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Marino1216

Delibera annullabile o nulla

Buongiorno, se un condominio in assemblea ha votato a favore x una delibera poi può impugnare l'assemblea magari anche per lo stesso punto? Grazie

No, chi ha votato a favore non può impugnare, possono impugnare nei tempi stabiliti dall'art 1137 i contrari, gli astenuti e gli assenti all'assemblea.

Buongiorno, se un condominio in assemblea ha votato a favore x una delibera poi può impugnare l'assemblea magari anche per lo stesso punto? Grazie
Può impugnarla solo se la delibera è nulla.
Può impugnarla solo se la delibera è nulla.
Hai ragione, me ne ero dimenticato 🤔

1.Deleghe date all'amministr (contrario alla riforma ed al regolam contrattuale di cond)

2.regolam contratt di cond modificato a maggioranza e non unanimità x ben 2 punti

3. Verbale privo di firma di presidente e segretario, in quanto quello in " brutta copia" buttato

4. Non nominato membri del consiglio come da regolam cond

 

Quindi nulla o annullabile?

 

Inoltre per impugnare e i condomini possono andare da soli dal giudice di pace o solo tramite avvocato?

Grazie ancora

1. conteggia i voti escludendo quelli delle deleghe all'amministratore e verifica se le delibere rientreno nelle maggioranze minime, se non rientrano si possono impugnare

2. nullo

3. si può impugnare, ma non so cosa potrebbe decidere il Giudice

4. non era all'ordine del giorno oppure c'è qualche altro motivo?

Per quanto riguarda il regolamento, dipende dalle clausole specifiche che sono state modificate: se riguardano gestione e uso di parti e servizi COMUNI le modifiche a maggioranza con almeno 500 millesimi sono perfettamente legittime anche se contenute in un regolamento contrattuale.

Per quanto riguarda il regolamento, dipende dalle clausole specifiche che sono state modificate: se riguardano gestione e uso di parti e servizi COMUNI le modifiche a maggioranza con almeno 500 millesimi sono perfettamente legittime anche se contenute in un regolamento contrattuale.

Ma io sapevo che il regolam contrattuale può essere modificato solo all'unanimità. Comunque una modifica riguarda l'orario dei parcheggi (quindi parte comune) e l'altra modifica l'esercizio, nel regolam parla di 31/5 modificato in 31/12.

Ma io sapevo che il regolam contrattuale può essere modificato solo all'unanimità. Comunque una modifica riguarda l'orario dei parcheggi (quindi parte comune) e l'altra modifica l'esercizio, nel regolam parla di 31/5 modificato in 31/12.

Direi che sono lecite le modifiche a maggioranza.

Direi che sono lecite le modifiche a maggioranza.

Molto gentile! Ma ha qualche riferimento di legge? Dove posso trovare scritto che alcune modifiche del regolam contratt siano modificabili anche a maggioranza? Grazie ancora

Il regolamento di condominio c.d. contrattuale può contenere anche solo disposizioni di natura regolamentare (disciplinanti cioè l'uso delle parti comuni dell'edificio condominiale), dall'assemblea modificabili con la maggioranza dei consensi prescritta dall'art. 1136 cod. civ. Laddove peraltro il regolamento contempli (anche) clausole di natura contrattuale (che pongano cioè nell'interesse comune limitazioni ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti comuni sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di loro esclusiva proprietà), queste sono modificabili soltanto con il consenso unanime dei partecipanti alla comunione.

Cass. seconda civile, sentenza n. 8216 del 20 aprile 2005

Il regolamento del condominio, qual'è contemplato dal primo comma dell'art. 1138 C.C., tanto se predisposto dal proprietario o costruttore dello stabile (ancora che prima dell'entrata in vigore del Cod. Civ.) e accettato di volta in volta dai successivi acquirenti degli appartamenti venduti, quanto se formato dall'assemblea dei condomini, ove si limiti a dettare norme che disciplinano l'uso e le modalità di godimento delle cose comuni, la ripartizione delle spese relative e la tutela del decoro dell'edificio, contempla una materia che rimane nell'ambito della organizzazione della vita interna del condominio.

Questa disciplina può essere modificata con la maggioranza ex art. 1136 del Codice Civile.

Se invece il regolamento non si limita soltanto alla disciplina dell'uso delle cose comuni in conformità dei diritti spettanti ai singoli condomini è necessario il consenso unanime di tutti i condomini se il regolamento detta norme che, incidendo sui singoli diritti, si risolvono in una alterazione, a vantaggio di alcuni dei partecipanti e in pregiudizio degli altri, della misura del godimento che ciascun condominio ha in ragione della propria quota.

Cass. Civ. n. 21287 sez II, del 8-11-2004

Le clausole dei regolamenti condominiali che limitino i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni o, viceversa, attribuiscono maggiori diritti ad alcuni rispetto ad altri condomini, sono modificabili solo con l’unanimità dei consensi dei vari condomini; il consenso deve essere espresso per iscritto.

E’ invece sufficiente la maggioranza (maggioranza degli intervenuti all’assemblea e che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio) dei condomini per le modifiche delle clausole che regolano l’uso delle cose comuni.

Cassazione Sez. II, N° 5626 del 18/04/2002

Nell'ipotesi di regolamento condominiale richiamato nei singoli atti di acquisto degli appartamenti dell'edificio condominiale, hanno natura contrattuale soltanto le disposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condominio, mentre hanno natura tipicamente regolamentare le norme riguardanti le modalità di uso della cosa comune e in genere le modalità di uso e di funzionamento dei servizi condominiali, senza che sulla diversa natura dei due gruppi di disposizioni e sul diverso loro regime di modificabilità (con il consenso di tutti i condomini manifestato in forma scritta per quelle contrattuali; con deliberazione dell'assemblea adottata con la maggioranza prevista dall'art. 1136 cod. civ., per quelle regolamentari) possano incidere la loro comune inclusione nel regolamento e neppure l'eventuale esistenza nel medesimo di una clausola che stabilisca che le norme in esso contenuto siano, senza distinzioni, suscettibili di modifiche deliberate dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 1136 cod. civ.

Cass. Sez. II, sent. n. 12173 del 14-11-1991

1.Deleghe date all'amministr (contrario alla riforma ed al regolam contrattuale di cond)

2.regolam contratt di cond modificato a maggioranza e non unanimità x ben 2 punti

3. Verbale privo di firma di presidente e segretario, in quanto quello in " brutta copia" buttato

4. Non nominato membri del consiglio come da regolam cond

 

Quindi nulla o annullabile?

 

Inoltre per impugnare e i condomini possono andare da soli dal giudice di pace o solo tramite avvocato?

Grazie ancora

Per nessuno dei 4 punti la delibera può essere considerata NULLA.

 

1-Annullabile (se i voti ofssero stati determinanti come scritto da Tuxx)

2-Valida (per i motivi spiegati da Elena)

3-Valida (se manca la bella copia fà testo la brutta che poi è pure quella originale).

4-La mancata votazione su di un punto all' OdG non può essere motivo di annullamento.

Il punto nr. 2 può essere valido, ma può essere anche nullo, tutto sta a conoscere cosa hanno modificato del Regolamento Contrattuale, se p.es. hanno modificato in articolo che lede i diritti privati di uno o più condomini, la delibera a maggioranza è assolutamente nulla.

So benissimo cosa intende Elena Bartolini, ne abbiamo discusso a lungo nell'altra edizione del Forum per quel motivo ho lasciato correre la sua esauriente esposizione, dal primo intervento, dicendo semplicemente "me ne ero dimenticato" all'ultimo post. Appunto perchè conosco questa Sentenza.

Il punto nr. 2 può essere valido, ma può essere anche nullo, tutto sta a conoscere cosa hanno modificato del Regolamento Contrattuale...
L'ha già detto cosa è stato modificato, basta leggere!

 

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L'ha già detto cosa è stato modificato, basta leggere!
- Comunque una modifica riguarda l'orario dei parcheggi (quindi parte comune) e l'altra modifica l'esercizio, nel regolam parla di 31/5 modificato in 31/12.

Chiedo venia mi era sfuggito eppure avevo controllato prima di scrivere il post, altrimenti avrei evitato l'ultimo post, mea culpa 🤔

Buongiorno Tuxx, le modifiche sono le seguenti:

a) l'orario di utilizzo dei parcheggi (quindi parte comune)

2) l'esercizio, nel regolam parla di 31/5 modificato in 31/12.

Concorda anche Lei con la Signora Bartolini che allora il regolam contrattuale può essere modificato anche a maggioranza?

Grazie

Buongiorno Tuxx, le modifiche sono le seguenti:

a) l'orario di utilizzo dei parcheggi (quindi parte comune)

2) l'esercizio, nel regolam parla di 31/5 modificato in 31/12.

Concorda anche Lei con la Signora Bartolini che allora il regolam contrattuale può essere modificato anche a maggioranza?

Grazie

SI, se contiene disposizioni di natura regolamentare cioè per l'uso delle parti comuni dell'edificio condominiale come nel caso che hai detto ora, uso e esercizio dei parcheggi
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