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Rosa Fumetto

Deleghe - ma sua moglie?

Sappiamo che l'amministratore di condominio non puo portare deleghe in assemblea. Ma sua moglie? Se si quante? (Situazione con più di 20 condomini).

la moglie puo' essere delegata ,ma non può rappresentare più di un quinto dei condomini e un quinto dei millesimi visto che e' un condominio con piu' di venti condomini .

Sappiamo che l'amministratore di condominio non puo portare deleghe in assemblea. Ma sua moglie? Se si quante? (Situazione con più di 20 condomini).
Fatto salvo nel RdC non ci sia un numero massimo stabilito per le deleghe portate dal delegato, vale quanto detto da Peppe64

Rosa Fumetto .... bei ricordi ...

 

Sebbene non sia bellissimo dal punto di vista etico, la moglie dell’amministratore può essere delegata da chiunque. In base all’art. 67 dacc nei condomini con più di 20 condòmini un delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e del valore proporzionale, ma potrebbero essere anche meno se un regolamento di condominio di origine contrattuale lo prevedesse.

... ma potrebbero essere anche meno se un regolamento di condominio di origine contrattuale lo prevedesse.
E' sufficiente un RdC assembleare, ovvero un limite del numero di deleghe può essere approvato a maggioranza del 2°c. art. 1136 cc;

 

Cassazione sentenza nr. 5315 del 29.5.1998 - Cassazione sentenza nr. 4530 del -8-1982 Se consideriamo che il rapporto delegante/delegato si svolge in un ambito qual è quello del contratto di mandato nel quale si ritiene che la fiducia sia un elemento essenziale e imprescindibile della fattispecie, non possiamo non rilevare come la seconda clausola ponga una limitazione assai più penetrante rispetto a quella posta dalla prima e come, pertanto, tale limitazione non possa essere prevista se non con il consenso unanime di tutti i soggetti interessati cioè di tutti i proprietari/condomini.

Viste in questi termini le 2 sentenze in oggetto non si pongono in alcun modo in contrasto e, anzi, appaiono perfettamente compatibili sia reciprocamente sia rispetto alla disciplina generale del condominio.

Se le affermazioni contenute nelle citate sentenze della Cassazione sono in grado di guidarci verso una conclusione che abbia valenza pratica e operativa questa non può che consistere nelle seguenti considerazioni:

1. il diritto di farsi rappresentare in assemblea non può essere in alcun modo escluso da una clausola del regolamento di condominio;

2. il regolamento di condominio può soltanto prevedere una concreta regolamentazione dell'esercizio di tale diritto entro limiti ristretti;

3. costituisce regolamentazione dell'esercizio del diritto di farsi rappresentare in assemblea quella clausola che prevede un numero massimo di deleghe conferibili. Tale clausola, vista la natura della limitazione, può essere validamente approvata dall'assemblea con la maggioranza prevista per l'approvazione delle clausole regolamentari;

4. allo stesso modo, costituisce mera regolamentazione di tale diritto la clausola che consente di attribuire la delega solo a ben determinati soggetti. In considerazione della natura di tale clausola la quale è in grado di porre un vero e proprio vincolo giuridico incidente sui diritti dei singoli - per l'approvazione della stessa è necessario il consenso unanime di tutti i condomini

--> http://www.condomini.altervista.org/Delega.htm

E' sufficiente un RdC assembleare, ovvero un limite del numero di deleghe può essere approvato a maggioranza del 2°c. art. 1136 cc;

 

Cassazione sentenza nr. 5315 del 29.5.1998 - Cassazione sentenza nr. 4530 del -8-1982 Se consideriamo che il rapporto delegante/delegato si svolge in un ambito qual è quello del contratto di mandato nel quale si ritiene che la fiducia sia un elemento essenziale e imprescindibile della fattispecie, non possiamo non rilevare come la seconda clausola ponga una limitazione assai più penetrante rispetto a quella posta dalla prima e come, pertanto, tale limitazione non possa essere prevista se non con il consenso unanime di tutti i soggetti interessati cioè di tutti i proprietari/condomini.

Viste in questi termini le 2 sentenze in oggetto non si pongono in alcun modo in contrasto e, anzi, appaiono perfettamente compatibili sia reciprocamente sia rispetto alla disciplina generale del condominio.

Se le affermazioni contenute nelle citate sentenze della Cassazione sono in grado di guidarci verso una conclusione che abbia valenza pratica e operativa questa non può che consistere nelle seguenti considerazioni:

1. il diritto di farsi rappresentare in assemblea non può essere in alcun modo escluso da una clausola del regolamento di condominio;

2. il regolamento di condominio può soltanto prevedere una concreta regolamentazione dell'esercizio di tale diritto entro limiti ristretti;

3. costituisce regolamentazione dell'esercizio del diritto di farsi rappresentare in assemblea quella clausola che prevede un numero massimo di deleghe conferibili. Tale clausola, vista la natura della limitazione, può essere validamente approvata dall'assemblea con la maggioranza prevista per l'approvazione delle clausole regolamentari;

4. allo stesso modo, costituisce mera regolamentazione di tale diritto la clausola che consente di attribuire la delega solo a ben determinati soggetti. In considerazione della natura di tale clausola la quale è in grado di porre un vero e proprio vincolo giuridico incidente sui diritti dei singoli - per l'approvazione della stessa è necessario il consenso unanime di tutti i condomini

--> http://www.condomini.altervista.org/Delega.htm

Ok ... elimino la dicitura “contrattuale” 😉

Inoltre è un parere legato a deleghe conferite a dipendenti ... la moglie non mi pare possa configurarsi come tale ... anche se mi piacerebbe poter licenziare la mia ...

E' un parere, non è Legge.

Beh, scritto da chi mi cita una sentenza di 20 anni fa, ante riforma, mi illumina.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Inoltre è un parere legato a deleghe conferite a dipendenti ... la moglie non mi pare possa configurarsi come tale ... anche se mi piacerebbe poter licenziare la mia ...

In molti studi Si e scritte a libro paga.

infatti, e fa riferimento ad un lavoratore subordinato alle dirette dipendenze dell'amministratore.

 

non credo si possa in via estensiva applicare questa fattispecie (parere) alla moglie, agli zii, e perchè no ai testimoni di nozze o agli amici intimi ...

Mentre citare una sentenza del 1998, ante riforma, è logico, ovviamente in via.....estensiva.

Beh, scritto da chi mi cita una sentenza di 20 anni fa, ante riforma, mi illumina.
T'immagini, se a dirlo sia uno che cita un articolo di giornale?
T'immagini, se a dirlo sia uno che cita un articolo di giornale?

Ma io non lo dico, cito il Quotidiano del Condominio del sole 24 ore

che non è la G.U. ma ne sa piu' di altri.

Concordo ma io non lo dico, cito il Quotidiano del Condominio.
Il sole 24 ore non è il quotidiano del condominio, ma è il più diffuso quotidiano economico-finanziario italiano, ma pure sempre un giornale come questo;

 

... La norma, ad esempio, non esclude la possibilità di conferire delega ad un collaboratore o un dipendente dell’amministratore, alla moglie o a un suo parente stretto, o all’ex amministratore, per cui, nella sostanza, alcune situazioni conflittuali potrebbero ripresentarsi in vesti diverse. ...

--link_rimosso--

Per cui se parifichiamo le fonti (giornali) sono in contrasto, ma nessuno dei due è fonte giuridica.

Quello che si deve leggere è il Codice Civile (Dacc art 67), il quale non vieta la delega al dipendente dell'amministratore ne alla moglie dell'amministratore la vieta soltanto all'amministratore.

Il sole 24 ore non è il quotidiano del condominio, ma è il più diffuso quotidiano economico-finanziario italiano, ma pure sempre un giornale come questo;

 

... La norma, ad esempio, non esclude la possibilità di conferire delega ad un collaboratore o un dipendente dell’amministratore, alla moglie o a un suo parente stretto, o all’ex amministratore, per cui, nella sostanza, alcune situazioni conflittuali potrebbero ripresentarsi in vesti diverse. ...

--link_rimosso--

Per cui se parifichiamo le fonti (giornali) sono in contrasto, ma nessuno dei due è fonte giuridica.

Che nessuno dei due sia fonte giuridica è ovvio, che forse siano in contrasto pure.

Devo chiedere chiarimenti al Sole perchè ho sottoscritto un abbonamento al " il Quotidiano del Condominio".

Che nessuno dei due sia fonte giuridica è ovvio, che forse siano in contrasto pure.

Devo chiedere chiarimenti al Sole perchè ho sottoscritto un abbonamento al " il Quotidiano del Condominio".

Devi leggere l'art. Dacc art. 67 (fonte di Legge), e cerca se vieta la delega al dipendente dell'amministratore o alla moglie dell'amministratore, non il quotidiano del condominio.

 

Io ho finito, altrimenti lo staff chiude il Topic.

In molti studi Si e scritte a libro paga.

Bene ... allora in questo caso è una dipendente ... ma la moglie (non dipendente) può certamente portare tutte le deleghe che vuole (nei limiti dell’art 67 dacc), anche se ho detto che eticamente mi trova in completo disaccordo e se fossi un condòmino di un simile condominio cercherei per quanto possibile di cambiare amministratore.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Ops ... mi associo a Tullio ... discorso chiuso ... topic abbondantemente assolto.

Bene ... allora in questo caso è una dipendente ... ma la moglie (non dipendente) può certamente portare tutte le deleghe che vuole (nei limiti dell’art 67 dacc), anche se ho detto che eticamente mi trova in completo disaccordo e se fossi un condòmino di un simile condominio cercherei per quanto possibile di cambiare amministratore.

 

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Ops ... mi associo a Tullio ... discorso chiuso ... topic abbondantemente assolto.

Ad onor del vero non sappiamo se la moglie dell'amministratore sia dipendente o condomina certo è che se accetta le deleghe è interessata al lavoro del marito, cosa ovviamente non vietata dalla Legge.

Si rimane nell'attesa di sentenze successive alla Riforma.

...ha scritto bene...dal punto di vista etico è una porcheria.
E' sufficiente sensibilizzare i condomini a non cedere la delega ai dipendenti e/o alla moglie e parenti dell'amministratore, ed il gioco è fatto, però di fatto non si può imporre questo divieto fatto salvo un accordo unanime e/o precedente convenzione sul RdC Contrattuale, vedi punto 4 dell'allegato al post #5

4. allo stesso modo, costituisce mera regolamentazione di tale diritto la clausola che consente di attribuire la delega solo a ben determinati soggetti. In considerazione della natura di tale clausola la quale è in grado di porre un vero e proprio vincolo giuridico incidente sui diritti dei singoli - per l'approvazione della stessa è necessario il consenso unanime di tutti i condomini

p.s. nulla vieta a nessun interessato di adire al giudice per un ipotetico conflitto d'interesse se la delega sia concessa a dipendenti, moglie, parenti, amici dell'amministratore, sarà il Giudice a decidere per quel caso specifico, ma per il momento non esiste nessun divieto di Legge.

Resta il fatto che comunque se si delega la moglie o altro familiare o dipendente dell'amministratore molto probabile che il delegante ha fiducia nell'amministratore .

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