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condomino di milano

Condòmino con deleghe lascia assemblea

Buongiorno e grazie delle risposte che gentilmente, come sempre, vorrete darmi.

 

Assemblea in 2° convocazione, convocata alle 19,30.

Un condòmino con molti millesimi(suoi ,più le deleghe), se ne va tranquillamente a cena a un certo punto dell'assemblea e:

 

-Nel verbale non viene indicato l'abbandono, nè l'ora in cui è avvenuto.

-Nelle votazioni vengono però considerati a favore i suoi 66,59 millesimi

 

E' irregolare e quanto?

 

Per la conferma dell'amministratore, se si tolgono i 66,59 millesimi, vengono raggiunti solo 441,41 millesimi.

Sono sufficienti per confermare l'amministratore?

 

Grazie mille

mi domando se il presidente e segretario sapevano che era necessario scrivere l'ora dell'uscita del condomino il quale poteva lasciare la delega ad un altro presente, ma solamente per i suoi millesimi ed il suo voto, non quelli che portava come delegato.

Comunque se non c'è stata nomina di un successore l'amministratore continua anche se revocato, per usto non c'è alcun problema.

Tra l'altro c'è una sentenza che afferma che per la riconferma è sufficiente la maggioranza minima teste ed almeno 1/3 dei millesimi.

Il presidente forse non lo sapeva, ma il segretario(che è l'amministratore )non poteva non saperlo.

In ogni caso:

Non avendo messo a verbale l'abbandono in quanto tale(non soltanto l'ora), quanto è irregolare aver contato i millesimi suoi e delle sue deleghe nelle varie votazioni?

Se era uscito non potevano essere conteggiati le teste e millesimi.

Chi ha votato per lui?

Non so perché non c'ero. Potrebbe aver detto verbalmente una frase tipo: sono d'accordo su tutto e i miei delegati con me ?

Basterebbe per computare i suoi millesimi e le sue deleghe?

 

- - - Aggiornato - - -

 

E comunque, doveva essere messo a verbale o no?

Poteva dire solo per lui una sola testa ed i suoi millesimi delegando un presente, ma non per i deleganti che hanno affidato a lui la delega, infatti questa non si può trasferirla ad altra persona.

Grazie Tullio di tutte le risposte che dai. Ci aiuti a far luce nelle tenebre. Da me si è creata una situazione di irregolarità generalizzata in cui pochi fanno fare al condominio quello che vogliono. Io vorrei informare e responsabilizzare un po' la gente, se fosse possibile.

Non solo dovevano scrivere l'orario in cui se ne andava, ma anche a chi dava le deleghe e se le dava a qualcun'altro o meno -

è veramente irregolare quello che ha fatto lui ed è penoso il modo in cui hanno condotto l'assemblea. Il Presidente ci rimette a livello civile.

 

- - - Aggiornato - - -

Scrivere l'orario d'uscita si, è esatto doveva essere fatto e modificare il quorum dei presenti, però le deleghe consegnate a questo che se ne va non era possibile cederle a nessuno, sono strettamente personali, cioè il mandatario è il delegato e non può a sua volta essere mandatario ad una altra persona, cioè girare la delega con il suo nome come delegato ad altra persona, lo poteva fare solamente per il suo voto e i suoi propri millesimi, ma non per chi aveva conferito al lui la fiducia della delega.

Condomino di Milano: Non so perché non c'ero. Potrebbe aver detto verbalmente una frase tipo: sono d'accordo su tutto e i miei delegati con me ?

Basterebbe per computare i suoi millesimi e le sue deleghe?

 

- - - Aggiornato - - -

 

E comunque, doveva essere messo a verbale o no?

 

 

 

 

No, lui deve essere presente al momento della votazione, in caso contrario lui doveva dare le deleghe a qualcun'altro e quel qualcun'altro di sua fiducia votava anche per i delegati. Sarebbe pure potuto andare via portando con se le deleghe, ma doveva sempre dirlo ufficialmente: il condomino xxxx va via e porta con se le proprie deleghe....questo perché il computo dei millesimi presenti doveva essere rivisto.

No, lui deve essere presente al momento della votazione, in caso contrario lui doveva dare le deleghe a qualcun'altro e quel qualcun'altro di sua fiducia votava anche per i delegati. Sarebbe pure potuto andare via portando con se le deleghe, ma doveva sempre dirlo ufficialmente: il condomino xxxx va via e porta con se le proprie deleghe....questo perché il computo dei millesimi presenti doveva essere rivisto.
La delega a nome di Pinco Pallino ricevuta da Pippo Ciccio è incedibile, ovvero se Pinco Pallino se ne va la delega di Pippo Ciccio non può essere girata a nessuno, in pratica solo Pinco Pallino è autorizzato come mandatario a votare al posto di Pippo Ciccio.

Ipotesi : Tizio abbandona l'assemblea (magari affollata ) senza dir nulla a nessuno. Il Presidente non se ne accorge e nessuno dice niente.

Si arriva alla/e votazioni. Il Presidente fa la conta e fa registrare nomi e millesimi di chi vota contro e di chi si astiene. Se, al netto di questi dati, sussistono le maggioranze richieste sulla base delle informazioni ( teste e millesimi) trascritte sul verbale all'inizio della seduta , la delibera passa e, secondo me, è pienamente valida.

Aver avallato una irregolarità di tal fatta costituirà per gli altri condomini ricorrenti una situazione scomoda in sede di giudizio dovendo spiegare perchè si sono astenuti dal far rilevare al Presidente, al momento , l' allontanamento di Tizio e far pesare, invece, tale circostanza ,in una aula di tribunale.

In assemblea c'erano solo 22 persone e il condomino in questione è uscito salutando, non in incognito.

Quindi il non averne preso nota, l'aver computato i suoi millesimi e quelli delle sue deleghe è una irregolarità.

Tale da rendere impugnabili le delibere?

Scusate ma che andate a fare alle assemblee ? Quando avete saputo che l'amministratore è stato confermato ? Leggendo il quotidiano locale ?

Io vado sempre alle assemblee, ma non questa volta. Cosa è successo, l'ho saputo da altri e dal verbale.

l verbale dell’assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi verificati, per modo che spetta al condomino che impugna la delibera assembleare contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale di provare il suo assunto.

 

Cassazione civile, sez. II, 13 ottobre 1999, n. 115

 

Alias, impugna e cita come testimoni solo quei condomini che, presenti e votanti, ti hanno ripempito di " spetteguless". Così, un'altra volta, imparano a comportarsi correttamente !

La delega a nome di Pinco Pallino ricevuta da Pippo Ciccio è incedibile, ovvero se Pinco Pallino se ne va la delega di Pippo Ciccio non può essere girata a nessuno, in pratica solo Pinco Pallino è autorizzato come mandatario a votare al posto di Pippo Ciccio.

Scusami, su quale articolo del codice civile è scritta questa cosa? Perché mi riguarderebbe da vicino. Grazie.

Art. 1387 Fonti della rappresentanza

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge (48, 320, 357, 360, 424, 643; Cod. Proc. Civ.78) ovvero dall'interessato.

Art. 1388 Contratto concluso dal rappresentante

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

e per "analogia"

 

Art. 2372 Codice Civile Rappresentanza nell'assemblea

Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro. Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura

Buongiorno e grazie delle risposte che gentilmente, come sempre, vorrete darmi.

 

Assemblea in 2° convocazione, convocata alle 19,30.

Un condòmino con molti millesimi(suoi ,più le deleghe), se ne va tranquillamente a cena a un certo punto dell'assemblea e:

 

-Nel verbale non viene indicato l'abbandono, nè l'ora in cui è avvenuto.

-Nelle votazioni vengono però considerati a favore i suoi 66,59 millesimi

 

E' irregolare e quanto?

 

Per la conferma dell'amministratore, se si tolgono i 66,59 millesimi, vengono raggiunti solo 441,41 millesimi.

Sono sufficienti per confermare l'amministratore?

 

Grazie mille

Non vedo motivi per contestare il verbale.

 

Hai detto che pur togliendo i 66 millesimi che rappresentava la delibera otteneva 441 millesimi. La conferma e' comunque valida

Perche' bastavano 333 millesimi!!!

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