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carto45

Esenzione spese appartamenti invenduti

Buongiorno, volevo dei chiarimenti

 

1 le spese condominiali (ascensore+linea telefonica, pulizia scale ecc.) devono essere ripartite tra tutti gli appartmaneti esistenti, anche non ultimati o, come dichiara il costruttore, solo tra quelli venduti, esonarendo il costruttore dal pagamento della quota parte agli stessi?

 

2 Una clausola di esonero inserita nel regolamento di condominio allegato al 1 atto, può escudere il costruttore dal partecipare alle spese o può essere comunque impugnata e resa nulla?

 

3 Se il costruttore deve cmq partecipare alle spese condominiali(art. 1118 c.c), ed essendo gli appartamenti non ultimeti internamentein quale quota deve partecipere

 

grazie

Modificato Da - carto45 il 31 Ago 2012 alle ore 10:03:15

Scritto da carto45 il 31 Ago 2012 - 09:49:34: Buongiorno, volevo dei chiarimenti

 

1 le spese condominiali (ascensore+linea telefonica, pulizia scale ecc.) devono essere ripartite tra tutti gli appartmaneti esistenti, anche non ultimati o, come dichiara il costruttore, solo tra quelli venduti, esonarendo il costruttore dal pagamento della quota parte agli stessi?

 

2 Una clausola di esonero inserita nel regolamento di condominio allegato al 1 atto, può escudere il costruttore dal partecipare alle spese o può essere comunque impugnata e resa nulla?

 

3 Se il costruttore deve cmq partecip [...]

1) E' come dichiara il costruttore solo se è vero il punto 2), cioè se è previsto da un regolamento contrattuale allegato al primo rogito e richiamato sui successivi.

 

2) La clausola è valida e se la impugni spendi tempo e denaro inutilmente.

 

3) Se il costruttore dovesse partecipare alle spese condominiali per gli appartamenti invenduti (ma non in questo caso specifico), questi dovrebbe partecipare come un qualsiasi altro condòmino a meno che l'assemblea, con delibera UNANIME (1000 millesimi), si accolli le quote del costruttore o gli conceda una riduzione delle spese.

2. Sì, il costruttore può essere esonerato dal pagamento delle spese condominiali per le unità invendute.

Ciò è legittimamente consentito a condizione che il costruttore nel RdC abbia quindi inserito una clausola di esonero dalla partecipazione dello stesso alle spese condominiali sino alla vendita degli immobili invenduti. Tale esonero non può però protrarsi per oltre 2 anni, altrimenti diventerebbe una clausola vessatoria.

Comunque essendo il costruttore un "condòmino fino alla completa vendita di tutte le unità immobiliari:

 

L’art. 1123 c.c., nel consentire la deroga convenzionale al criterio legale di ripartizione delle spese condominiali, non pone alcun limite all’autonomia dei condòmini, oltre alla necessità dell’unanimità dell’accordo, con la conseguenza che deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese tra i condòmini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l’esenzione totale o parziale per taluno dei condòmini di partecipare alle spese medesime (Cass. 16-12-1988, n. 6844)

 

Saluti

dolly

Scritto da dolores il 31 Ago 2012 - 16:02:42: 2. Sì, il costruttore può essere esonerato dal pagamento delle spese condominiali per le unità invendute.

Ciò è legittimamente consentito a condizione che il costruttore nel RdC abbia quindi inserito una clausola di esonero dalla partecipazione dello stesso alle spese condominiali sino alla vendita degli immobili invenduti. Tale esonero non può però protrarsi per oltre 2 anni, altrimenti diventerebbe una clausola vessatoria.

Comunque essendo il costruttore un "condòmino fino alla co [...]

ritorno sull'argomento per avere ulteriori chiarimenti

 

1-il costruttore dichiara di non dover partecipare alla quota condominiale in quanto gli appartamenti invenduti non essendo ultimati internamente /grezzi) non sono da considerarsi condomini.

Fatta la legge trovato l'inganno?

 

2 al piano terra ci sono due appartamenti invenduti/non ultimati, con ingresso autonomo e giardino che non partecipano alle spese ascensore pulizia scale e luce scale, ma che alla vendita usufruiranno del tunnel garage con relativa luce, cancello automatico in quanto sono assegnati a due garage presenti nel tunnel stesso.

 

Sono anche collegati internamente a taverne con uscita (porta) all'interno del nostro vano scala (piano terra) con conseguente passaggio pedonale e quindi accensione e spegnimeto luce vano scala

 

Devono partecipare alle spese e, se si, in quale modo?

Grazie mlle

Modificato Da - carto45 il 10 Set 2012 15:18:48

Scritto da carto45 il 10 Set 2012 - 13:49:15:

 

ritorno sull'argomento per avere ulteriori chiarimenti

 

1-il costruttore dichiara di non dover partecipare alla quota condominiale in quanto gli appartamenti invenduti non essendo ultimati internamente /grezzi) non sono da considerarsi condomini.

Fatta la legge trovato l'inganno?

 

2 al piano terra ci sono due appartamenti invenduti/non ultimati, con ingresso autonomo e giardino che non partecipano alle spese ascensore pulizia scale e luce scale, ma che alla vendita usufruiranno del t [...]

 

Salve, riguardo al post sovraesposto nessuno può dirmi se ci può essere differeneza tra appartamento NON VENDUTO e NON ULTIMATO tale da esonerare il costruttore alla partecipazionedelle spese condominio?

grazie

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