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skia82

Contatore acqua generale e utenza unica

Salve a tutti, sono nuova del forum e ammiro chi lo popola e contribuisce..

Volevo sottoporre il mio breve problema. Il nostro stabile è composto da due appartamenti al piano terra con ingressi INDIPENDENTI (abbiamo addirittura numeri civici diversi) e due appartamenti al primo e secondo piano che condividono un portone e le scale. Io ho acquistato uno degli appartamenti al piano terra e oltre a non avere nulla in comune con quelli del primo e secondo piano (sono addirittura in una strada privata, condivido solo parte del tetto con l'appartamento a fianco (l'altro al piano terra). Noi abbiamo 4 scontatori dell'enel separati e 4 contatori del gas separati ma ho scoperto solo dopo 4 mesi (non vedendo arrivare le bollette) che il costruttore oltre a non aver comunicato la mia utenza dell'acqua alla società competente, ha installato un solo contatore generale e 4 divisionali che fanno capo tutti ad'unica utenza intestata alla persona del secondo piano. Ci siamo informati e a causa della posizione delle case e numero degli appartamenti non possiamo avere le utenze divise per ogni appartamento ma un unica bolletta e poi dovremmo farci noi i conti ogni bimestre. Lui sostiene che noi siamo un condominio (ma non abbiamo dichiarato nulla essendo solo 4 e quindi neanche nominato un amministratore). Posso pretendere io da lui l'istallazione di contatori dell'acqua singoli (unica soluzione al fine di avere utenze separate?).

Grazie a chiunque saprà darmi una risposta. Siamo disperati...

Ah aggiungo solo che tutti gli appartamenti al momento del rogito hanno pagato 2500 euro per "utenze e allacciamenti"...

 

Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima...

 

Modificato Da - skia82 il 29 Lug 2011 alle ore 16:30:16

In tutto ciò che indichi non vi è nulla di strano...

Obbligo installazione contatori acqua di ripartizione in ogni appartamento

 

D.P.C.M. 4 marzo 1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche (In GU 14 marzo 1996, n. 62, S.O.)

 

8.2.8. Misurazione

 

La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori, rispondenti ai requisiti fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, recepente la Direttiva Comunitaria n. 75/33. Là dove esistono consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l'installazione di contatori a norma.

 

In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.

 

È fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l'opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto fra le sottoutenze e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso.

 

La disciplina degli eventi contenziosi deve essere prevista nel Regolamento di utenza.

Il mio consiglio finale è:

 

Dato che siete un condominio nominate un rappresentante, fatevi rilasciare il codice fiscale del condominio, intestate l'utenza acqua al condominio, e al momento farete la ripartizione in base al consumo individuale.

saluti

Ma perchè devo entrare in un condominio se io non ho nulla in comune con gli altri? E poi non mi era neanche stato detto che noi fossimo un condominio e che avremmo dovuto ripartire l'utenza dell'acqua...

Comunque grazie mille per l'aiuto, ovviamente la legge non amemtte ignoranza quindi faremo quello che c'è da fare.

Grazie davvero.

 

Chiara

 

Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima...

Scusami se abbatto tutti i tuoi convincimenti....non volermene

solo una villa indipendente sui quattro lati con un unico proprietario NON è condominio. Tutto il resto è "comunione" e il codice civile ne detta le leggi.

L’articolo 1117 c.c. indica le cose che sono oggetto di proprietà comune.

Tale elenco non ha carattere tassativo (pone una presunzione di comproprietà, si riferisce cioè a beni presunti necessari per l’esistenza stessa del condominio):

 

il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;

le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Saluti

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