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julinho56

Consuntivo non approvato - per contrasti vari non si e' potuto approvare tale consuntivo specificando che lo si sarebbe

buona sera,

 

il 18 luglio 2013 si e' tenuta la riunione condominiale con all'odg, fra gli altri, approvazione del consuntivo 2012 e preventivo 2013. per contrasti vari non si e' potuto approvare tale consuntivo specificando che lo si sarebbe fatto in una prossima assemblea da tenersi entro la fine di settembre 2013. nella stessa riunione abbiamo confermato l'amm.re il quale pero' ha fatto verbalizzare di accettare l'incarico fino al termine dell'esercizio 2013. a tutt'oggi non e' stata piu' convocata l'assemblea e ne' l'amm.re ha dato alcun cenno. chiedo se in base a questi termini se ne puo' richiedere la revoca.

Non vedo perchè chiedere la revoca dell'amministratore se l'assemblea non ha approvato il consuntivo.

C'erano delle manchevolezze da parte dell'amministratore per mancanze e/o appropriazione dei fondi? Spero di no altrimenti dovevate agire subito per vie legali contro l'amministratore.

L'unica mancanza che ravvedo è quella di non aver convocato nuovamente un'altra assemblea con eventuali modifiche del consuntivo che voi condomini avete fatto rilevare, sempre che ci siano.

Ma se i condomini non hanno approvato per sfizio, bhe non ne ha colpa l'amministratore, comunque voi condomini potreste avvalervi dell'art. 66 Dacc (almeno 2 condomini rappresentanti almeno 1/6 del valore del condominio pari o superiore a 166.66p mlm) richiedendo all'amministratore in carica un'assemblea straordinaria (meglio con lettera RR) con all'OdG “nomina amm.re” e quant'altro desiderate deliberare (p.es. approvazine consuntivo), se lui non stabilisce una data per questa assemblea entro 10 gg (dalla ricezione) gli stessi richiedenti potranno convocarla con lo stesso OdG richiesto, inviando una lettera RR, o fax, o Pec, oppure lettera consegnata a mano a tutti i proprietari invitandoli all’assemblea che si terrà in data “gg.mm.aa.” comunicando anche la 2° convocazione che si terrà almeno un giorno dopo e non oltre 10 gg dalla prima, specificando anche luoghi e ore e OdG (lo stesso richiesto), la comunicazione deve giungere almeno 5 gg prima della 1° riunione. Cercate per tempo un bravo amministratore e assicuratevi di ottenere in assemblea la maggioranza del 2°c. Art. 1136. cc 1° e 2° convocazione - maggioranza delle teste dei partecipanti all'assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio (500 mlm)

in quella riunione l'amm.re si era sentito offeso da un condomino avvocato e di qui il rinvio, con il proposito di voler lasciare l'incarico a fine esercizio 2013. quindi non e' tanto il desiderio di volerlo revocare, quanto il sapere se, perdurando ancora questa situazione, alla scadenza dei sei mesi a partire dalla ultima riunione,si poteva nominarne uno nuovo.

Per nominare un nuovo amministratore non è necessaria nessuna ragione particolare, in quanto lo si può fare in qualsiasi momento purchè in una assemblea regolarmente convocata ed a maggioranza del 2°c. art. 1136 cc, oppure con ricorso al giudice, per eventuali mancanze o motivi validi chiedendo la nomina di un amministratore Giudiziale.

Per nominare un nuovo amministratore non è necessaria nessuna ragione particolare, in quanto lo si può fare in qualsiasi momento purchè in una assemblea regolarmente convocata ed a maggioranza del 2°c. art. 1136 cc, oppure con ricorso al giudice, per eventuali mancanze o motivi validi chiedendo la nomina di un amministratore Giudiziale.

ok, grazie e saluti

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