#1 Inviato 8 Marzo, 2016 Nell'ultima riunione di condominio effettuata a fine febbraio, un condomino ha fatto notare all'amministratore che è in prorocatio da un'infinità di tempo, che non ha mai presentato un preventivo dei suoi compensi. L'amministratore molto canditamene ha detto che aveva ragione, ma tutto è finito li. Gli ultimi consuntivi non sono stati approvati e purtroppo neanche il preventivo per il 2015 e 2016 (mancanza di quorum). I condomini hanno continuato a pagare quanto dovuto per permettere il continuo della gestione. Ora contabilmente cosa succede?
#2 Inviato 8 Marzo, 2016 se sono anni che non riuscite a nominare un amministratore allora potete rivolgervi al tribunale per la nomina di uno giudiziario.
#3 Inviato 8 Marzo, 2016 Nell'ultima riunione di condominio effettuata a fine febbraio, un condomino ha fatto notare all'amministratore che è in prorocatio da un'infinità di tempo, che non ha mai presentato un preventivo dei suoi compensi.L'amministratore molto canditamene ha detto che aveva ragione, ma tutto è finito li. Gli ultimi consuntivi non sono stati approvati e purtroppo neanche il preventivo per il 2015 e 2016 (mancanza di quorum). I condomini hanno continuato a pagare quanto dovuto per permettere il continuo della gestione. Ora contabilmente cosa succede? nulla. per ogni proprietario risulteranno delle quote versate in acconto, risulteranno addebitate per la propria quota le spese sostenute e via così fino a quando si sarà approvato qualcosa di certo. a quel punto ognuno si troverà nella situazione di aver versato di più o di meno di quanto avrebbe dovuto e saprà se aggiungere qualcosa a quanto già pagato oppure può stare tranquillo e versare qualcosa in meno perchè ha già versato oltre il dovuto.
#4 Inviato 8 Marzo, 2016 se sono anni che non riuscite a nominare un amministratore allora potete rivolgervi al tribunale per la nomina di uno giudiziario. E' nostra intenzione, infatti ci siamo rivolti a un avvocato, ma non sono convinto di quanto ci ha detto, ossia che essendo da anni in prorocatio non può fare spese per lavori straordinari, invece mi risulta che può farle. In base a che cosa dici che possiamo rivolgerci al tribunale per far nominare un Amministratore Giudiziario? Grazie
#5 Inviato 8 Marzo, 2016 E' nostra intenzione, infatti ci siamo rivolti a un avvocato, ma non sono convinto di quanto ci ha detto, ossia che essendo da anni in prorocatio non può fare spese per lavori straordinari, invece mi risulta che può farle.In base a che cosa dici che possiamo rivolgerci al tribunale per far nominare un Amministratore Giudiziario? Grazie fai presente al tuo avvocato che l'amministratore in prorogatio mantiene i propri poteri sino alla nomina del suo successore da parte dell’assemblea o dell’autorità giudiziaria.
#6 Inviato 8 Marzo, 2016 fai presente al tuo avvocato che l'amministratore in prorogatio mantiene i propri poteri sino alla nomina del suo successore da parte dell’assemblea o dell’autorità giudiziaria. Mi preoccupa il fatto che debbo essere io a dirglielo
#8 Inviato 13 Marzo, 2016 Mi preoccupa il fatto che debbo essere io a dirglieloMi pare molto stano che un avvocato non sappia che un amministratore condominiale conserva tutti i poteri anche se in proroga, eppure ci sono diverse sentenze, queste p.es., chissà forse non è specializzato in condominio? In tema di condominio di edifici, l'istituto della prorogatio imperii trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condòmini e nell'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore, - ha detto la Suprema Corte; che ha subito aggiunto che, conseguentemente, tale istituto - è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell'opera dell'amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'art. 1129, secondo comma, cod. civ. o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina. (Cassazione, sentenza n. 4531/2003) L’Amministratore di un condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall'assemblea, o dal regolamento di condominio, anche se la delibera di nomina sia stata oggetto di impugnativa dinanzi all'autorita’ giudiziaria, per vizi comportanti la nullita’ od annullabilita’ della delibera medesima, ovvero sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell'assemblea dei condomini. (Cass. Sez. Lavoro, 20/02/1976 n 572) L'amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all’art. 1129 c.civile, conserva in proroga i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio e può continuare ad esercitarli fino a che non sia sostituito con un altro amministratore; (Cass. n. 7256/86)
#9 Inviato 13 Marzo, 2016 Per me ricorrere all'Avvocato è già una cosa che vorrei evitare, se poi consideriamo che detto Avv. è un membro di una associazione ( sindacatao) dei piccoli proprietari, mi ha lasciato sconcertato quanto da lei affermato. Però il comportamento dell'attuale amministratore non ci lascia tante scelte. Io cercando di informarmi su questo forum mi era sembrato strano che un amministratore non potesse fare spese straordianarie anche tenendo conto che è una condizione che si protrae ormai da anni. Ad onor del vero abbiamo tantissimi argomenti da sottoporre al gioudizio di un Giudice, ma certe affermazioni mi fanno perdere la fiducia, e mi sento veramente in imbarazzo a contestare le sue affermazioni. Farò un copia/incolla delle sentenze che mi avete suggerito evitando di far figurare le fonti, e vedremo cosa dice. Ancora un grazie a tutti voi
#10 Inviato 13 Marzo, 2016 se sono anni che non riuscite a nominare un amministratore allora potete rivolgervi al tribunale per la nomina di uno giudiziario. In base a quali regole o articoli fai questa affermazione? Grazie
#11 Inviato 14 Marzo, 2016 Turtle_dive ha fatto rifermento al codice civile Articolo 1129 - Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore. . Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.
#12 Inviato 14 Marzo, 2016 Mi pare molto stano che un avvocato non sappia che un amministratore condominiale conserva tutti i poteri anche se in proroga, eppure ci sono diverse sentenze, queste p.es., chissà forse non è specializzato in condominio? Salve, bhe proprio tutti i poteri no. Solo quelli di ordinaria amministrazione. Quelli di straordinaria amministrazione solo nei casi di urgenza e se improrogabili. Ad ogni modo un Amministratore che agisce come nel vostro caso deve essere mandato via, perchè starà facendo più danni che altro e sarete voi poi a pagarne il prezzo... Cordiali saluti.
#13 Inviato 14 Marzo, 2016 Salve,bhe proprio tutti i poteri no. Solo quelli di ordinaria amministrazione. Quelli di straordinaria amministrazione solo nei casi di urgenza e se improrogabili. No, anche quelli della straordinaria, esattamente come l'amministratore in carica regolare, il quale può/deve eseguire lavori straordinari dopo la delibera assembleare, e se l'assemblea delibera quando l'amministratore è in proroga questo ha il dovere/potere di far eseguire il lavoro deliberato.Ovvero in ambedue i casi è l'assemblea che decide, per cui se l'assemblea non desidera che l'amministratore in proroga esegua lavori straordinari, sarà sufficiente non deliberarli.
#14 Inviato 14 Marzo, 2016 No, anche quelli della straordinaria, esattamente come l'amministratore in carica regolare, il quale può/deve eseguire lavori straordinari dopo la delibera assembleare, e se l'assemblea delibera quando l'amministratore è in proroga questo ha il dovere/potere di far eseguire il lavoro deliberato.Ovvero in ambedue i casi è l'assemblea che decide, per cui se l'assemblea non desidera che l'amministratore in proroga esegua lavori straordinari, sarà sufficiente non deliberarli. Sono pienamente d'accordo con Tullio
#15 Inviato 14 Marzo, 2016 No, anche quelli della straordinaria, esattamente come l'amministratore in carica regolare, il quale può/deve eseguire lavori straordinari dopo la delibera assembleare, e se l'assemblea delibera quando l'amministratore è in proroga questo ha il dovere/potere di far eseguire il lavoro deliberato.Ovvero in ambedue i casi è l'assemblea che decide, per cui se l'assemblea non desidera che l'amministratore in proroga esegua lavori straordinari, sarà sufficiente non deliberarli. Salve, infatti abbiamo detto la stessa cosa. L'amministratore conserva i poteri in merito all'ordinaria amministrazione e a quella straordinaria solo nei casi di urgenza e se improrogabili. Negli altri casi decide l'assemblea. Non li conserva tutti di base una volta che è in prorogatio imperii. Cordiali saluti.
#16 Inviato 14 Marzo, 2016 Salve,infatti abbiamo detto la stessa cosa. L'amministratore conserva i poteri in merito all'ordinaria amministrazione e a quella straordinaria solo nei casi di urgenza e se improrogabili. Negli altri casi decide l'assemblea. Non li conserva tutti di base una volta che è in prorogatio imperii. Cordiali saluti. Quello che intendevo io al post #8 era che non c'è un divieto di legge che vieti all'amministratore in proroga mansioni straordinarie, per cui conserva intatti tutti i poteri e non è vero quello che ho letto diverse volte qui nel forum e molti dicono, in questo caso anche un avvocato, che l'amministratore in proroga deve assolvere esclusivamente le mansioni amministrative ordinarie.
#17 Inviato 14 Marzo, 2016 Quello che intendevo io al post #8 era che non c'è un divieto di legge che vieti all'amministratore in proroga mansioni straordinarie, per cui conserva intatti tutti i poteri e non è vero quello che ho letto diverse volte qui nel forum e molti dicono, in questo caso anche un avvocato, che l'amministratore in proroga deve assolvere esclusivamente le mansioni amministrative ordinarie. Salve, non c'è un divieto di legge ma una sentenza della Cassazione che ha indirizzato in tal senso. Amministratore mantiene suoi poteri ordinaria amministrazione + straordinaria solo in caso di necessità e se improrogabili. Poi negli altri casi la decisione è rimessa all'assemblea. Il discorso si concentra sui poteri di base che l'Amministratore ha o non ha nel momento in cui è in prorogatio. Cordiali saluti.
#18 Inviato 14 Marzo, 2016 Salve,non c'è un divieto di legge ma una sentenza della Cassazione che ha indirizzato in tal senso. Amministratore mantiene suoi poteri ordinaria amministrazione + straordinaria solo in caso di necessità e se improrogabili. Poi negli altri casi la decisione è rimessa all'assemblea. Il discorso si concentra sui poteri di base che l'Amministratore ha o non ha nel momento in cui è in prorogatio. Cordiali saluti. Giriamo il punto di vista, tutti gli amministratori anche quelli in proroga non possono effettuare mansioni straordinarie di propria iniziativa, per cui non vedo problemi.Ma non si può dire che l'amministratore in proroga non possa eseguire mansioni straordinarie, quindi l'amministratore in proroga conserva tutti i poteri non esclusi quelli straordinari.
#19 Inviato 14 Marzo, 2016 Scusate la mia limitata istruzione condominiale, ma anche un amministratore normalmete eletto o riconfermato non deve sottoporre alla approvazione dell'assemblea un lavoro straordinario, chiaramente non rientrante nelle urgenze o di pericolo?
#20 Inviato 14 Marzo, 2016 Scusate la mia limitata istruzione condominiale, ma anche un amministratore normalmete eletto o riconfermato non deve sottoporre alla approvazione dell'assemblea un lavoro straordinario, chiaramente non rientrante nelle urgenze o di pericolo?Certo che si, tutti gli amministratori prima d'iniziare un lavoro straordinario non urgente devono sottoporre l'argomento all'assemblea e se questa approva procederà.