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Subentro a condomino moroso

Chi subentra a un condomino moroso deve pagare le quote non pagate per l'anno in corso e quello precedente? Ha modo di esonerarsi dal pagamento? La morosità è data solo dal mancato pagamento protratto nel tempo o va fatta una messa in mora perché si possa definire moroso?

Scritto da isasant il 14 Set 2012 - 00:03:56: 1. Chi subentra a un condomino moroso deve pagare le quote non pagate per l'anno in corso e quello precedente?

2. Ha modo di esonerarsi dal pagamento?

3. La morosità è data solo dal mancato pagamento protratto nel tempo o va fatta una messa in mora perché si possa definire moroso?

1. Si

2. No, a meno che il moroso non paghi (comunque si ha diritto di rivalsa sul moroso)

3. La morosità inizia dal giorno in cui si doveva pagare e non si è pagato.

Non è corretto dire che chi acquista DEVE pagare le quote non pagate per l'anno in corso e per quello precedente.

In realtà il codice civile dà all'amministratore facoltà di chiedere le somme ad entrambi.

Nulla gli vieta però di richiederle a chi ha venduto.

Ovviamente si preferisce il compratore perchè questi sicuramente ha un immobile sul quale eventualmente rifarsi.

Questi ha ovviamente diritto di richiederne il pagamento o il rimborso al venditore.

Chi vende invece potrebbe non aver nulla da pignorare...

 

Staff

Scritto da Carlo Musto il 14 Set 2012 - 22:00:42: Non è corretto dire che chi acquista DEVE pagare le quote non pagate per l'anno in corso e per quello precedente.

In realtà il codice civile dà all'amministratore facoltà di chiedere le somme ad entrambi.

...

Chi vende invece potrebbe non aver nulla da pignorare...

E' vero, ma la domanda era chiara;

- Chi subentra .... deve pagare le quote?

Dalla domanda si presume che il debito sia stato richiesto dall'amministratore al neo condomino, e la mia risposta nr 2. completa la prima dicendo che il neo condomino si può esimere ... a meno che il moroso non paghi (comunque si ha diritto di rivalsa sul moroso)

E di solito succede così, perchè l'amministratore sceglie la strada più facile, ovvero si avvale dell'art. 63 Dacc (D.I. immediatamente esecutivo) e non cerca quella più lunga il D.I. ordinario verso una persona non più condomino, rischiando anche l'insolvenza e nulla da pignorare, lasciando al neo condomino il diritto di rivalsa sull'ex condomino.

 

Modificato Da - tuxx il 15 Set 2012 08:13:52

Grazie, mi sembra di avere un quadro abbastanza chiaro della situazione. Il compratore diventa debitore nei confronti del condominio; l'amministratore può richiedere a lui il pagamento delle quote insolute lasciando a lui l'onere di rifarsi sul condomino uscente e moroso oppure perseguire direttamente per conto del condominio il moroso venditore... è giusto?

Nel caso in cui il potenziale acquirente richieda la situazione del venditore rispetto al condominio è quindi giusto segnalare la presenza di un residuo a debito importante oppure non posso farlo?

Scritto da isasant il 17 Set 2012 - 14:31:07: Nel caso in cui il potenziale acquirente richieda la situazione del venditore rispetto al condominio è quindi giusto segnalare la presenza di un residuo a debito importante oppure non posso farlo?
L'acquirente potrebbe farlo durante le trattative e farlo scrivere nel Preliminare e nel Rogito, ossia il venditore garantisce che tutte le spese sono state saldate, però così avrai solo un'arma in più per agire contro il venditore se ci soon delle spese non saldate.

Non è che questo documento potrai farlo valere nei confronti del condominio.

Solitamentè è buona cosa, che i notai al momento del rogito chiedano al venditore di esibire una certificazione effettuata dall'amministratore dove si evince che, il venditore non ha spese arretrate.

L'Amministratore una volta effettuato il rogito non può più rivalersi sul precedente proprietario, ma sul nuovo, sarà poi il nuovo acquirente a rivalersi sull'ex proprietario.

Per quanto riguarda le spese arretrate (non pagate) il nuovo proprietario è obbligato al pagamento dell'anno precedente e di quello in corso.

 

Federico

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