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ToninoDB

Deleghe - “ bisogna attenersi alle nuove disposizioni della riforma o attenersi a quanto riportato

Buongiorno,

scrivo per avere dei chiarimenti in merito alle nuove disposizioni entrate in vigore con la riforma del Condominio del 18/06/2013 e precisamente su gli articoli 67 e 72.

Art. 67

Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice.

Ecc. ecc.

Art. 72

I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.

 

Nel condominio in cui vivo, il regolamento condominiale di tipo contrattuale, riporta il limite di 2 deleghe per ogni Condomino.

 

La domanda è la seguente: “ bisogna attenersi alle nuove disposizioni della riforma o attenersi a quanto riportato nel regolamento di condominio?”

A quanto riportato nel vostro regolamento. La legge impone un limite massimo di deleghe alle quali non si può eccedere. Nulla toglie che un regolamento di natura contrattuale preveda un limite inferiore.

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Grazie mille Giovanni,

anch'io in assemblea ho sostenuto la stessa tesi ma il mio Amministratore sostiene il contrario. Esiste qualcosa di scritto a cui posso appellarmi?

Saluti

Tonino

A quanto riportato nel vostro regolamento. La legge impone un limite massimo di deleghe alle quali non si può eccedere. Nulla toglie che un regolamento di natura contrattuale preveda un limite inferiore.

Concordo. Il regolamento contrattuale prevale di sicuro sulla legge, quindi due deleghe e non più (cosa saggia).

 

In questo caso, operando l'autodichìa dell'ente, la legge pone dei limiti massimi, ma nella realtà deve prevalere quanto scritto nel regolamento (se mai, da vedere la natura del regolamento stesso). E' un principio generale del nostro ordinamento.

 

Le determinazioni assunte in violazione del regolamento - ma senta un bravo avvocato e con le carte sotto mano - dovrebbere essere impugnabili entro i classici 30 giorni. Con un parere specifico, l'amministratore dovrà cambiare idea....

Grazie mille Giovanni,

anch'io in assemblea ho sostenuto la stessa tesi ma il mio Amministratore sostiene il contrario. Esiste qualcosa di scritto a cui posso appellarmi?

Saluti

Tonino

Salve,

più che andare subito dall'avvocato, io consiglierei di parlare direttamente con l'Amministratore.

Innanzitutto andrà capito che tipo di regolamento c'è nel condominio e solo se è contrattuale si potrà vantare un difetto nelle deleghe.

 

Poi può anche essere che l'Amministratore non abbia certe conoscenze legali, un tempo non erano necessarie per svolgere questo ruolo. Oggi, invece, l'Amministratore deve avere una conoscenza pari a quella dell'avvocato per essere al passo con le norme di diritto.

 

Se la questione non si risolve allora consiglio di coinvolgere altri condomini e cercare un chiarimento, solo alla fine si potranno minacciare le vie legali.

 

Cordiali saluti.

Grazie a tutti per le risposte,

confermo che il regolamento è contrattuale (fatto dal costruttore e allegato all'atto di vendita), ho provato a farlo ragionare(l'Amministratore) ma lui si appella all'art. 72 (I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69).

saluti

Tonino

Grazie a tutti per le risposte,

confermo che il regolamento è contrattuale (fatto dal costruttore e allegato all'atto di vendita), ho provato a farlo ragionare(l'Amministratore) ma lui si appella all'art. 72 (I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69).

saluti

Tonino

1) I regolamenti di condominio sono quelli assembleari di cui si fa cenno all'art. 1138 e che possono essere approvati/modificati con la maggioranza di 500 millesimi

 

2) Il cosiddetto regolamento contrattuale in effetti è una CONVENZIONE (contratto) che non ha niente a che vedere con il regolamento di condominio

 

3) L'art. 67 dice che:

il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale

Se il delegato rappresentasse PIU' di 1/5 dei condòmini derogherebbe l'art. 67.

Un delegato che rappresenta MENO di 1/5 rispetta il limite massimo di 1/5 e non deroga all'art. 67.

Poichè la limitazione del numero di deleghe non incide sui diritti individuali ma regolamenta solo il modo di partecipare all'assemblea comune, è mia opinione che anche un regolamento assembleare approvato a maggioranza può limitare il numero delle deleghe perchè non c'è alcuna deroga al limite massimo imposto dalla Norma la cui ratio è quella di non fare incetta di deleghe.

Poichè la limitazione del numero di deleghe non incide sui diritti individuali ma regolamenta solo il modo di partecipare all'assemblea comune, è mia opinione che anche un regolamento assembleare approvato a maggioranza può limitare il numero delle deleghe perchè non c'è alcuna deroga al limite massimo imposto dalla Norma la cui ratio è quella di non fare incetta di deleghe.
Sarebbe da valutare cosa intende il legislatore per inderogabilità, ovvero se la norma stabilisce una quota è ovvio che non si possa superare, ma potrebbe essere altrettanto vero che non possa scendere.

Per cui nel caso di contenzioso sarà da affidarsi al Giudice che con la sua discrezionalità risolverà il contendere, che io so non ci sono ancora sentenze in merito.

Tullio Ts dice:
Sarebbe da valutare cosa intende il legislatore per inderogabilità, ovvero se la norma stabilisce una quota è ovvio che non si possa superare, ma potrebbe essere altrettanto vero che non possa scendere...

Se una Norma ti obbliga a non andare a PIU'di 50Km/ora in centro abitato, se scendi sotto i 20 Km/ora stai derogando alla Norma o la stai rispettando?

Così come è obbligatorio indicare il limite massimo è obbligatorio indicare i limite minimo.

In assenza di indicazioni specifiche non c'è limite minimo.

 

 

Se una Norma ti obbliga a non andare a PIU'di 50Km/ora in centro abitato, se scendi sotto i 20 Km/ora stai derogando alla Norma o la stai rispettando?

Così come è obbligatorio indicare il limite massimo è obbligatorio indicare i limite minimo.

In assenza di indicazioni specifiche non c'è limite minimo.

Ripeto, chissà come l'aveva pensata il Legislatore quando ha scritto inderogabile, soltanto in eccesso o anche in difetto?

A quanto pare non essendoci giurisprudenza in merito, tu scrivi a nome di Leonardo.

Ripeto, chissà come l'aveva pensata il Legislatore quando ha scritto inderogabile, soltanto in eccesso o anche in difetto?

A quanto pare non essendoci giurisprudenza in merito, tu scrivi a nome di Leonardo.

Infatti il vigile potrà multare anche chi va a 20 all'ora in presenza di segnale di limite massimo 50 Km ora e chissà cosa aveva pensato il Legislatore quando ha imposto il limite MASSIMO.

Io scrivo sempre a nome di Leonardo ed è sempre il parere di Leonardo quello che scrivo.

Oltretutto, come spesso tu stesso ribadisci, le sentenze fanno giurisprudenza ma valgono solo per quel caso specifico per cui se dovessimo scrivere solo certezze, ad ogni post dovremmo rispondere:

"rivolgiti al Giudice e dopo 3 gradi di giudizio avrai la risposta certa al tuo caso specifico"

Si potrebbe mettere perfino un risponditore automatico e chiudere il forum ai forumisti 😉

Infatti il vigile potrà multare anche chi va a 20 all'ora in presenza di segnale di limite massimo 50 Km ora e chissà cosa aveva pensato il Legislatore quando ha imposto il limite MASSIMO.

Io scrivo sempre a nome di Leonardo ed è sempre il parere di Leonardo quello che scrivo.

Oltretutto, come spesso tu stesso ribadisci, le sentenze fanno giurisprudenza ma valgono solo per quel caso specifico per cui se dovessimo scrivere solo certezze, ad ogni post dovremmo rispondere:

"rivolgiti al Giudice e dopo 3 gradi di giudizio avrai la risposta certa al tuo caso specifico"

Si potrebbe mettere perfino un risponditore automatico e chiudere il forum ai forumisti 😉

Tu confondi il CdS con il CC

 

p.s. tu hai espresso il tuo parere, io il mio.

Tu confondi il PIU' con il MENO

Tu confondi il PIU' con il MENO
Tu dimentichi il termine "inderogabile"

Ovvero si è sempre detto in questo Forum che per derogare da un articolo del CC è necessaria l'unanimità e non la maggioranza, in questo caso c'è il RdC che fissa il limite massimo a due deleghe.

Ripeto, chissà come l'aveva pensata il Legislatore quando ha scritto inderogabile, soltanto in eccesso o anche in difetto?

A quanto pare non essendoci giurisprudenza in merito, tu scrivi a nome di Leonardo.

Inderogabile è sempre in eccesso. Su questo ci dovrebbe essere anche giurisprudenza.

Tu dimentichi il termine "inderogabile"

inderogabile = che si è costretti ad osservare.

 

Vietato inderogabilmente mangiare più di 5 caramelle.

Posso mangiarne 2 o sto derogando?

inderogabile = che si è costretti ad osservare.

 

Vietato inderogabilmente mangiare più di 5 caramelle.

Posso mangiarne 2 o sto derogando?

Nessuno ti impedisce di portare 2 deleghe se il limite è di 4 (p.es. condominio di 21), ma per fissare questo limite a due (meno del 1/5 previsto dall'art. 67 Dacc) è necessaria l'unanimità (RdC Contrattuale) e non come avevi indicato tu al post #7;

- è mia opinione che anche un regolamento assembleare approvato a maggioranza può limitare il numero delle deleghe

Inderogabile è sempre in eccesso. Su questo ci dovrebbe essere anche giurisprudenza.
Posta la giurisprudenza per favore, io non l'ho trovata
Nessuno ti impedisce di portare 2 deleghe se il limite è di 4 (p.es. condominio di 21), ma per fissare questo limite a due (meno del 1/5 previsto dall'art. 67 Dacc) è necessaria l'unanimità e non come avevi indicato tu al post #7;

- è mia opinione che anche un regolamento assembleare approvato a maggioranza può limitare il numero delle deleghe

La mia,come ho ben specificato, è un'opinione personale.

Che sia necessaria l'unanimità a te lo ha detto il Legislatore che ha scritto la Norma?

Infatti l'O.P. ha evidenziato la sussistenza dell'accettazione unanime...

 

Nel condominio in cui vivo, il regolamento condominiale di tipo contrattuale, riporta il limite di 2 deleghe per ogni Condomino.

 

Poichè la limitazione del numero di deleghe non incide sui diritti individuali ma regolamenta solo il modo di partecipare all'assemblea comune, è mia opinione che anche un regolamento assembleare approvato a maggioranza può limitare il numero delle deleghe perchè non c'è alcuna deroga al limite massimo imposto dalla Norma la cui ratio è quella di non fare incetta di deleghe.

 

Salve,

attenzione che si sta facendo confusione. I diritti individuali sono un certo tipo di diritti che l'individuo può esercitare autonomamente. La limitazione di deleghe incide eccome su tale tipologia di diritti, perchè la legge impone un determinato criterio di utilizzo e qualsiasi norma all'interno del regolamento condominiale che modifichi tale dettame di fatto incide su tale diritto.

 

La legge impone quel limite, ma quello stesso limite è un diritto del condomino al tempo stesso. Cioè il condomino non può andare oltre ma gli deve essere consentito se lo vuole di arrivare a quel limite.

 

Per questo tutto il ragionamento di Leonardo viene a decadere. Per il semplice motivo che vi è una limitazione e che il regolamento assembleare non può imporre.

Cordiali saluti.

La mia,come ho ben specificato, è un'opinione personale.

Che sia necessaria l'unanimità a te lo ha detto il Legislatore che ha scritto la Norma?

Che sia necessaria l'unanimità lo aveva scritto prima di me componenti dello Staff che ora non partecipano più a questo Forum e che tu hai probabilmente letto i loro scritti, e visto che anche a me non manca la memoria (per mia fortuna), rimango sulla stessa linea.
... I diritti individuali sono un certo tipo di diritti che l'individuo può esercitare autonomamente. La limitazione di deleghe incide eccome su tale tipologia di diritti, perchè la legge impone un determinato criterio di utilizzo e qualsiasi norma all'interno del regolamento condominiale che modifichi tale dettame di fatto incide su tale diritto.

Art. 67

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di

delega scritta...

 

Il diritto individuale del condòmino, INDEROGABILE, è quello di poter esercitare il diritto di delega e partecipare all'assemblea attraverso un proprio rappresentante.

Tale diritto non viene menomato perchè il condòmino può delegare chiunque non abbia già ricevuto X deleghe.

E' al delegato (che può essere anche un estraneo) che vengono limitati i diritti di rappresentanza ma al condòmino non viene negato il diritto a partecipare all'assemblea a mezzo di rappresentante.

Art. 67

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di

delega scritta...

 

Il diritto individuale del condòmino, INDEROGABILE, è quello di poter esercitare il diritto di delega e partecipare all'assemblea attraverso un proprio rappresentante.

Tale diritto non viene menomato perchè il condòmino può delegare chiunque non abbia già ricevuto X deleghe.

E' al delegato (che può essere anche un estraneo) che vengono limitati i diritti di rappresentanza ma al condòmino non viene negato il diritto a partecipare all'assemblea a mezzo di rappresentante.

Non si può derogare a maggioranza il diritto individuale di un condomino a delegare una persona che non ha ancora raggiunto il limite del 1/5 delle deleghe dai condomini.

Grazie ancora a tutti x le risposte, quindi alla domanda se un regolamento condominiale può limitare il numero di deleghe rispetto a quanto stabilito dall'art. 67 è?

Grazie ancora a tutti x le risposte, quindi alla domanda se un regolamento condominiale può limitare il numero di deleghe rispetto a quanto stabilito dall'art. 67 è?

Nel tuo caso specifico siamo tutti d'accordo che il tuo regolamento contrattuale è perfettamente valido e può limitare le deleghe a due delganti per ogni delegato.

Nel tuo caso specifico siamo tutti d'accordo che il tuo amministratore sbaglia nel sostenere la sua tesi.

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