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franci47

Distacco impianto riscaldamento centralizzato - due condomini nonostante ci sarà un notevole risparmio vogliono staccarsi dal centralizzato

buongiorno,

amministro il mio condominio dal 2009 e l'anno scorso abbiamo deliberato la modifica dell'impianto di riscaldamento centralizzato da gasolio a metano, ed è stato eseguito nel corso dello stesso anno.

Due condomini nonostante ci sarà un notevole risparmio vogliono staccarsi dal centralizzato e farsi un impianto autonomo.

Hanno già inviato la lettera in cui comunicano la loro volontà.

La nuova legge sul condominio gli consente di distaccarsi comunicando tale volontà senza previa delibera assembleare come in precedenza.

Abbiamo un regolamento condominiale che all'art.11 recita "Il condomino non è ammesso a rinunciare al servizio di riscaldamento e al pagamento delle relative spese, se non con il consenso di tutti i condomini".

Ho letto sul forum di alcune sentenze con le quali il giudice deliberava che non è possibile il distacco dall'impianto centralizzato quando è espressamente vietato dal regolamento condominiale.

Chiedo a chiunque esperto del settore se può darmi una risposta certa.

grazie

Il nostro regolamento condominiale è citato nel contratto che abbiamo stipulato alla chiusura della coperativa quindi credo che sia contrattuale.

comunque grazie della risposta.

Non è scontato che un regolamento contrattuale possa impedire il distacco. leggete

 

Casa24Condominio

 

 

Il regolamento contrattuale del condominio non può obbligare al «centralizzato»

22 gennaio 2014 Cronologia articolo di Eugenio A. Correale

 

 

La riforma del condominio conosce le prime applicazioni giurisprudenziali ma siamo ancora alle battute iniziali di un'elaborazione che sarà certamente complessa. Si segnala una interessante pronuncia del Tribunale di Torino (ordinanza del 20 gennaio 2014), chiamato a decidere su un condòmino che aveva chiesto di staccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato, richiamandosi alle nuove disposizioni dettate dal quarto comma dell'articolo 1118 del Codice civile, che lo autorizza se non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini.

 

Il condominio si era opposto al distacco, affermando che lo stesso era vietato dal preesistente regolamento contrattuale e che, comunque, in sede regionale erano state emanate normative che rendono illegittimo il distacco dagli impianti che servano più di quattro unità immobiliari.

Il Tribunale ha ritenuto che le difese e le eccezioni articolate dal condominio dovessero essere superate e che si dovesse soltanto verificare se dal distacco conseguano pregiudizi per gli altri condomini, secondo quanto previsto dal nuovo quarto comma dell'articolo 1118.

 

Per pervenire a tale decisione il Giudice ha osservato in primo luogo che la causa riguardava i diritti di un condòmino e i rapporti tra partecipanti al condominio, mentre l'articolo 117 della Costituzione riserva allo Stato la competenza per l'ordinamento civile e penale. Ad avviso del Tribunale, tanto basterebbe per escludere l'incidenza delle normative regionali nelle cause in tema di distacco che dovrebbero essere decise unicamente applicando le norme del codice civile, dettate dallo Stato.

Inoltre, poiché il convenuto aveva richiamato il divieto al distacco contenuto nel regolamento contrattuale, nell'ordinanza è stato ricordato un preciso precedente (n. 19893/2011) dove la Cassazione aveva ritenuto che i regolamenti di condominio non possano contenere divieti di distaccarsi dall'impianto di riscaldamento, poiché le relative clausole non perseguirebbero interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.

 

Si ricorda però che nel nostro ordinamento le leggi regionali hanno la stessa efficacia delle leggi delle stato, per cui il giudice non può limitarsi a disapplicarle, ma ha l'obbligo di sollevare (eventualmente) la questione di costituzionalità, ovviamente davanti alla Corte Costituzionale. Pertanto, la decisione di non considerare le normative di emanazione regionale può valere unicamente per le delibere di giunta regionale, che sono atti amministrativi, ma non per le vere e proprie leggi, alle quali il giudice è soggetto esattamente come accade per le leggi approvate dal Parlamento.

 

Comunque, se pure è vero che la normativa regionale di natura amministrativa non può intromettersi nei rapporti privatistici come quello tra condòmino e condominio, è altrettanto vera la sua validità per la sistemazione degli impianti termici, quindi una delibera di giunta può fissare in modo vincolante nella Regione le modalità per progettare, realizzare e condurre l'impianto centralizzato, che ha rilievo in materia di energia e di inquinamento.

Infine, non risulta del tutto certo che i principi ivi contenuti non possano essere disattesi dal regolamento contrattuale. Infatti, dell'articolo 1118 c.c. unicamente il secondo comma è dichiarato inderogabile.

Il riscaldamento centralizzato non nasce per risparmiare ma per avere il caldo in casa senza dover smanettare con sacchi di carbone, coke legnetti per accendere e tanta cenere.

 

Nelle abitazioni della borghesia il locale caldaia era indispensabile come il locale carbone, il portinaio che fra i suoi compiti vi era quello di tenerlo sempre operativo (ricordo che in cantina spalava il carbone per tenere sempre accesa la caldaia con suo figlio allora mio amico utilizzavamo quel calore per fare le caldarroste).

 

Nelle abitazioni di tipo popolare (pre guerra quando le famiglie avevano componenti di più generazioni) per riscaldare esisteva un sistema tipicamente autonomo con caldaie, stufe a legna ed un impianto di trasferimento acqua ai termosifoni ottimizzato per alimentare le varie stanze con un passaggio ottimale (corridoio centrale) non sotto le finestre un sistema che necessitava di molta manodopera che non mancava,

 

trasformare questo tipo di riscaldamento da autonomo a centralizzato utilizzando il cavedio esistente (il tubo di scarico) con contabilizzazione appartamento per appartamento allacciandosi magari alla rete di teleriscaldamento sarebbe oggi la soluzione migliore, quella che riscalda rapidamente il cuore della casa limitando al minimo le dispersioni. 

 

In seguito con la costruzione di appartamenti di edilizia popolare più moderni (boom economico e sfaldamento della famiglia con più generazioni) il riscaldamento centralizzato è stato concepito per non facilitare un ritorno all’autonomo non previsto. 

I tubi di mandata e di ritorno percorrono le pareti esterne dell’edificio con forti perdite di calore, 

(le tubazioni nella colonna ascendente non sono mai coibentate) non sarebbe problematico in occasione di un “cappotto” sostituire la tubazione vecchia con tubazioni coibentate singole per raggiungere il singolo termosifone.

Mi capita di leggere di un ritorno al passato con impianti a vista decisamente economici ed eleganti se supportati da un architetto. La fornitura centralizzata del calore che arriverebbe  al centro dell’appartamento, esiste sempre un cavedio utilizzabile distribuire poi il calore alle varie stanze partendo dal cuore della casa spostando i termosifoni il più vicino possibile al corridoio sfruttano magari l’altezza sarebbe facile. La contabilizzazione a questo punto sarebbe fatta alla partenza senza conta calorie ed algoritmi strani il costo tutto volontario. Unica strada per invogliare al risparmio nel benessere ovviamente al contatore l’acqua calda è sempre disponibile in uno spazio brevissimo.

 

Riscaldamento con tutti i vantaggi dell’autonomo e del centralizzato.

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