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tosatto

Art 1123

Innanzitutto un saluto. Mi spiegate in parole povere cos'e' questo articolo? si riferisce al fatto che il condominio e' tenuto a pagare anche per quelli che non pagano..o pagano MOLTO in ritardo...per esempio anni di ritardo? Ma questo deve essere scritto/accettato su una delibera? che differenza c'e' tra pagamento in solido...e scelta del criterio legale..(quale)...ho letto qualche discussione qui..a proposito di questo..ma non riesco piu' a trovarla, cosi' ora ho le idee confuse.. Grazie

Innanzitutto un saluto. Mi spiegate in parole povere cos'e' questo articolo? si riferisce al fatto che il condominio e' tenuto a pagare anche per quelli che non pagano..o pagano MOLTO in ritardo...per esempio anni di ritardo? Ma questo deve essere scritto/accettato su una delibera? che differenza c'e' tra pagamento in solido...e scelta del criterio legale..(quale)...ho letto qualche discussione qui..a proposito di questo..ma non riesco piu' a trovarla, cosi' ora ho le idee confuse.. Grazie

Art. 1123 c.c.

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

L'art. 1123 indica il criterio legale del riparto delle spese condominiali a cui tutti sono obbligati a partecipare.

Per derogare al criterio legale di riparto (ad esempio decidere di pagare in parti uguali) è necessaria un CONVENZIONE (regolamento contrattuale o delibera all'unanimità di 1000 millesimi).

 

Se un condòmino non paga la sua quota gli può essere fatto decreto ingiuntivo.

Se il condominio non paga un fornitore, questi può fare decreto ingiuntivo al condominio.

Il fornitore, dopo aver tentato inutilmente di incassare il credito dal moroso può rivolgersi in solido a tutti i condòmini puntuali nei pagamenti.

Il fornitore, dopo aver tentato inutilmente di incassare il credito dal moroso può rivolgersi in solido a tutti i condòmini puntuali nei pagamenti.
Aggiungo che prima di giungere a questo, il creditore dovrà adottare tutte le possibilità per il recupero del credito, sino al pignoramento dei beni del creditore

Per derogare al criterio legale di riparto (ad esempio decidere di pagare in parti uguali) è necessaria un CONVENZIONE (regolamento contrattuale o delibera all'unanimità di 1000 millesimi).

 

grazie. Ma e' prorpio la parte sopra che mi mette in confusione. Che significa "decidere di pagare in parti uguali?" e' chiaro che..se anche un condomino avesse un solo millesimo di differenza...non vorrebbe adottare questo criterio...non ne capisco l'utilita'...(scusate il mio esempio terra terra..ma x me piu' esplicativo) cioe'...se c'e' da affrontare una spesa (mettiamo pulizia fognature) si puo' decidere di pagare in parti uguali la spesa? mi sembra strano... Oppure la dizione si riferisce solo a fatti tipo. (il condomino X non paga da due anni le spese) gli altri condomini si fanno carico delle spese...in parti uguali..oppure si puo'decidere di sostenere la spesa di questo condomino x a seconda dei millesimi di proprieta'? In che casi si renderebbe ragionevole pagare in parti uguali,....(?? controsenso)) quando ciascuno ha i suoi millesimi? e' chiaro che chi ha piu' millesimi risparmia..in codesto modo..e chi ne ha meno..paga di piu'...(e' cosi' il ragionamento?) grazie moltissimo....per la vostra pazienza...

Per derogare al criterio legale di riparto (ad esempio decidere di pagare in parti uguali) è necessaria un CONVENZIONE (regolamento contrattuale o delibera all'unanimità di 1000 millesimi).

 

grazie. Ma e' prorpio la parte sopra che mi mette in confusione. Che significa "decidere di pagare in parti uguali?" e' chiaro che..se anche un condomino avesse un solo millesimo di differenza...non vorrebbe adottare questo criterio...non ne capisco l'utilita'...(scusate il mio esempio terra terra..ma x me piu' esplicativo) cioe'...se c'e' da affrontare una spesa (mettiamo pulizia fognature) si puo' decidere di pagare in parti uguali la spesa? mi sembra strano... Oppure la dizione si riferisce solo a fatti tipo. (il condomino X non paga da due anni le spese) gli altri condomini si fanno carico delle spese...in parti uguali..oppure si puo'decidere di sostenere la spesa di questo condomino x a seconda dei millesimi di proprieta'? In che casi si renderebbe ragionevole pagare in parti uguali,....(?? controsenso)) quando ciascuno ha i suoi millesimi? e' chiaro che chi ha piu' millesimi risparmia..in codesto modo..e chi ne ha meno..paga di piu'...(e' cosi' il ragionamento?) grazie moltissimo....per la vostra pazienza...

Decidere di pagare in parti uguali è proprio una CONVENZIONE che agevola chi ha più millesimi e penalizza chi ha meno millesimi.

Ma essendo un contratto accettato da tutti all'unanimità, per dirla con parole semplici:

"dove c'è gusto non c'è perdenza".

Generalmente le convenzion in deroga al criterio legale sono contenute in un regolamento contrattuale predisposto dal costruttore per cui chi accetta di acquistare accetta anche le condizioni.

ora mi e' un po piu' chiaro. Ancora una precisazione.per "regolamento contrattuale" predisposto dal costruttore si intende costruttore prorpio della casa?? Puo' essere che la "convenziona" sia proposta (e quindi accettata) di volta in volta..a seconda dei lavori da effettuare? (e quindi in questo caso il fornitore stesso a proporla)oppure deve esistere un chiaro paragrafo nel regolamento del condominio ??(di certo modificato perche' molto vecchio) insomma..questa "convenzione" si puo' usare...a seconda dell'entita' dei lavori...?? grazie infinite,

ora mi e' un po piu' chiaro. Ancora una precisazione.per "regolamento contrattuale" predisposto dal costruttore si intende costruttore prorpio della casa?? Puo' essere che la "convenziona" sia proposta (e quindi accettata) di volta in volta..a seconda dei lavori da effettuare? (e quindi in questo caso il fornitore stesso a proporla)oppure deve esistere un chiaro paragrafo nel regolamento del condominio ??(di certo modificato perche' molto vecchio) insomma..questa "convenzione" si puo' usare...a seconda dell'entita' dei lavori...?? grazie infinite,
Si può usare anche con una delibera decisa sul momento, p.es. si stabilisce un lavoro e si stabilisce che per quel dato lavoro si divida in parti uguali invece che con i criteri legali, però in questo caso devono essere d'accordo tutti all'unanimità (1000/1000), ed aggiungerei che per evitare eventuali ripensamenti sul verbale ci sia la firma di tutti i condomini.

In pratica questa "convenzione" rimane provvisoriamente valida solamente per quel dato lavoro, e terminato il lavoro la "convenzione" cessa di validità.

quanto leggo sopra e' chiaro. Ma l'amministratore del mio stabile 8che vuole farci firmare un contratto con questa clausola) interpellato su cosa significhi questa clausola risponde testualmente

L'ART. 1123 riporta quanto segue:

che la ditta deve rivalersi, nel caso in cui un condomino non paghi la quota a lui spettante, direttamente sullo stesso.

Tutto questo viene annullato dall'accettazione da parte del Condominio dall'articolo 1292 del codice civile che obbliga il Condominio

a saldare l'intero importo fatturato.

Sarà il Condominio ad attivarsi sul Condomino moroso.

Insomma da quello che leggo qui...non si parla di dividere in parti uguali la spesa. ma solo che se un condomino non paga....quella sola spesa verra' ripartita (e qui non so in che misura se in parti uguali o sempre per millesimi) fra i restanti condomini..che poi se la vedranno con il moroso.

Mi sembrano due concetti diversi...o c'e' qualcosa che mi sfugge??? Per favore non lasciatemi con le idee confuse... grazie!!

quanto leggo sopra e' chiaro. Ma l'amministratore del mio stabile 8che vuole farci firmare un contratto con questa clausola) interpellato su cosa significhi questa clausola risponde testualmente

L'ART. 1123 riporta quanto segue:

che la ditta deve rivalersi, nel caso in cui un condomino non paghi la quota a lui spettante, direttamente sullo stesso.

Tutto questo viene annullato dall'accettazione da parte del Condominio dall'articolo 1292 del codice civile che obbliga il Condominio

a saldare l'intero importo fatturato.

Sarà il Condominio ad attivarsi sul Condomino moroso.

Insomma da quello che leggo qui...non si parla di dividere in parti uguali la spesa. ma solo che se un condomino non paga....quella sola spesa verra' ripartita (e qui non so in che misura se in parti uguali o sempre per millesimi) fra i restanti condomini..che poi se la vedranno con il moroso.

Mi sembrano due concetti diversi...o c'e' qualcosa che mi sfugge??? Per favore non lasciatemi con le idee confuse... grazie!!

Io non firmerei e non voterei favorevole ad una clausola che preveda che in caso di morosità i condomini virtuosi se ne facciano carico direttamente senza tentare prima la carta del D.I. e fino a pignoramento, ovvero lascerei l'art. 63 come sta, quando dice;

 

- Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.

Tanto è vero che questo articolo è inderogabile, perciò non si può modificare neppure all'unanimità, ne può essere modificato nel RdC neanche sia Contrattuale.

...Tutto questo viene annullato dall'accettazione da parte del Condominio dall'articolo 1292 del codice civile che obbliga il Condominio

a saldare l'intero importo fatturato.

Sarà il Condominio ad attivarsi sul Condomino moroso...

Non ci posso credere.

Il vostro amministratore, che dovrebbe fare gli interessi del condominio, vuole farvi firmare un contratto che tuteli il fornitore in danno dei condòmini virtuosi e far fare ai virtuosi una causa contro i morosi anzichà farla fare ai fornitori.

 

Ma questo amministratore amministra il tuo condominio o i fornitori del condominio?

 

Non firmare niente e vota sempre contrario (controlla che sia scritto a verbale).

Devi dire all'amministratore che il codice civile basta ed avanza per difendere i diritti dei condòmini e che non c'è bisogno delle maggiori (non)tutele proposte da lui.

grazie Leonardo. Ma lui dice che non ci sarebbe nessuna ditta disposta a fare i lavori...se non con la clausola del 1123. Anzi..dal momento che lui questi lavori li ha considerati URGENTI.. mi e' sembrato di capire che il tutto sia comunque gia' andato avanti...il preventivo lo presentera' alla prossima riunione. e dal momento che nel nostro stabile c'e' un signore che ha piu' di 650 millesimi (e lui e' d'accordo) io e gli altri..saremo obbligati ad accettare? (E' un lavoro di pulizia fognatura che dice ha gia' allagato alcune cantine)

grazie Leonardo. Ma lui dice che non ci sarebbe nessuna ditta disposta a fare i lavori...se non con la clausola del 1123. Anzi..dal momento che lui questi lavori li ha considerati URGENTI.. mi e' sembrato di capire che il tutto sia comunque gia' andato avanti...il preventivo lo presentera' alla prossima riunione. e dal momento che nel nostro stabile c'e' un signore che ha piu' di 650 millesimi (e lui e' d'accordo) io e gli altri..saremo obbligati ad accettare? (E' un lavoro di pulizia fognatura che dice ha gia' allagato alcune cantine)

Io non firmerei nessuna clausola (che potrebbe valere anche per il futuro).

Se proprio c'è urgenza di fare questo lavoro, accordatevi solo sull'anticipare la somma mancante per fare questo lavoro, salvo recuperarla dai morosi.

Firmare una CONVENZIONE che potrebbe valere per sempre è molto pericoloso.

Io, non conoscendo nel dettaglio cosa vogliono farti firmare, ti consiglio solo di non firmare niente.

Se vuoi metti i soldi in più che servono per pagare il fornitore ma niente firme.

Al massimo i soldi li perdi solo una volta; una firma su una CONVENZIONE è per sempre.

grazie Leonardo. Ma lui dice che non ci sarebbe nessuna ditta disposta a fare i lavori...se non con la clausola del 1123. Anzi..dal momento che lui questi lavori li ha considerati URGENTI.. mi e' sembrato di capire che il tutto sia comunque gia' andato avanti...il preventivo lo presentera' alla prossima riunione. e dal momento che nel nostro stabile c'e' un signore che ha piu' di 650 millesimi (e lui e' d'accordo) io e gli altri..saremo obbligati ad accettare? (E' un lavoro di pulizia fognatura che dice ha gia' allagato alcune cantine)
Ad evitare questi problemi si crea il fondo della spesa prima di dare l'incarico alla ditta, così tutto in danaro sarà già accantonato e non ci saranno morosi e la ditta non dovrà chiedere i nominativi dei morosi.

Il condomino con 650 millesimi potrà essere d'accordo con il sistema proposto dall'amministratore, ma non potrà rappresentare la maggioranza delle teste se tutti gli altri voteranno contrario, perciò la delibera non passerà.

Se il lavoro è urgente l'amministratore potrebbe già affidarlo alla ditta, ma probabilmente i fondi non ci sono, comunque non è possibile fare diversamente e come vorrebbe l'amministratore, perchè le norme dell'art 63 Dacc sono inderogabili.

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