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figlia1971

Spese di conguaglio ALER (riscaldamento+servizi+ascensore) anni 2009-10-11-12-13

Buona sera,

vi scrivo perché ai miei genitori ormai anziani è arrivata la comunicazione di pagare le spese di conguaglio degli anni 2009 fino al 2013.(un bel po' di soldi...)

Premetto che il documento inviatomi è errato nell'esposizione delle suddette spese, in quando hanno indicato nella colonna preventivo i valori consuntivi e in quella dei consuntivi i preventivi. A parte ciò il risultato "dovrebbe essere corretto".

La mia domanda è: 1) le spese del 2009 sono esigibili, ormai sono trascorsi 6 anni, 2) ho diritto ad avere un documento corretto prima del pagamento? Io gliel'ho richiesto e non ho avuto risposta.

Grazie in anticipo per la risposta.

ciao

non ci sono problemi per la tardiva richiesta, in quanto si tratta di conguaglio di spese ( oneri accessori) previste contrattualmente. In genere, contrattualmente dovrebbe essere previsto in termine entro cui devi saldare, ma se non lo fosse, vale sempre l'art. 9 della 392/78.

Buona sera,

vi scrivo perché ai miei genitori ormai anziani è arrivata la comunicazione di pagare le spese di conguaglio degli anni 2009 fino al 2013.(un bel po' di soldi...)

Premetto che il documento inviatomi è errato nell'esposizione delle suddette spese, in quando hanno indicato nella colonna preventivo i valori consuntivi e in quella dei consuntivi i preventivi. A parte ciò il risultato "dovrebbe essere corretto".

La mia domanda è: 1) le spese del 2009 sono esigibili, ormai sono trascorsi 6 anni, 2) ho diritto ad avere un documento corretto prima del pagamento? Io gliel'ho richiesto e non ho avuto risposta.

Grazie in anticipo per la risposta.

Art. 2948 C.C. Si prescrivono in cinque anni:

1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie

il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore

2) le annualità delle pensioni alimentari

3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni

4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi

5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro

Vai tranquillo/a per L'Aler, la gestione ormai se non erro dovrebbe essere passata alla MM ed ogni caso detti importi devono essere dimostrati e in virtù del passaggio di gestione mi sembra d'aver sentito che la MM sti effettuando una revisione contabile 😉

Le richieste di contestazione o rettifica dei conti va fatta per iscritto.

Ha diritto di avere copia della documentazione.

L'assemblea che ha approvato tali conti, se in condominio, potrebbe essere nulla.

Buona sera,

vi scrivo perché ai miei genitori ormai anziani è arrivata la comunicazione di pagare le spese di conguaglio degli anni 2009 fino al 2013.(un bel po' di soldi...)

Premetto che il documento inviatomi è errato nell'esposizione delle suddette spese, in quando hanno indicato nella colonna preventivo i valori consuntivi e in quella dei consuntivi i preventivi. A parte ciò il risultato "dovrebbe essere corretto".

La mia domanda è: 1) le spese del 2009 sono esigibili, ormai sono trascorsi 6 anni, 2) ho diritto ad avere un documento corretto prima del pagamento? Io gliel'ho richiesto e non ho avuto risposta.

Grazie in anticipo per la risposta.

grazie a tutti, per le risposte. Specifico solo che non si tratta di ALER MILANO, ma di Monza Brianza, che fa parte di Aler Varese.( prima era ALER milano, poi Monza Brianza e ora Aler Varese). Non esiste un Amministratore in quanto è gestione autonoma. E i miei genitori possono solo prendere atto dei documenti inviati da loro...

Nel nuovo contratto non si parla di tempistiche dei pagamenti degli oneri accessori, ma si dice che i conduttori devono pagare "nei tempi e con le modalità determinate dal locatore, nonché una quota preventiva annua per il rimborso degli oneri accessori di cui al successivo punto b). Tale quota è suscettibile di adeguamento annuale da parte del locatore in funzione dell'andamento dei costi di erogazione dei relativi servizi; b) rimborsano al locatore nella misura fissata dal medesimo le spese di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni e gli altri oneri sostenuti dal locatore ai fini dell’erogazione dei servizi accessori e del riparto delle relative spese, ivi comprese le spese di amministrazione e generali; il conduttore ha diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa; c) accettano di uniformarsi al sistema di riscossione degli importi di cui alle lett. a) e b) con la modulistica stabilita dal locatore

PER CUI DEVO PAGARE ANCHE IL 2009, MA POSSO PRETENDERE LA DOCUMENTAZIONE CORRETTA. GIUSTO?

ciao

 

si, puoi prendere visione della copia della documentazione che ha determinato gli addebiti conseguenza dei conguagli richiesti.

grazie mille! mi toccherà pagare...ma almeno mi manderanno un report corretto!

Art. 2936 c.c. INDEROGABILITA' DELLE NORME SULLA PRESCRIZIONE

 

1. E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.

Art. 2936 c.c. INDEROGABILITA' DELLE NORME SULLA PRESCRIZIONE

 

1. E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.

ciao

 

a mio giudizio è una citazione fuori luogo in quanto si tratta di oneri accessori per i quali è stato fatto un semplice pagamento parziale e regolati da un contratto in atto.

Siete stati invitati all'assemblea del bilancio consuntivo. dove voi avete diritto di voto ? No?

Bene l'assemblea di approvazione del bilancio è annullabile.

grazie a tutti, per le risposte. Specifico solo che non si tratta di ALER MILANO, ma di Monza Brianza, che fa parte di Aler Varese.( prima era ALER milano, poi Monza Brianza e ora Aler Varese). Non esiste un Amministratore in quanto è gestione autonoma. E i miei genitori possono solo prendere atto dei documenti inviati da loro...

Nel nuovo contratto non si parla di tempistiche dei pagamenti degli oneri accessori, ma si dice che i conduttori devono pagare "nei tempi e con le modalità determinate dal locatore, nonché una quota preventiva annua per il rimborso degli oneri accessori di cui al successivo punto b). Tale quota è suscettibile di adeguamento annuale da parte del locatore in funzione dell'andamento dei costi di erogazione dei relativi servizi; b) rimborsano al locatore nella misura fissata dal medesimo le spese di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni e gli altri oneri sostenuti dal locatore ai fini dell’erogazione dei servizi accessori e del riparto delle relative spese, ivi comprese le spese di amministrazione e generali; il conduttore ha diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa; c) accettano di uniformarsi al sistema di riscossione degli importi di cui alle lett. a) e b) con la modulistica stabilita dal locatore

PER CUI DEVO PAGARE ANCHE IL 2009, MA POSSO PRETENDERE LA DOCUMENTAZIONE CORRETTA. GIUSTO?

Grazie per la tua risposta, ma come dicevo, il condominio è in gestione autonoma, e l'Ente Aler, non ha mai fatto riunioni per i bilanci, preventivi e consuntivi da oltre 40 anni che io sappia.a noi presentano solo i dati di conguaglio con una lettera.. La cosa che mi da più fastidio è non poter vedere come mai le spese di riscaldamento dal 2012 al 2013 rispetto ai preventivi sono DUPLICATE! possibile che il Gas abbia subito un tale aumento in quei due anni?

Cosa intende per gestione autonoma?.

Se è un condominio l'Aler deve fare le assemblee per l'approvazione del consuntivo e per le spese che gravano sugi inquilini, tocca ai medesimi votare non essendo l'Aler un condomino in quanto gl'appartamenti sono di proprietà della Regione: l'Aler non è il proprietario ma un ente gestore e la Regione ha delegato con norma di Legge il diritto dell'inquilino a votare in merito alle spese reversibili. L'Aler, se amministratore, non può avere delege e votare sul bilancio.

Quindi i verbali sono annullabili.

ciao

 

da quanto leggo, mi sembra che siamo in presenza di un palazzo di unico proprietario, anche se gestito da terzi, che non è certamente l'amministratore del condominio. Ergo...non c'è condominio, nemmeno minimo, ne comunione.

ciao

 

a mio giudizio è una citazione fuori luogo in quanto si tratta di oneri accessori per i quali è stato fatto un semplice pagamento parziale e regolati da un contratto in atto.

detti oneri sono prescritti!!!!!!!!!

detti oneri sono prescritti!!!!!!!!!

ciao

 

insisti con la prescrizione. Io non ne sono affatto convinto, in quanto si tratta di servizi per i quali è stato chiesto un semplice acconto e mai rilasciata liberatoria.

Quale sarebbe la data certa della prescrizione di tali oneri accessori che sono tutt'ora sotto contratto ?

La data della delibera.

ciao

 

insisti con la prescrizione. Io non ne sono affatto convinto, in quanto si tratta di servizi per i quali è stato chiesto un semplice acconto e mai rilasciata liberatoria.

Quale sarebbe la data certa della prescrizione di tali oneri accessori che sono tutt'ora sotto contratto ?

La data della delibera.

ciao

 

ma non c'è alcuna delibera, non essendo condominio e non c'è stata alcuna ssemblea.

Anche se fosse autogestione vanno approvate le spese.

Ciao

 

sono curioso di capire da chi andrebbero approvate ( salvo che al vocabolo non dia altri significati), visto che siamo in rapporto di locazione. Gli unici obblighi sono quelli derivanti dalla applicazione della art. 9 e 10 della 392/78.

 

Se poi, ad iniziativa dei conduttori ci fosse l'organizzazione di una gestione della conduzione, parliamo di altra cosa.

Aspettiamo di capire se si è in autogestione e l'autogestione deve essere autorizzata.

Per quanto mi è dato di sapere, in merito alle Aler, " quasi " tutti gl'immobili sono in condominio.

Ciao

 

sono curioso di capire da chi andrebbero approvate ( salvo che al vocabolo non dia altri significati), visto che siamo in rapporto di locazione. Gli unici obblighi sono quelli derivanti dalla applicazione della art. 9 e 10 della 392/78.

 

Se poi, ad iniziativa dei conduttori ci fosse l'organizzazione di una gestione della conduzione, parliamo di altra cosa.

Aspettiamo di capire se si è in autogestione e l'autogestione deve essere autorizzata.

Per quanto mi è dato di sapere, in merito alle Aler, " quasi " tutti gl'immobili sono in condominio.

ciao

se di proprieta Aler tutto l'immobile de quo , c'è un unico proprietario e quindi non c'è condominio. Almeno su questo, siamo d'accordo ?

 

L'autogestione è qualcosa di diverso.

gentilissimi Sig.ri,

per meglio chiarire, vi riporto i due articoli del contratto che in pratica, rileggendolo bene, definiscono

A) che non c'è prescrizione

B) che abbiamo diritto solo a prendere visione delle ripartizioni delle spese (servizi+ riscaldamento, ascensore), ma non a decidere come devono essere divise tra tutti i conduttori (intendo la ripartizione in millesimi...dei vari appartamenti delle stesse spese)

c) l'autogestione prevede che noi possiamo decidere nelle nostre assemblee in base alla maggioranza, come dividere le spese dei servizi (esempio, taglio erba, pulizie ecc.)nient'altro.

 

Inoltre chiedendo sabato scorso ad alcuni condomini quanto era stato loro addebitato di conguaglio riscaldamento, mi sono accorta, che sia gli appartamenti più piccoli che quelli di dimensione doppia, e tripla, avevano lo stesso importo. COSA CHE TROVO INGIUSTA. in quanto quelli più grandi consumano molto di più..avendo più radiatori.

SONO CONVINTA, CHE QUI SI DEVE PAGARE E ABBASSARE LA TESTA.

Grazie a chi vorrà leggere e dare suggerimenti.

 

- - - Aggiornato - - -

 

gentilissimi Sig.ri,

per meglio chiarire, vi riporto i due articoli del contratto che in pratica, rileggendolo bene, definiscono

A) che non c'è prescrizione

B) che abbiamo diritto solo a prendere visione delle ripartizioni delle spese (servizi+ riscaldamento, ascensore), ma non a decidere come devono essere divise tra tutti i conduttori (intendo la ripartizione in millesimi...dei vari appartamenti delle stesse spese)

c) l'autogestione prevede che noi possiamo decidere nelle nostre assemblee in base alla maggioranza, come dividere le spese dei servizi (esempio, taglio erba, pulizie ecc.)nient'altro.

 

Inoltre chiedendo sabato scorso ad alcuni condomini quanto era stato loro addebitato di conguaglio riscaldamento, mi sono accorta, che sia gli appartamenti più piccoli che quelli di dimensione doppia, e tripla, avevano lo stesso importo. COSA CHE TROVO INGIUSTA. in quanto quelli più grandi consumano molto di più..avendo più radiatori.

SONO CONVINTA, CHE QUI SI DEVE PAGARE E ABBASSARE LA TESTA.

Grazie a chi vorrà leggere e dare suggerimenti.

3. Canone di locazione, servizi accessori e deposito cauzionale 1 –

Il conduttore e gli altri componenti del nucleo familiare, obbligati in solido ai sensi dell'art. 19 del rr 1/2004: a) corrispondono il canone mensile di locazione inizialmente fissato in Euro xxx mensili - Euro xxxx annue, soggetto ad aggiornamento e revisione periodica, nei tempi e con le modalità determinate dal locatore, nonché una quota preventiva annua per il rimborso degli oneri accessori di cui al successivo punto b). Tale quota è suscettibile di adeguamento annuale da parte del locatore in funzione dell'andamento dei costi di erogazione dei relativi servizi; b) rimborsano al locatore nella misura fissata dal medesimo le spese di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni e gli altri oneri sostenuti dal locatore ai fini dell’erogazione dei servizi accessori e del riparto delle relative spese, ivi comprese le spese di amministrazione e generali; il conduttore ha diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa; c) accettano di uniformarsi al sistema di riscossione degli importi di cui alle lett. a) e b) con la modulistica stabilita dal locatore. Il pagamento eseguito in modo difforme darà facoltà al locatore di ripetere eventuali conseguenti danni. Il mancato pagamento degli importi dovuti determina l'applicazione degli interessi di mora, in misura pari al tasso di riferimento vigente (ex tasso ufficiale di sconto su tutte le somme non corrisposte). 2 – Ove la morosità superi i due mesi, il locatore, previa messa in mora, perseguirà il conduttore o chi per esso per il mancato pagamento ai sensi dell'art. 32 del R.D. del 28 aprile 1938, n. 1165, ovvero ai sensi delle disposizioni del codice civile in materia di inadempimento. 3 – I pagamenti del corrispettivo o di qualsiasi altra somma dovuta saranno sempre ricevuti dal locatore senza pregiudizio alcuno delle azioni eventualmente in corso nei confronti del conduttore, dandosi atto le parti che tali pagamenti non comportano tacita rinnovazione del contratto e saranno imputati rispettivamente nell'ordine ad eventuali spese di esazione o legali, eventuali interessi, canone e, nell'ambito di questo, con priorità al rimborso delle spese reversibili di cui alla lett. b) del punto 1. 4 – Il conduttore è tenuto a versare al locatore a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, nei termini e nelle modalità stabilite dal locatore, un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone di locazione. L'assegnatario, pertanto, si impegna a versare l'importo di Euro xxxxxx quale integrazione/costituzione del deposito cauzionale. 5 – Il deposito cauzionale, comprensivo degli interessi legali maturati ed eventualmente non ancora accreditati, verrà restituito al conduttore solo dopo la riconsegna dell'alloggio, libero da persone e cose, e dopo che l'assegnatario avrà adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, al netto di ogni eventuale credito nei confronti del locatore, nonché dell'ammontare dei danni riscontrati nell'alloggio e nelle relative pertinenze. Le somme trattenute dal locatore si intendono senza pregiudizio di maggiori obblighi incombenti al conduttore o delle maggiori spese relative che lo stesso è tenuto a rimborsare al locatore medesimo. Il conduttore non può, in nessun caso, scontare dal deposito cauzionale ne canone, ne oneri accessori e ne spese. L'Azienda si riserva la facolta' di assoggettare il presente contratto ad IVA ai sensi del D.L. 22-6-2012 n. 83 convertito in legge n. 134/2012 del 7 agosto 2012.

9. Autogestione e Condomini –

Il locatore si riserva la facoltà di attuare forme di autogestione, da parte dell'Utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e dell’art. 31, comma 5 del R.R. 1/2004. 2 – Il conduttore pertanto si impegna fin da ora a rispettare le norme e ad assumersi gli oneri previsti dal Regolamento per la disciplina delle gestioni autonome, adottato dal locatore. 3 – A norma del R.R. 1/2004, il conduttore di alloggi ERP, compresi negli stabili a regime condominiale, ha diritto di voto, in luogo del locatore, per le deliberazioni relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi e per quelle relative agli interventi di manutenzione, in tutto o in parte, a carico dei conduttori, che sono tenuti a versare le relative somme direttamente all’amministrazione condominiale

ciao

non ho letto tutto quanto hai postato, ma la prima parte è più che esaustiva.

Hanno fatto le clausole vessatorie che voi avete accettato, finalizzate al loro interesse a non perdere tempo nei riparti, per cui o vi attivate contro le stesse ( e la vedo più che dura...) o subite al di la del buon senso, ciò che avete accettato, anche senza saperlo, ma che avete sottoscritto.

ciao

non ho letto tutto quanto hai postato, ma la prima parte è più che esaustiva.

Hanno fatto le clausole vessatorie che voi avete accettato, finalizzate al loro interesse a non perdere tempo nei riparti, per cui o vi attivate contro le stesse ( e la vedo più che dura...) o subite al di la del buon senso, ciò che avete accettato, anche senza saperlo, ma che avete sottoscritto.

Grazie mille, della risposta...i miei devono ancora firmare il "nuovo contratto" per cui...potrei chiedere la ripartizione...

Grazie ancora..

Vedo che parla di condomini, quindi è condominio, ergo che qualcuno ha approvato.

Mi dica se siete tutti in affitto.

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