ma, ritengo, che al di là di cosa ci sia specificato o meno in un CCNL o l'interpretazione che ciascuno di noi dà, si debba essere anche obiettivi.

Non ho sentenze specifiche nel mio data base e non posso aiutarti in tal senso.

Forse, il parere di un legale potrebbe aiutare...

le finestre eventualmente fanno parte del vano scale ,non certo delle scale .

 

quella sentenza afferma che le finestre sono parti comuni e non che sono scale .

 

le finestre sono elemento del vano scale non elemento delle scale .

Va bene.. liberissimo di giocare con le parole...

le parole contano ,prova a farti fare un preventivo da una ditta per pulizia scale e poi verifica se ti puliscono anche le finestre o si limitano a pulire le scale .

 

- - - Aggiornato - - -

 

scala =Struttura fissa costituita da una serie di gradini e disposta secondo un piano inclinato, per lo più suddivisa in più rampe intramezzate da pianerottoli, che consente alle persone di superare agevolmente un dislivello: s. interna, esterna; s. principale, di servizio; spesso al pl., con riferimento all'insieme delle rampe.

Mi viene in mente una vecchia pubblicità dove lo slogan era ( riferito ad una donna delle pulizie):

E DI SOLITO NON PULISCE IL WATER....

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