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AleDestro

Causa al Condominio per risarcimento spese legali di mediazione

Nel Condominio in questione un condomino ha convocato in Camera di Mediazione il Condominio in quanto non ha ricevuto la convocazione all' assemblea ordinaria entro i 5 giorni previsti dalla legge.

L' amministratore del Condominio ha immediatamente convocato una nuova assemblea ordinaria ben specificando che questo incontro era volto ad annullare e sostituire integramente l' assemblea "incriminata". Non si è poi presentato in Camera di Mediazione ma prima della data dell 'incontro ha mandato una mail al Mediatore ed all' Avvocato di controparte dicendo che era già stata convocata una nuova assemblea al posto della prima.

Ora il condomino ha fatto causa al Condominio dicendo che vuole vengano saldate le competenze legali del suo Avvocato a titolo dell' attività legale svolta nella Mediazione.

Da qui la domanda:

Se in Mediazione una delle parti non si presenta, è questa tenuta al pagamento delle spese legali di controparte?

Nel Condominio in questione un condomino ha convocato in Camera di Mediazione il Condominio in quanto non ha ricevuto la convocazione all' assemblea ordinaria entro i 5 giorni previsti dalla legge.

L' amministratore del Condominio ha immediatamente convocato una nuova assemblea ordinaria ben specificando che questo incontro era volto ad annullare e sostituire integramente l' assemblea "incriminata". Non si è poi presentato in Camera di Mediazione ma prima della data dell 'incontro ha mandato una mail al Mediatore ed all' Avvocato di controparte dicendo che era già stata convocata una nuova assemblea al posto della prima.

Ora il condomino ha fatto causa al Condominio dicendo che vuole vengano saldate le competenze legali del suo Avvocato a titolo dell' attività legale svolta nella Mediazione.

Da qui la domanda:

Se in Mediazione una delle parti non si presenta, è questa tenuta al pagamento delle spese legali di controparte?

Se il motivo della causa cessa e non si procede, il condomino che ha impugnato ha diritto di essere risarcito delle spese anticipate;

 

Corte di Cassazione n°406/2008, n°17631/2007, n°11599/2004 ed, in ultimo, la sentenza 11.01.2006, n. 271 secondo la quale quando il Giudice dichiari che la causa può aver termine, anche anticipatamente, essendosi spenti i motivi di contrasto tra le parti e sussiste un residuo contendere su a chi imputare le spese del Giudizio, spese vive e diritti e onorari dell’Avvocato patrocinante, le spese vanno a carico della parte che ha posto fine al conflitto, ossia al condominio il quale ha adottato la delibera che ha causato la cessata materia del contendere.

Nelle sentenze si parla di Cause Civili non di Mediazioni (d'altronde la sentenza è del 2008, quando la Mediazione obbligatoria non esisteva).

La "soccombenza virtuale" esiste eccome nelle Cause Civili, ma la Mediazione è tutt' altro.

Vi chiedo in concreto se ci sia analogia giuridica tra le due cose oppure se non c'è ancora giurisprudenza in merito

Nelle sentenze si parla di Cause Civili non di Mediazioni (d'altronde la sentenza è del 2008, quando la Mediazione obbligatoria non esisteva).

La "soccombenza virtuale" esiste eccome nelle Cause Civili, ma la Mediazione è tutt' altro.

Vi chiedo in concreto se ci sia analogia giuridica tra le due cose oppure se non c'è ancora giurisprudenza in merito

L'amministratore non potrebbe presentarsi alla mediazione senza un'assemblea che lo autorizzi nel merito.

L'amministratore DEVE chiedere all'istituto di mediazione un posticipo congruo per poter prima convocare.

Questo è l'iter corretto.

Detto questo non penso il condòmino possa pretendere un rimborso, spero Alessandro mi legga ed eventualmente corregga.

L'amministratore non potrebbe presentarsi alla mediazione senza un'assemblea che lo autorizzi nel merito.

L'amministratore DEVE chiedere all'istituto di mediazione un posticipo congruo per poter prima convocare.

Questo è l'iter corretto.

Detto questo non penso il condòmino possa pretendere un rimborso, spero Alessandro mi legga ed eventualmente corregga.

Infatti il condòmino non ha fatto una richiesta di rimborso al condominio.

AleDestro ha scritto

"Ora il condomino ha fatto causa al Condominio"

per cui sarà il Giudice a decidere.

 

Del resto se per far annullare una delibera per irregolarità di convocazione è necessario impugnare passando dalla mediazione obbligatoria, il condòmino ha dovuto sostenere i suoi costi tra cui la consulenza del suo legale che ha fatto richiesta di mediazione (che se pur in maniera minore, si paga comunque anche in caso vada deserta).

Troppo facile convocare una nuova assemblea dopo aver ricevuto la notifica di mediazione e far cessare la materia del contendere senza nemmeno presentarsi alla mediazione la cui procedura è stata iniziata prima delle nuova convocazione.

Perchè mai il condòmino dovrebbe sostenere i costi per un errore fatto dall'amministratore?

 

A mio avviso, è proprio perchè senza una sentenza le spese di mediazione non sono dovute che il condòmino ha cominciato una CAUSA in Tribunale e non è del tutto improbabile che il condòmino sia risarcito.

Infatti il condòmino non ha fatto una richiesta di rimborso al condominio.

AleDestro ha scritto

"Ora il condomino ha fatto causa al Condominio"

per cui sarà il Giudice a decidere.

 

Del resto se per far annullare una delibera per irregolarità di convocazione è necessario impugnare passando dalla mediazione obbligatoria, il condòmino ha dovuto sostenere i suoi costi tra cui la consulenza del suo legale che ha fatto richiesta di mediazione (che se pur in maniera minore, si paga comunque anche in caso vada deserta).

Troppo facile convocare una nuova assemblea dopo aver ricevuto la notifica di mediazione e far cessare la materia del contendere senza nemmeno presentarsi alla mediazione la cui procedura è stata iniziata prima delle nuova convocazione.

Perchè mai il condòmino dovrebbe sostenere i costi per un errore fatto dall'amministratore?

 

A mio avviso, è proprio perchè senza una sentenza le spese di mediazione non sono dovute che il condòmino ha cominciato una CAUSA in Tribunale e non è del tutto improbabile che il condòmino sia risarcito.

Infatti sono d'accordo, in pratica è lo stesso principio citato dalle sentenze Corte di Cassazione n°406/2008, n°17631/2007, n°11599/2004 ed, in ultimo, la sentenza 11.01.2006, n. 271

 

- essendosi spenti i motivi di contrasto tra le parti e sussiste un residuo contendere su a chi imputare le spese del Giudizio, spese vive e diritti e onorari dell’Avvocato patrocinante, le spese vanno a carico della parte che ha posto fine al conflitto, ossia al condominio il quale ha adottato la delibera che ha causato la cessata materia del contendere.

A mio avviso, l'avvocato del condómino in questione ci sta .... provando!

 

In primo luogo, visto che la mediazione non è ancora iniziata, nessuna spesa può essere applicata dall'ente di mediazione che non ha nemmeno cominciato l'iter.

 

La mediazione civile obbligatoria non può essere equiparata ad una causa giudiziaria.

 

Si chiama "mediazione" proprio perchè le due parti mediano per trovare un "accordo".

 

Insomma, non c'è un vincitore ed un vinto nel vero senso della parola.

 

Alla fase preliminare, istruttoria, della mediazione, le parti si possono presentare anche senza l'ausilio di un avvocato.

 

Nel caso della mediazione regolarmente convocata e che si è svolta; entrambe le parti pagheranno il costo della prestazione del Mediatore e la relativa indennità.

 

Costo della prestazione del CONSULENTE / AVVOCATO: nel caso della mediazione regolarmente convocata con una delle parti assistita da un Consulente, oltre che dall'Avvocato: i costi del Consulente e dell'Avvocato restano esclusivamente a carico della parte che li ha nominati e l'Organismo resta estraneo ad ogni rapporto.

 

In conclusione, nel caso specifico illustrato da AleDestro se una delle due parti non si presenta alla mediazione, la stessa non è tenuta al pagamento del compenso all'avvocato della controparte.

 

Sarà il giudice, ove si procedesse con la vera causa giudiziaria, a tenere conto della mancata presentazione alla mediazione e a stabilire i costi di soccombenza.

Sarà il giudice, ove si procedesse con la vera causa giudiziaria, a tenere conto della mancata presentazione alla mediazione e a stabilire i costi di soccombenza.
Certo, non è che un condomino chiede le spese al condominio ed il condominio automaticamente deve pagare, lo dicono anche le sentenze citate, è il Giudice che dovrà stabilire, ma il condomino avrà buone possibilità di ottenere il risarcimento, perchè la prassi giudiziale che doveva iniziare dalla mediazione è stata interrotta dal condominio e dall'amministratore che convocando un'assemblea e deliberando una decisione riparatrice all'errore causa della richiesta della mediazione.

Ovvero in poche parole, se non c'era l'errore iniziale deliberato, il condomino non impugnava.

Vale la pena di citare una delle prime sentenze di Cassazione in merito alla partecipazione e alle spese nella fase della mediazione.

 

In realtà questa sentenza attribuisce le spese della mediazione, avvocati compresi, in solido tra le due parti (sempre che la mediazione sia iniziata):

 

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 settembre – 20 ottobre 2015, n. 21209

Presidente Ragonesi – Relatore Genovese

Svolgimento del processo e ragioni della decisione

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’avv. V.F. otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di ARIPS – Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina, ex art. 68 legge professionale, per il pagamento degli onorati a lui dovuti per l’attività professionale prestata in favore del suo cliente C.F.S. in una causa con l’Arips definita con transazione stragiudiziale (alla quale l’avvocato non aveva partecipato) cui aveva fatto seguito una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

L’Arips si opponeva al decreto chiamando in causa il C. ai fini di esercitare il regresso nei suoi confronti.

Il Tribunale di Sorrento rigettava sia la opposizione a decreto ingiuntivo che la domanda di regresso dell’Arips.

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2245 del 4.6.2013 qui impugnata, accoglieva in parte l’appello del V. sulle spese, ed accoglieva l’appello incidentale della Arips, condannando il C. a rivalere l’Arips di quanto da questa versato al V. .

Avverso la decisione della Corte d’Appello di Napoli ha proposto tempestivo ricorso per cassazione C.F.S. , formulando sei morivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensive.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

Con il primo motivo, il C. assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 269 c.p.c., 2969 c.c., e 24 Cost., per non aver la corte d’appello rilevato l’irritualità della sua chiamata in giudizio in primo grado.

Il ricorrente propone i motivi successivi in via subordinata rispetto al primo, deducendo con il secondo motivo la violazione sempre dell’art. 269 e inoltre degli artt. 645,167, 165 e 106 c.p.c. e 24 Cost..

Con il terzo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 68 legge professionale e dell’art. 1299 c.c..

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta sempre la violazione dell’art. 1299 c.c., ed anche degli artt. 2697 c.c., 112, 113, 114, 115, 184 c.p.c. e 24 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5.

Infine, con i motivi quinto e sesto, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, e con il quinto anche degli artt. 101 e 345 c.p.c..

Preliminarmente, va detto che il ricorrente, per tutti e sei i motivi, prospetta la sussistenza sia della violazione e falsa applicazione di legge, sia del vizio di motivazione. Tuttavia, i rilievi relativi al dedotto vizio di motivazione appaiono complessivamente inammissibili in quanto non è mai neppure prospettato da quale, delle varie ed alternative ipotesi di vizio di motivazione sarebbe affetta la sentenza impugnata né i motivi di ricorso-sono idoneamente sviluppati sotto questo profilo.

Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi ed appaiono infondati avendo la corte d’appello rilevato la formazione del giudicato sulla questione della irregolarità della chiamata in causa del C. , non avendo questi proposto appello incidentale sul punto. Di fronte al giudicato, si arresta anche il potere del giudice di rilevare d’ufficio la questione.

Con il terzo motivo, il C. ripropone la questione per cui la domanda del proprio avvocato di farsi pagare l’onorario professionale dalla Arips sarebbe stata improponibile in quanto, essendo stata la causa definita con una decisione di cessazione della materia del contendere, e non per l’inattività delle parti, si farebbe fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 68 del R.D.L. n. 1578 del 1933 (legge professionale forense).

Il motivo è infondato.

Il precedente di questa Corte citato dal ricorrente, ovvero l’ordinanza n. 14193 del 2010, non massimata, puntualizza che:

– l’art. 68 della legge professionale forense, stabilendo che tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio definito con quella transazione, si riferisce ad ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite già cominciata;

– che, affinché possa sussistere l’obbligazione solidale prevista dalla citata norma e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, è necessaria la definizione del giudizio con una transazione (o con un accordo equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese (Cass., Sez. 2A, 13 settembre 2004, n. 18343, in motivazione);

– che la norma citata non è applicabile allorquando la causa sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia pronunciato sulle spese.

Ciò che rileva quindi, ai fini ostativi all’applicabilità dell’art. 68 legge professionale, non è se la definizione della causa sia avvenuta con una pronuncia, che non tocca il merito della controversia, intervenuta per abbandono piuttosto che per cessazione della materia del contendere, ma che la decisione contenga una statuizione del giudice in ordine alla liquidazione delle spese. Difatti, in tal caso, manca il presupposto stesso per l’applicazione del citato art. 68, il quale implica l’esistenza di un accordo diretto, appunto, a sottrarre al giudice anche la pronuncia sulle spese.

Il ricorrente, però non prospetta neppure che la decisione di cessazione della materia del contendere contenesse anche la pronuncia alle spese.

Con il quarto motivo, il C. deduce di aver pagato all’avv. V. quanto a questi dovuto per l’attività professionale svolta, e di averne offerto la prova,sia in primo grado che in appello, con la comparsa conclusionale.

Dalla stessa formulazione del motivo si evince che non esisteva un motivo di appello sulla omessa ammissione delle prove in primo grado, e che la reiterazione della richiesta in comparsa conclusionale d’appello fosse tardiva.

Con il quinto motivo critica la sentenza impugnata laddove lo ha condannato al pagamento delle spese di lite, in solido con l’Arips, in favore dell’avv. V. .

Il motivo è infondato, la condanna alle spese del C. in favore del V. non è che il portato dell’accoglimento, anche sotto il profilo delle spese processuali, dell’azione di regresso proposta nei suoi confronti dalla Arips, sua controparte nella transazione, condannata a pagare in virtù del’art. 68 legge professionale per le prestazioni erogate dal V. in favore del solo C. .

Infine, si appalesa infondato anche il sesto ed ultimo motivo, con il quale il C. contesta che non siano state compensate le spese legali nei confronti del V. , e che non siano state compensate le spese legali tra lui e la Arips. Tuttavia, la sentenza appare aver correttamente in entrambi i casi applicato il principio della soccombenza.

La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente”.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, preso atto che non sono state depositate memorie, ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18; deve darsi atto pertanto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater ad d.p.r. n.115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Vale la pena di citare una delle prime sentenze di Cassazione in merito alla partecipazione e alle spese nella fase della mediazione.

 

In realtà questa sentenza attribuisce le spese della mediazione, avvocati compresi, in solido tra le due parti (sempre che la mediazione sia iniziata):

Certo che se la mediazione è iniziata (e conclusa) le spese vanno normalmente compensate, ma in questo caso la cosa è molto diversa, ovvero la mediazione non è neppure iniziata, e la parte convenuta (il condominio) per non far neppure iniziare la mediazione e non pagare il proprio legale, ha aggirato l'ostacolo convocando un assemblea rimuovendo la causa della richiesta della mediazione.

In pratica chi ha pagato le spese legali e della mediazione è solo il condomino che aveva ragione e che quasi sicuramente si era opposto alla delibera, non mi sembra affatto giusto.

Purtroppo Tullio, la mediazione comporta "spese" a carico esclusivo delle parti.

 

Queste spese, sapendo che sono a carico proprio, devono convincere i proponenti a "parlarsi" prima di intraprendere l'iniziativa.

 

Giustamente un avvocato cerca di fare gli interessi del proprio assistito (ed i propri, vedi parcella), ecco perchè in questo caso specifico, il condómino in questione avrebbe dovuto attendere una nuova convocazione di assemblea e sanare quindi la precedente, facendo valere in assemblea stessa i suoi diritti (se legittimi).

 

La sentenza di cassazione che ho allegato sopra indica chiaramente che le spese di avvocato e di arbitro sono a carico di ciascuna parte che desidera intervenire, mentre le vere spese di mediazione cadono in solido tra le parti.

 

Nel caso che stiamo esaminando, la mediazione non è nemmeno iniziata e l'avvocato quindi, cessato il motivo del contendere, se lo paga il condómino promotore.

 

Capisco che sono ancora pochi i riferimenti giurisprudenziali (di Cassazione) per poter avere un chiaro prospetto della situazione, ma la sentenza allegata sopra appare chiara ed indiscutibile.

 

In conclusione, ognuno paga il proprio avvocato, che ci sia stata o meno la mediazione, poi nell'eventuale futuro giudizio verranno chiaramente stabiliti i termini.

 

Insomma, allo stato dei fatti, nel caso che stiamo esaminando, io mi batterei fino alla fine per non darla vinta al contestatore (e al suo avvocato).

Insomma, allo stato dei fatti, nel caso che stiamo esaminando, io mi batterei fino alla fine per non darla vinta al contestatore (e al suo avvocato).
Però il contestatore ha ragione, tanto è vero che la delibera è stata modificata con una retromarcia tattica, ovvero con una assemblea convocata in tutta fretta e delibera riparatrice.

In pratica era molto meglio ascoltare il contestatore nell'assemblea iniziale e non approvare in quella maniera, dove probabilmente aveva già contestato con ragione, perchè allora farlo pagare nonostante ha ragione?

Comunque come detto, il condomino per ottenere il risarcimento dovrà ricorrere ad un Giudice e noi non lo siamo.

 

p.s. il contestatore in pratica ha già vinto magari per il momento moralmente, perchè la delibera è stata modificata in maniera tale da non essere contestata

...in quanto non ha ricevuto la convocazione all' assemblea ordinaria entro i 5 giorni previsti dalla legge....
Da quanto esposto, ritengo si tratti di una semplice "ripicca", perchè non ha ricevuto la convocazione in tempo utile.
Da quanto esposto, ritengo si tratti di una semplice "ripicca", perchè non ha ricevuto la convocazione in tempo utile.
Io non chiamerei ripicca, ma richiesta di regolarità per una norma inderogabile.

In conclusione, ognuno paga il proprio avvocato, che ci sia stata o meno la mediazione, poi nell'eventuale futuro giudizio verranno chiaramente stabiliti i termini.

 

Insomma, allo stato dei fatti, nel caso che stiamo esaminando, io mi batterei fino alla fine per non darla vinta al contestatore (e al suo avvocato).

E' proprio quanto è successo nel caso di Aledestro, ma al contrario.

E' il condòmino che ha pagato la sua parte di mediazione e si sta battendo fino alla fine per non darla vinta alla "furbata" dell'amministratore.

La sola istanza di mediazione obbligatoria costa 40 euro e se per presentarla ci si fa aiutare da un avvocato ne costa almeno altri 150-200.

L'iter di impugnazione della delibera è la mediazione è questo è quanto il condòmino ha fatto.

L'amministratore doveva farsi autorizzare dall'assemblea ad andare in mediazione, anche solo per dire che avrebbe ripetuto l'assemblea, concordando una mediazione sulle spese fino a quel momento sostenute dal condòmino "per colpa" di un errore dell'amministratore.

Così non è stato. L'amministratore ha preferito non presentarsi alla mediazione obbligatoria ed il condòmino sta continuando l'iter di richiesta danni.

 

Se non ci fosse mai risarcimento non ci sarebbe mai giustizia ed i furbi, anche solo per dispetto, potrebbero danneggiare economicamente il malcapitato di turno.

Faccio un esempio.

Ad un condòmino antipatico a tutti ed all'amministratore gli si aumentano le spese a rendiconto di 50 euro.

Nonostante le dimostranze ed il voto contrario del condòmino l'assemblea approva il rendiconto tanto sa che, comunque vada, dispetto è fatto ed il condòmino avrà un danno economico in ogni caso:

- Se il condòmino non impugna paga 50 euro in più come deliberato.

- Se il condòmino impugna cominciando dalla mediazione si convocherà urgentemente una nuova assemblea e si revisionerà il consuntivo lasciando al condòmino il costo dell'istanza della mediazione e della consulenza del suo avvocato.

 

Ma che giustizia è?

Davvero i furbi possono averla sempre vinta anche solo per dispetto?

 

P.S. Da questa causa il condominio potrebbe uscirne anche con le ossa rotte e pagare spese di mediazione + spese legali e di giudizio della causa successiva.

Se andasse così e fossi condòmino di quel condominio non escluderei un'azione di rivalsa dei condòmini verso l'amministratore per responsabilità professionale (ha sbagliato la convocazione e non ha seguito l'iter di mediazione)

La questione è dubbia. La sostituzione della delibera, nei fatti, altro non è che un'attività di autotutela da parte dell'assemblea volta ad evitare l'insorgenza della lite. Sarebbe stato meglio partecipare spiegando la situazione e quindi specificando in quel contesto la situazione. L'azione potrebbe avere un proprio fondamento.

Chiedo scusa ma non mi sono chiari alcuni passaggi;

La questione è dubbia. La sostituzione della delibera, nei fatti, altro non è che un'attività di autotutela da parte dell'assemblea volta ad evitare l'insorgenza della lite.
Fino a quì tutto mi è chiaro;
Sarebbe stato meglio partecipare spiegando la situazione e quindi specificando in quel contesto la situazione.
Questo non mi è chiaro.

Chi dovrebbe partecipare e dove?

Se si tratta del condomino e all'assemblea, se così fosse partecipando all'assemblea sana l'anomalia e non può più impugnare anche se i 5 giorni non sono stati rispettati;

L'azione potrebbe avere un proprio fondamento.
Anche quì non mi è chiaro, l'azione di chi?

Dell'amministratore che ha convocato un'assemblea riparatrice?

Oppure l'azione del condomino rivolgendosi alla Mediazione?

Chiedo scusa ma non mi sono chiari alcuni passaggi;Fino a quì tutto mi è chiaro;Questo non mi è chiaro.

Chi dovrebbe partecipare e dove?

Se si tratta del condomino e all'assemblea, se così fosse partecipando all'assemblea sana l'anomalia e non può più impugnare anche se i 5 giorni non sono stati rispettati;Anche quì non mi è chiaro, l'azione di chi?

Dell'amministratore che ha convocato un'assemblea riparatrice?

Oppure l'azione del condomino rivolgendosi alla Mediazione?

Anche a me è poco chiaro.

Io, da condòmino, dopo aver impugnato non mi sarei certamente presentato alla seconda assemblea rischiando di vanificare tutto se il Giudice avesse interpretato la mia partecipazione come ammissione di ratifica.

Tra l'altro, prima della data di mediazione l'amministratore ha scritto al mediatore ed all'avvocato che aveva già provveduto a convocare una nuova assemblea ma l'assemblea si sarebbe tenuta successivamente alla data di mediazione (altra furbata per far scadere i termini?) per cui il condòmino non aveva nemmeno la possibilità di fare una richiesta nella nuova assemblea per le spese fino a quel momento sostenute mantenendo la garanzia dell'azione legale in caso di diniego. Rinunciando alla mediazione e trascorsi i termini, se l'assemblea non avesse accordato nemmeno un centesimo, il condòmino sarebbe rimasto con un pugno di mosche in mano.

 

Io ho capito così:

 

Sarebbe stato meglio partecipare spiegando la situazione e quindi specificando in quel contesto la situazione.

= Sarebbe stato meglio che l'amministratore avesse partecipato alla mediazione spiegando che aveva già convocato una nuova assemblea per ratificare la precedente delibera

L'azione potrebbe avere un proprio fondamento.= L'azione presso il Tribunale ordinario che il condòmino è stato costretto a fare per chiedere il risarcimento danni, essendogli stata negata la possibilità di chiederlo in fase di mediazione, potrebbe avere un proprio fondamento.

Oggi c'è stata l' ultima udienza e presto verrà pubblicata la sentenza: vi terrò aggiornati in merito 🙂

Chiedo a Tullio: ma se il condomino in questione avesse semplicemente telefonato all' amministratore dicendogli "non mi hai convocato nei termini e ti chiedo di fare un' altra assemblea. Devi inoltre X,XX € al mio avvocato che mi ha consigliato di comportarmi così". Secondo il tuo ragionamento sarebbe giusto pagare l' avvocato del condomino in quanto ha dovuto esprimere un parere sulla questione?
Se uno ha intenzione di impugnare non deve cercare di mettersi d'accordo prima della mediazione, se lo fa fa significa che vuol trovare un accordo e d'accordo con la controparte si deciderà come andranno pagate e/o risarcite le spese già effettuate.

Per tanto se desidera un accordo, potrebbe cercalo prima di mettere in moto la macchina legale.

la mediazione normalmente importa che ognuno si paghi il legale

salvo diversi accordi durante la mediazione

è una procedura non ancora giudiziale

capisco però il condomino in questione perchè mi pare che l'amministratore abbia fatto un po' il furbetto... riceve la convocazione, non ci va ma fa altra assemblea.. se rende quindi conto di avere sbagliato durante la prima

Ovviamente è sensato il ragionamento per cui se la convocazione fosse stata fatta bene sin la prima volta, io condomino non avrei dovuto impugnare. Per cui perchè mai devo pagarmi io il legale?

 

vedremo come va la causa

personalmente e senza aver visto gli atti mi auguro la vittoria del condomino

Tu parli di "accordo", ma che accordo si deve fare? Se si vuole che venga fatta una nuova assemblea semplicemente l' Amministratore la convoca. Non ci sono mediazioni possibili: o si rifà l' assemblea oppure no.

Il condomino voleva che l' assemblea fosse rifatta, aveva il motivo giuridico a cui appigliarsi, e per ottenerlo poteva comportarsi in due modi: dirlo all' amministratore (telefonata, mail, PEC, Raccomandata, appuntamento in ufficio) oppure adire alla Mediazione. Ha deciso di pagare un legale ed ora vedremo chi lo deve pagare.

Tu parli di "accordo", ma che accordo si deve fare? Se si vuole che venga fatta una nuova assemblea semplicemente l' Amministratore la convoca. Non ci sono mediazioni possibili: o si rifà l' assemblea oppure no.

Il condomino voleva che l' assemblea fosse rifatta, aveva il motivo giuridico a cui appigliarsi, e per ottenerlo poteva comportarsi in due modi: dirlo all' amministratore (telefonata, mail, PEC, Raccomandata, appuntamento in ufficio) oppure adire alla Mediazione. Ha deciso di pagare un legale ed ora vedremo chi lo deve pagare.

Ho forse detto qualche cosa di diverso?
Se uno ha intenzione di impugnare non deve cercare di mettersi d'accordo prima della mediazione, ...
Poi ho fatto eventuali ipotesi ... prechè l'avevi chiesto;
Chiedo a Tullio: ma se il condomino in questione avesse semplicemente telefonato all' amministratore dicendogli "non mi hai convocato nei termini e ti chiedo di fare un' altra assemblea. Devi inoltre X,XX € al mio avvocato che mi ha consigliato di comportarmi così".
Il condomino non ha diritto di pretendere il risarcimento, fatto salvo un accordo o decisione Giudiziale.

... Il condomino voleva che l' assemblea fosse rifatta, aveva il motivo giuridico a cui appigliarsi, e per ottenerlo poteva comportarsi in due modi: dirlo all' amministratore (telefonata, mail, PEC, Raccomandata, appuntamento in ufficio) oppure adire alla Mediazione. Ha deciso di pagare un legale ed ora vedremo chi lo deve pagare.

Quando ci fa comodo diciamo che a nulla valgono telefonate e raccomandate e che l'unico modo per impugnare è di farlo in Tribunale previo tentativo di mediazione.

 

Il condòmino poteva comportarsi in un solo modo per far valere i suoi diritti: rivolgersi al suo legale.

A quanto dici il condòmino ha anche dato la possibilità al condominio di chiuderla lì se avessero pagate le spese legali fino ad allora sostenute.

 

Convocando una nuova assemblea di fatto ha dato ragione e tutelato gli interessi del condomino, il quale si è poi presentato alla "seconda" assemblea, chiedendo il pagamento delle spese del proprio avvocato ed ottenendo un deciso rifiuto da parte degli altri condomini.

Ma chi ha tutelato la tasca del condòmino che si è dovuto rivolgere all'avvocato, come Norma prescrive?

Gli altri condomini dovevano SI rifiutare di pagare per una colpa non loro ma avrebbero dovuto far chiudere la lite dicendo all'amministratore di pagarsi da sè il danno provocato, per sua colpa esclusiva, per ora al solo condomino, e dopo sentenza (mi auguro) al condominio.

 

Se il condominio sarà condannato a risarcire, le spese saranno ancora superiori perchè ci saranno le spese del secondo procedimento.

Chi pagherà tutte queste spese sostenute a causa di uno "sbaglio dell'amministratore?

Non ho letto tutta la discussione ma volevo portare la mia esperienza personale visto che lo scorso marzo ho citato il mi condominio e siamo andati in mediazione.

 

In mediazione è obbligo essere accompagnati da legale, occorre pagare un costo per intraprendere la mediazione, tale costo è in funzione dell'importo che in mediazione è oggetto di contestazione. Nel mio caso erano 390 euro e ho dovuto corrispondere l'importo di 48,80 euro per iniziare la mediazione. In caso di esito positivo dovevo corrispondere altri 52 euro, in caso di esito negativo nulla era dovuto. La controparte poteva decidere di non presentarsi e non pagare nulla o presentarsi e pagare gli stessi miei importi.

 

In fase di mediazione si è presentato l'amministratore senza legale (ma il mediatore ha riportato l'obbligatorietà del legale) dandomi completa ragione.

Il mediatore (che nel mio caso nulla sapeva della materia del contendere) voleva fissare altro incontro per definire e concludere la mediazione e per far si che l'amministratore potesse interpellare l'assemblea ed essere accompagnato da legale.

L'amministratore per risparmiare le spese del suo legale voleva concludere subito e versare i 390 euro da me richiesti, salvo poi farsi approvare la spesa in successiva assemblea.

A quel punto io chiedo oltre ai 390 euro anche i 300 euro che erano la parcella del mio avvocato.

Il mediatore ha detto che non potevo perché la richiesta di mediazione riportava come contendere solo i 390 euro ma non i 300 euro di spese legali altrimenti la richiesta sarebbe stata di 690 euro e il costo della mediazione non era più 48 euro + 52 euro ma altro importo.

 

A quel punto per chiudere subito la vicenda il mediatore è uscito e ha fatto verbale di non prosecuzione della mediazione ed io e 'amministratore ci siamo accordati e mi ha fatto assegno di 690 euro.

 

Questa è stata la mia esperienza, ho scritto di fretta spero si comprenda tutto.

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