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OPALE

Chi può partecipare all'assemblea condominiale

recentemente una persona che risiede nel condominio ha partecipato all'assemblea accompagnata dal figlio che però non abita in condominio ed ha egli stesso partecipato alla discussione di sua iniziativa e anche interpellato dallo stesso amministratore. Non ho trovato nel regolamento una norma che stabilisca chi può o no partecipare alle assemblee di condominio, però credevo che un estraneo potesse solo ed eventualmente fare le veci di chi lo manda, con delega, al suo posto. Potrei avere dei chiarimenti certi? GRAZIE

Possono partecipare all'assemblea solamente gli aventi diritto;

1. condomini proprietari

2. delegati con regolare delega sottoscritta e firmata dal delegante

3. l'amministratore

3. eventuali tecnici per quanto e per il tempo necessario al loro incarico

5. eventuali estranei, devono essere autorizzati ad assistere con l'unanimità dei presenti.

6. qualsiasi condomino può pretendere dal Presidente l'allontanamento di eventuali estranei o non aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Grazie TUXX, volevo aggiungere che il condominio è di proprietà dell'ATER case popolari, l'amministratore ha anche chiesto all'estraneo in questione, delucidazioni in materia di viabilità urbana, citandolo come persona competente, ma ribadisco che non era stato invitato da nessuno, però col beneplacido dell'amministratore.........

Se la proprietà è dell'ATER non si tratta di condominio, per cui quanto da me detto nel mio precedente messaggio non vale nulla, ma valgono le norme firmate e sottoscritte dai conduttori con l'ente (ATER) e relativi regolamenti interni dei quali non posso essere a conoscenza.

Possono partecipare all'assemblea solamente gli aventi diritto;

1. condomini proprietari

[omissis]

Attenzione tuxx perchè la riforma ha cambiato le carte in tavola.......

Attenzione tuxx perchè la riforma ha cambiato le carte in tavola.......
Ma non credo modifichi la legge 392/78;

 

- Art.10. (Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini).

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.

Ma non credo modifichi la legge 392/78;

 

- Art.10. (Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini).

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.

Non sto parlando di quella, ma dell'anagrafe condominiale abbinata all'art. 66 delle dacc

Non sto parlando di quella, ma dell'anagrafe condominiale abbinata all'art. 66 delle dacc
Avevo capito la sottile distinzione che avevi accennato, ma credo non c'entri nulla sulla partecipazione del conduttore all'assemblea, specialmente nel caso in cui tutto lo stabile sia in possesso di un solo proprietario (Ater o altro è indifferente), salvo i casi specifici della legge 392/78 in caso di assemblea condominiale, che non ci sarà mai se lo stabile non è un condominio.

Per cui neppure l'anagrafe condominiale avrà valore non essendo un condominio essendo proprietà unica dell'Ater.

Avevo capito la sottile distinzione che avevi accennato, ma credo non c'entri nulla sulla partecipazione del conduttore all'assemblea, specialmente nel caso in cui tutto lo stabile sia in possesso di un solo proprietario (Ater o altro è indifferente), salvo i casi specifici della legge 392/78 in caso di assemblea condominiale, che non ci sarà mai se lo stabile non è un condominio.

Ripeto, attenzione perchè l'art. 66 non dice più che l'avviso di convocazione deve essere mandato ai condomini come prima.

Parlando con un avvocato condominialista, costui affermava che con la modifica dell'art. 66 e l'anagrafe condominiale potrebbero esserci dei risvolti da non sottovalutare. Staremo a vedere i prossimi sviluppi soprattutto della giurisprudenza

 

- - - Aggiornato - - -

 

specialmente nel caso in cui tutto lo stabile sia in possesso di un solo proprietario (Ater o altro è indifferente)

Non è importante di chi sia la proprietà nel caso prospettato dal nostro amico, io mi riferivo alla tua prima risposta dove veniva ipotizzato che fosse un condominio

Ripeto, attenzione perchè l'art. 66 non dice più che l'avviso di convocazione deve essere mandato ai condomini come prima.

Parlando con un avvocato condominialista, costui affermava che con la modifica dell'art. 66 e l'anagrafe condominiale potrebbero esserci dei risvolti da non sottovalutare. Staremo a vedere i prossimi sviluppi soprattutto della giurisprudenza

Da cui affermi che una proprietà di una sola persona o ente come L'Ater è condominio?

Non mi dire .....

Non è importante di chi sia la proprietà nel caso prospettato dal nostro amico, io mi riferivo alla tua prima risposta dove veniva ipotizzato che fosse un condominio
Io invece avevo abbandonato questo (mess. nr 4), visto che l'O.P. aveva chiarito che la proprietà era dell'Ater (suo mess. nr. 3), quindi non era un condominio.
Se la proprietà è dell'ATER non si tratta di condominio, per cui quanto da me detto nel mio precedente messaggio non vale nulla, ma valgono le norme firmate e sottoscritte dai conduttori con l'ente (ATER) e relativi regolamenti interni dei quali non posso essere a conoscenza.

 

Scusa TUXX, ma a quanto ne so l'ATER HA UN REGOLAMENTO CONDOMINIALE COME TUTTI I CONDOMINII, CON TANTO DI REGOLE SUGLI SPAZI COMUNI, BUON VICINATO ECC. E CON TANTO DI AMMINISTRATORE E ASSEMBLEA CONDOMINIALE ANNUA. l'AMMINISTRATORE è ASSUNTO DAI CONDOMINI E NON RISIEDE NELLE CASE ATER.

ALLORA PERCHé DICI CHE PER LE CASE DI PROPRIETà DELL' ATER E ADIBITI A CONDOMINII CON APPARTAMENTI INDIVIDUALI NON VIGOONO LE STESSE REGOLE DEGLI ALTRI CONDOMINII? A CHE MI RISULTA SONO APPARTAMENTI REGOLARMENTE AFFITTATI E L'UNICA COSA CHE PUò FARE LA DIFFERENZA STA NEL FATTO CHE PER OGNI MODIFICA O RICHIESTA SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALL' ATER, APPUNTO. Però io non conosco la regola che eventualmente pone la differenza di cui parlavi. Vuoi farmi capire?

Le norme dicono che un condominio nasce se ci sono più proprietari (da due in poi),

 

Elemento indispensabile per poter configurare l'esistenza di una situazione condominiale è rappresentato dalla contitolarità necessaria del diritto di proprietà sulle parti comuni dell'edificio. Quindi la nascita di un condominio non è collegata ad un formale atto costitutivo, ma si verifica di diritto con la prima vendita, da parte dell'originario proprietario di tutto l'edificio, degli appartamenti o singole porzioni di piano a uno o più soggetti (Cass. 4.11.1994 n. 9062; Cass. 18.12.1978 n. 6073; Trib Roma 2.11.2000)

 

Per cui se uno solo (chiunque sia, anche L'ater) è proprietario dell'insieme di più appartamenti, non si tratta di condominio.

Ovvero per essere considerato condominio devono esserci dei rogiti e non contratti d'affitto.

Concordo con TUXX sul fatto che il condominio sorge quando ci sono almeno DUE proprietari. Se risultasse che l'ATER fosse l'unico proprietario, allora vorrebbe dire che gli "abitanti" del suo edificio NON sarebbero proprietari.

 

Resto interessato invece a capire quali possano essere gli stravolgimenti detti da FABRIZIO TOGNI, anche io credo che qualcosa possa essere cambiato ( mi pare di aver letto qualcosa da qualche altra parte 😉

Non sto parlando di quella, ma dell'anagrafe condominiale abbinata all'art. 66 delle dacc

Anche il termine "AVENTI DIRITTO" mette inquietudine ( parlo per me ovviamente! ) 🙂

Grazie TUXX, volevo aggiungere che il condominio è di proprietà dell'ATER case popolari, l'amministratore ha anche chiesto all'estraneo in questione, delucidazioni in materia di viabilità urbana, citandolo come persona competente, ma ribadisco che non era stato invitato da nessuno, però col beneplacido dell'amministratore.........

Domanda:

Nel fabbricato in cui abiti, per caso ti risulta che ci sia qualche unità immobiliare ( abitazione, cantina, box, etc ) che sia di proprietà di qualcuno DIVERSO dall'ATER?

Forse non è tutto ATER.

Leggendo di case popolari mi viene da intendere che l'edificio è di proprietà di un ente del tipo:"pubblico statale". Salvo che NON sia stata ceduta qualche u.i. a qualcun'altro ( le solite privatizzazioni per contrastare i debiti di qualche P.A.

Non è statale.

Stavo facendo delle ricerche con GOOGLE, NON ne so molto sull'ATER, sapevo che sostituiva IACP ma NON ho mai approfondito più di tanto.. comunque NON mi pare che rientri nell'ambito del condominio.

Solamente OPALE ci può dire se lo stabile è proprietà intera dell'Ater oppure ci sono altri proprietari

E' appunto quello che intendevo, avevo preso spunto dal post senza scendere nel dettaglio che fosse o meno un condominio quello di OPALE

l'AVENTE DIRITTO in questo caso penso siano anche FIGURE del tipo EREDE DIRETTO senza testamento (esempio: morte dei genitori, eredità ai figli ) COMPRATORE e VENDITORE ( in fase di perfezionamento dell'atto di compravendita ). per ora a me queste nuove figure son passate per la mente.

l'AVENTE DIRITTO in questo caso penso siano anche FIGURE del tipo EREDE DIRETTO senza testamento (esempio: morte dei genitori, eredità ai figli ) COMPRATORE e VENDITORE ( in fase di perfezionamento dell'atto di compravendita ). per ora a me queste nuove figure son passate per la mente.
Comunque l'avente diritto chiunque chi sia, dovrebbe darne comunicazione all'amministratore in tempo utile per aggiornare l'anagrafe condominiale e non pretendere la convocazione senza questo suo (direi dovuto) avviso.

In pratica se l'amministratore non conosce i nominativi dei neo condomini avviserà e convocherà quelli che sono registrati.

l'AVENTE DIRITTO in questo caso penso siano anche FIGURE del tipo EREDE DIRETTO senza testamento (esempio: morte dei genitori, eredità ai figli ) COMPRATORE e VENDITORE ( in fase di perfezionamento dell'atto di compravendita ). per ora a me queste nuove figure son passate per la mente.

Non direi perchè gli eredi sono tali solo nel momento in cui viene registrata la successione al catasto. Fino a quel momento l'amministratore non ha la sfera di cristallo per capire chi siano gli eredi

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