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Sandro9569

Telecamere che inquadra porta privata

Vorrei installare un impianto di videosorveglianza con una telecamera che inquadra la mia porta e la sua dislocazione dovrebbe essere sulla parete superiore della porta del mio appartamento. La domanda che pongo posso installarla o necessità autorizzazione condominio visto che la parete è del vano scala ed è condominiale???Grazie

Suprema Corte, le quali, occupandosi del citato reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., hanno precisato che:

- non configura il reato di interferenze illecite nella vita privata l'installazione, all'interno dei locali di proprietà esclusiva di un condomino di telecamere atte a inquadrare le aree condominiali antistanti l'ingresso ai suddetti locali onde accertare l'identità degli autori di ripetuti episodi di danneggiamento e imbrattamento verificatisi in danno del medesimo condomino, essendo le aree medesime destinate all'utilizzo, senza carattere di stabilità, da parte di un numero indifferenziato di persone (Cass., sent. n. 5591 dell'8 febbraio 2007);

- sono legittime le videoriprese effettuate dall'esterno di un edificio che inquadrino l'ingresso, il cortile, il parcheggio e altri luoghi di transito comuni, anche per difesa da atti vandalici, in quanto si tratta di spazi esposti al pubblico, soggetti alla visibilità di coloro che vi transitano (Cass., sent. n. 22698 del 14 maggio 2008);

- la ripresa delle aree comuni condominiali non può ritenersi in alcun modo indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini, giacché l'indiscriminata esposizione alla vista altrui di un'area che costituisce pertinenza domiciliare che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusiva è incompatibile con una tutela penale, della riservatezza, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata in quell'area siano state in concreto, inopinatamente, realizzate e perciò riprese (Cass., sent. n. 44156 del 21 ottobre 2008).http://www.tecnici24.ilsole24ore.com/:confused:ciao

Garante per la Privacy

Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali - e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam) - non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questospecifico caso, ad esempio, non è necessariosegnalare l’eventuale presenza del sistema divideosorveglianza con un apposito cartello.Rimangono comunque valide le disposizioni intema di responsabilità civile e di sicurezza deidati. È tra l’altro necessario – anche per nonrischiare di incorrere nel reato di interferenzeillecite nella vita privata - che il sistema di videosorveglianzasia installato in maniera tale chel’obiettivo della telecamera posta di fronte allaporta di casa riprenda esclusivamente lo spazioprivato e non tutto il pianerottolo o la strada,ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage

Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate in particolare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza.Tra gli obblighi che valgono anche in ambito condominialevi è quello di segnalare le telecamerecon appositi cartelli, eventualmente avvalendosidel modello predisposto dal Garante.Le registrazioni possono essere conservateper un periodo limitato tendenzialmente nonsuperiore alle 24-48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze come alla chiusura diesercizi e uffici che hanno sede nel condominio oa periodi di festività. Per tempi di conservazionesuperiori ai sette giorni è comunque necessariopresentare una verifica preliminare al Garante.Le telecamere devono riprendere solo le areecomuni da controllare (accessi, garage…),possibilmente evitando la ripresa di luoghicircostanti e di particolari che non risultinorilevanti (strade, edifici, esercizi commercialiecc.). I dati raccolti (riprese, immagini) devonoessere protetti con idonee e preventive misuredi sicurezza che ne consentano l’accesso allesole persone autorizzate (titolare, responsabileo incaricato del trattamento).

IL CONDOMINIO E LA PRIVACY • 15

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Concordo pienamemnte con Lei.

Suprema Corte, le quali, occupandosi del citato reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., hanno precisato che:

- non configura il reato di interferenze illecite nella vita privata l'installazione, all'interno dei locali di proprietà esclusiva di un condomino di telecamere atte a inquadrare le aree condominiali antistanti l'ingresso ai suddetti locali onde accertare l'identità degli autori di ripetuti episodi di danneggiamento e imbrattamento verificatisi in danno del medesimo condomino, essendo le aree medesime destinate all'utilizzo, senza carattere di stabilità, da parte di un numero indifferenziato di persone (Cass., sent. n. 5591 dell'8 febbraio 2007);

- sono legittime le videoriprese effettuate dall'esterno di un edificio che inquadrino l'ingresso, il cortile, il parcheggio e altri luoghi di transito comuni, anche per difesa da atti vandalici, in quanto si tratta di spazi esposti al pubblico, soggetti alla visibilità di coloro che vi transitano (Cass., sent. n. 22698 del 14 maggio 2008);

- la ripresa delle aree comuni condominiali non può ritenersi in alcun modo indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini, giacché l'indiscriminata esposizione alla vista altrui di un'area che costituisce pertinenza domiciliare che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusiva è incompatibile con una tutela penale, della riservatezza, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata in quell'area siano state in concreto, inopinatamente, realizzate e perciò riprese (Cass., sent. n. 44156 del 21 ottobre 2008).http://www.tecnici24.ilsole24ore.com/:confused:ciao

Attenzione a non confondere le pronunce della Corte di Cassazione Penale con quelle del Garante!. Sono due aspetti totalmente diversi.

 

La prima si pronuncia in merito alla esistenza del reato di cui all'art. 615 bis del Codice Penale, ovvero verifica se vi è stata una interferenza illecita nella vita privata, cioè nell'ambito dei luoghi descritti dall'art. 614 del Codice Penale (abitazione o luogo di privata dimora) e non sulle parti condominiali o aperte al pubblico. Una volta accertato che per tali luoghi non vi è stata interferenza dichiara la non sussistenza del reato, è logico.

Altra cosa è invece la pronuncia del Garante che si esprime per tutti gli aspetti che riguardano la persona, e quindi anche nei luoghi diversi da quelli descritti dall'art. 614 C.P..

Quindi non è sufficiente prendere in considerazione le sole sentenze della Corte di Cassazione per sentirsi nel giusto, perché il Garante potrebbe decidere diversamente e comunque ordinare la rimozione delle telecamere anche se non sussiste un reato, solo perché si viola il Codice per la Privacy.

 

Ciao

Ammettiamo il caso che di comune accordo dei condomini del. Pianerottolo la telecamera inquadra anche le loro porte cosa potrebbe accadere con gli altri condomini dei piani superiori?

 

- - - Aggiornato - - -

 

Pongo un'ulteriore quesito se il.condomimio vuole installare la.video sorveglianza per le zone comuni e si giunge alla maggioranza in approvazione i dissenzienti devono anche loro partecipare alla divisione delle spese?

1. Ammettiamo il caso che di comune accordo dei condomini del. Pianerottolo la telecamera inquadra anche le loro porte cosa potrebbe accadere con gli altri condomini dei piani superiori?

 

2. Pongo un'ulteriore quesito se il.condomimio vuole installare la.video sorveglianza per le zone comuni e si giunge alla maggioranza in approvazione i dissenzienti devono anche loro partecipare alla divisione delle spese?

1. Ai condomini dei piani superiori non può importare nulla se non saranno inquadrati dalla videocamera.

 

2. Se il condominio desidera installare un impianto di videosorveglianza a norma dell'art. 1122 ter cc con regolare delibera assembleare, tutti i condomini dovranno contribuire anche i dissenzienti.

Ammettiamo il caso che di comune accordo dei condomini del. Pianerottolo la telecamera inquadra anche le loro porte cosa potrebbe accadere con gli altri condomini dei piani superiori?

 

- - - Aggiornato - - -

 

Pongo un'ulteriore quesito se il.condomimio vuole installare la.video sorveglianza per le zone comuni e si giunge alla maggioranza in approvazione i dissenzienti devono anche loro partecipare alla divisione delle spese?

Per "anche" intendi oltre le parti comuni dove transitano anche altri condomini?.

 

Ciao

Per "anche" intendi oltre le parti comuni dove transitano anche altri condomini?.

 

Ciao

Ciao Meri

Hai ragione di formulare questa domanda, io ho interpretato quanto dice Sandro9569 che i condomini del pianerottolo si mettono d'accordo, e fin qui possono farlo e la ripresa può riprendere anche le loro porte, e se non vengono coinvolti con la ripresa i condomini e le porte dei piani superiori (così ho compreso) è tutto regolare.

Mi risulta che anche la giustizia amministrativa concordi con la Cassazione.

Ora se il Garante condanna bisogna vedere le valutazione dei TAR:

Salve..

 

Non essendo molto avvezzo alle questioni legali sto cercando di venire a capo ad un quesito.

 

A breve verrà indetta una assemblea condominiale straordinaria per deliberare l'installazione di un certo numero di telecamere di videosorveglianza.

Documentandomi in materia ho trovato l'articolo 1122 ter. Ma alcune cose non mi sono chiare.

 

Nella fattispecie mi riferisco a questo:

I sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni degli edifici non devono violare la privacy di coloro che fruiscono di tali spazi: si tratta quindi di una soluzione residuale, da adottare solo laddove ogni altra misura di controllo si sia rivelata insufficiente.

 

Posso oppormi al fatto che una eventuale telecamera inquadri la mia porta di casa oppure, essendo il pianerottolo un area comune, non ho voce in capitolo nel caso la maggioranza approvi l'installazione?

 

Cosa vuol dire che si tratta di una soluzione residuale? Che mi risulti nel mio condominio non è stata attuata nessuna altra misura di controllo che si sia rivelata insufficiente.

 

Grazie

Andrea

Grazie mille Mario.

 

Finalmente qualcosa di abbastanza chiaro.

Con questo, in sede di assemblea, mi opporrò all'installazione di telecamere e soprattutto, al fatto che venga ripresa la mia porta.

 

Andrea

Salve poniamo il caso di un conomino che installa uno spioncino digitali che effettuano riprese brevi o fotografie inquadrando la proprietà del condomino che è di fronte e una parte di gradini. Quale norma si applica? Lo spioncino ai fini della sicurezza viene posto all' interno di abitazone. Grazie.

Le norme sono quelle già dette, la differenza sta nel trovare chi installa questo tipo di spioncini, in quanto dall'esterno sono praticamente identici a quelli ottici, vedi p.es. questo;

 

Interno ..................... Esterno

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Grazie molto gentile. Per l' installazione ci vuole poco non occorre il tecnico i vari modelli sono come rappresentati .Resta difficile accorgersi colui che ha installato lo spioncino dgt.

Infatti ne trovi di tutti i tipi e prezzi e moltissimi si installano con facilità anche sulle porte blindate;

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Ok se per qualsiasi motivo o caso fortuito mi accorgersi di tale spioncino cosa è opportuno fare?

Nel caso si potrebbe segnalare al Garante della Privacy l'anomalia riscontrata.

Per il momento non so se esistono dei provvedimenti in merito, mentre nella vicina Germania questo tipo di spioncino è stato vietato recentemente;

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Chissà che non succeda anche nel nostro paese?

Ma qualche cosa sembra si muova, copio e incollo dallo stesso link;

 

Ecco perché per Giovanni D’Agata, presidente dello "Sportello dei diritti” – anche alla luce della decisione del tribunale tedesco che comunque ha rilevato i problemi aperti dall’utilizzo indiscriminato di questo strumento – è opportuno segnalare a coloro che decidano di dotare le proprie residenze di tali apparecchi, che l’obiettivo della telecamera deve essere posizionato in modo da riprendere solo la porta d’ingresso e non il pianerottolo; analogamente se si vuole sorvegliare il proprio garage, la telecamera potrà riprendere solo il posto auto e non l’intero garage. In tal senso, l’angolo visuale delle riprese deve essere rigorosamente limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, corridoi, scale, garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini; ciò, anche al fine di evitare di incorrere nel “reato di interferenze illecite nella vita privata“.

Sul punto, peraltro, è intervenuto nuovamente il Garante della Privacy che nel confermare tutti i precedenti provvedimenti in materia, ha ulteriormente chiarito a mezzo di una propria circolare facilmente reperibile nel sito dell’Autorità, anche in seguito alla recente entrata in vigore della riforma del “condominio”, che l’installazione di sistemi di sorveglianza video che inquadrino esclusivamente l’area della porta dell’appartamento del condomino o l’ingresso del suo box, senza riprendere anche le parti comuni, non sono assolutamente in violazione della normativa vigente e sono quindi lecite e consentite.

Ma in tema di sicurezza si potrebbe accettare. Secondo me la violazione scatta se vi è ripresa all' interno dell' abitazione di chi mi sta di fronte. Inoltre chi suona e potrebbe essere qualche male intenzionato verrebbe immediatamente riconosciuto. Quindi da non sottovalutare.

Comunque il garante non tiene conto degli altri ingressi di altri condomini, se lo desiderano si installino il proprio sistema nulla lo vieta se è a norma, e se quello che sta di fronte a te non sta bene essere ripreso quando va a casa ed apre la porta e ti cita avrà ragione, infatti il garante dice che questi sistemi privati possono riprendere;

 

- esclusivamente l’area della porta dell’appartamento del condomino o l’ingresso del suo box

Telecamera a led su parte superiore della mia porta d'ingresso, " vede " il mio ingresso e il pavimento del pianerottolo davanti al mio ingresso.

Intervenuti i CC, su richiesta della dirimpettaia, nessun problema da parte degli stessi e sono sempre nell'attesa del facere della dirimpettaia.

La vicina non può fare assolutamente nulla perchè sei stato alla norma del garante;

 

- l’installazione di sistemi di sorveglianza video che inquadrino esclusivamente l’area della porta dell’appartamento del condomino o l’ingresso del suo box, senza riprendere anche le parti comuni, non sono assolutamente in violazione della normativa vigente e sono quindi lecite e consentite.

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