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moki67

Abuso edilizio parti comuni

Buongiorno a tutti, sapete dirmi come si dovrebbe comportare l'amministratore in caso di abuso edilizio da parte di un condomino su parti private? Grazie

 

Scritto da moki67 il 10 Feb 2013 - 10:38:56: Buongiorno a tutti, sapete dirmi come si dovrebbe comportare l'amministratore in caso di abuso edilizio da parte di un condomino su parti private? Grazie

 

Nel titolo hai scritto "comuni": l'abuso è su proprietà privata o comune? In cosa consiste?

 

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Scritto da Patrizia Ferrari il 10 Feb 2013 - 10:41:42: Diffidare prima il condòmino e convocare l'assemblea dopo.

 

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Purtroppo il condomino e' stato diffidato in ritardo e a fatto compiuto.Gentilmente mi saprebbe dire se abbiamo ancora diritto al ripristino dei luoghi, o come ci si deve comportare in questi casi, si tratta di una fioriera condominiale che demolita ha unificato i due appartamenti dell'interessato. Grazie

Scritto da moki67 il 10 Feb 2013 - 11:47:49:

... si tratta di una fioriera condominiale che demolita ha unificato i due appartamenti dell'interessato. Grazie

E l'"abuso edilizio" quale sarebbe? Il tipo può anche avere diritto a mettere in comunicazione la sua proprietà privata demolendo una parte del divisorio condominiale; esattamente in cosa consistono queste "fioriere" (materiale, dimensioni, ecc.)?

 

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Scritto da Elena Bartolini il 10 Feb 2013 - 13:39:37:

E l'"abuso edilizio" quale sarebbe? Il tipo può anche avere diritto a mettere in comunicazione la sua proprietà privata demolendo una parte del divisorio condominiale; esattamente in cosa consistono queste "fioriere" (materiale, dimensioni, ecc.)?

 

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Sono fioriere realizzate all'esterno dei balconi al fianco esattamente e precisamente centrali all'edificio in modo da dividere un balcone dall'altro (parliamo di una palazzina di due piani) sono in cemento armato con rifiniture in Serizzo lunghe 1 metro e larghe 1 metro con terra di coltivo e piante, l' abuso edilizio sarebbe che e' stata modificata la destinazione d'uso ossia e' stata demolita una parte riducendo la larghezza della fioriera da 1 metro a 20 cm. In modo da creare un varco senza alcuna delibera da parte dell'assemblea,gli immobili in oggetto ora hanno un unico terrazzo quindi andranno accatastati diversamente ed aumenteranno di valore, se questo non fosse abuso, vuol dire che anche l'altro inquilino del piano superiore puo' smantellare parte della fioriera e unire il suo appartamento a quello del vicino? Grazie anticipatamente.

L'abuso edilizio riguarda il Comune ed avviene quando si fanno opere non autorizzate. Se ha unito i due appartamenti oltre che i terrazzi i lavori saranno stati sicuramente autorizzati dal Comune e di conseguebnza verranno accatastati e in ogni caso non credo che per modificare una fioriera, pur in muratura, occorra l'autorizzazione del Comune.

 

Il problema, casomai potrebbe porsi nei riguardi del condominio ma da quello che dici non credo che ricorrano i presupposti neanche per questo. Avete un regolamento che dispone qualcosa in merito ad opere su parti comuni?

Se non lo avete, è lecito anche modificare una parte comune per sfruttare meglio quella privata (ad esempio bucare la facciata comune per realizzare una porta o una finestra o abbattere il divisorio fra due balconi per renderli comunicanti) SENZA dover essere autorizzati dall'assemblea, semplicemente in forza dell'art. 1102 C.C.

Da quello che dici pare che il caso sia questo, quindi il condomino non avrebbe fatto niente di irregolare nè che comporti la necessità di rivedere la tabella millesimale.

 

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Scritto da Elena Bartolini il 10 Feb 2013 - 17:19:24: L'abuso edilizio riguarda il Comune ed avviene quando si fanno opere non autorizzate. Se ha unito i due appartamenti oltre che i terrazzi i lavori saranno stati sicuramente autorizzati dal Comune e di conseguebnza verranno accatastati e in ogni caso non credo che per modificare una fioriera, pur in muratura, occorra l'autorizzazione del Comune.

 

Il problema, casomai potrebbe porsi nei riguardi del condominio ma da quello che dici non credo che ricorrano i presupposti neanche per questo. Avete [...]

Il regolamantodi condominio art. 3 cita: e' vietato fare innovazioni nelle propieta' individuali che interessino in via diretta o indiretta le parti comuni (apertura di porte o finestre o simili) senza preventivo avviso all'Amministratore il quale entro dieci dall' avviso se lo riterra' necessario potra' intimare solo per ciò che riguarda le parti comuni , la sospensione dei lavori e convocare l'assemblea per decidere. Grazie

Scritto da moki67 il 10 Feb 2013 - 19:12:26:

Il regolamantodi condominio art. 3 cita: e' vietato fare innovazioni nelle propieta' individuali che interessino in via diretta o indiretta le parti comuni (apertura di porte o finestre o simili) senza preventivo avviso all'Amministratore il quale entro dieci dall' avviso se lo riterra' necessario potra' intimare solo per ciò che riguarda le parti comuni , la sospensione dei lavori e convocare l'assemblea per decidere. Grazie

Ok, quindi doveva almeno essere informato l'amministratore. Ma questo non basta, secondo me, ad obbligarlo al ripristino.

 

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Scritto da Elena Bartolini il 10 Feb 2013 - 20:23:07:

Ok, quindi doveva almeno essere informato l'amministratore. Ma questo non basta, secondo me, ad obbligarlo al ripristino.

 

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Grazie , per cui e' come se niente fosse successo? , predo atto anche se non capisco perche' definirle condominiali quando il privato puo' farne quello che vuole, se tanto mi da' tanto allora posso rimpicciolire anche quella sul mio terrazzo che e' troppo ingombrante?

Scritto da moki67 il 10 Feb 2013 - 20:48:21:

Grazie , per cui e' come se niente fosse successo? , predo atto anche se non capisco perche' definirle condominiali quando il privato puo' farne quello che vuole, se tanto mi da' tanto allora posso rimpicciolire anche quella sul mio terrazzo che e' troppo ingombrante?

Bene! attendo ancora risposta grazie.

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