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robert42

Rispetto regolamento del costruttore condominiale

il mio regolamento di condominio vieta l'attività di affittacamere ciononostante un proprietario ha adibito l'appartamento ad attività di affittacamere.

L'assemblea del condominio è intenzionata a non dare l'autorizzazione ,all'amministratore ,di procedere a vie legali contro il condomino in questione.

Può in questo caso un condomino costringere l'amministratore ad intraprendere le vie legali nei confronti del condomino,come da art. 1130,per far rispettare il regolamento del condominio?

Può l'assemblea condominiale ancorchè in maggioranza deliberare di non procedere a vie legali nei confronti del condomino malgrado il regolamento del costruttore vieti l'attività di affittacamere?

Possono i condomini ,in minoranza ,in presenza di una delibera assembleare di maggioranza ,costringere l'amministratore ad intraprendere ugualmente le vie legali per far rispettare il regolamento?

Curioso di poter avere delle risposte in merito al problema

Se il regolamento è quello del costruttore, presumo contrattuale, è sufficiente che uno solo chieda il rispetto della clausola che si deve procedere, altrimenti potrà procedere lui stesso, comunque l'amministratore deve curare l'osservanza del Regolamento e a lui non conviene non fare nulla, perchè questo condomino potrà chiedere la rimozione ed eventualmente anche il risarcimento

Modificato Da - Paolino Pao il 08 Nov 2010 16:18:41

la risposta mi conferma più o meno quello che pensavo ma non mi è ancora chiaro quello che l'amministratore può fare nel caso che la maggioranza dell'assemblea rispondi negativamente alla richiesta di incaricare l'amministratore ad adire a vie legali nei confronti del condomino inosservante del regolamento contrattuale.

Scritto da robert42 il 09 Nov 2010 - 10:48:21: la risposta mi conferma più o meno quello che pensavo ma non mi è ancora chiaro quello che l'amministratore può fare nel caso che la maggioranza dell'assemblea rispondi negativamente alla richiesta di incaricare l'amministratore ad adire a vie legali nei confronti del condomino inosservante del regolamento contrattuale.

Il punto è che a pagare siete VOI condòmini, non lui, e quindi, fossi io l'amministratore, francamente credo che eviterei anche io un procedimento legale sapendo che la maggioranza non approva la spesa!

 

Questa attività di affittacamere, pur vietata nel regolamento, in concreto causa danni di qualsiasi tipo a qualcuno o è solo una "questione di principio"?

 

Staff

non è solo un problema di principio è per il fatto che essendo un condominio nel centro storico se passa il fatto che è possibile fare l'affittacamere ,altri condomini potrebbero decidere di fare del loro appartamento un affittacamere o bed&breakfast con il sorgere di problematiche che ben si possono immaginare e stravolgere il condominio nato per uso di abitazioni famigliare,ma non era questa la domanda, l'amministratore è obbligato o no ad agire a vie legali nei confronti dell'affitacamere anche se la maggioranza dei condomini è contraria ad agire a vie legali e solo una minoranza lo vuole?

A mio parere l'art. 1130 è chiaro nell' autorizzare l'amministratore a far rispettare il regolamento di condominio , è un suo dovere , e per farlo puo autonomamente adire a vie legali e i condomini non possono limitargli questa possibilità perchè ,sempre a mio parere ,è contro l'art. 1130 cioè contro la legge.

Modificato Da - robert42 il 10 Nov 2010 11:19:07

Non si può obbligare nessuno a fare ciò che non vuole anche nell'ipotesi che dovrebbe farlo, in questo caso il condomino interessato potrà agire per vie legali per far rispettare il Regolamento Contrattuale, semprechè lo vuole.

Modificato Da - Paolino Pao il 10 Nov 2010 11:22:52

Le attribuzioni dell’amministratore, di carattere essenzialmente esecutivo, sono definite dall’art.1130 :

1130. L'amministratore deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;

Rappresentanza attiva e passiva.

 

1131. (Rappresentanza). Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente (art. 1130)o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

 

ciò letto su questo forum ,mi sembra di capire che è dovere dell'amministratore far osservare il regolamento di condominio e per farlo può agire in giudizio anche contro i condomini.

L'art. 1130 è legge cosi pure il regolamento contrattuale è legge e l'amministratore non può esimersi dal far rispettare la legge e a mio parere basta che un condomino chieda di far rispettare il regolamento e i rimanenti condomini non possono impedire all'amministratore di adire a vie legali ,l'unica maniera di farlo è cambiare il regolamento ma per farlo hanno bisogno dell'unanimita dei condomini.

 

riporto qui alcune senternze che dicono che l'amministratore non ha nessun bisogno di autorizzazioni da parte dell'assemblea dei condomini per adire a vie legali per il caso di far osservare il regolamento di condominio.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. II Sent., 14.11.2008 n° 3551

POTERI DELL'AMMINISTRATORE - Secondo quanto dispone l'art. 1131 comma 1 del c.c., l'amministratore condominiale ha la rappresentanza dei partecipanti a quella peculiare forma di comunone disciplinata dagli artt. 1117 e segg. del c.c. e può agire in giudizio - a tutela di un interesse comune - sia contro i condomini medesimi sia contro i terzi, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 del c.c.(vedi osservanza del regolamento di condominio): ne consegue che, quando la rappresentanza attiva esorbiti dall'ambito di dette attribuzioni, è necessario che sia sorretta da apposita investitura mediante atto deliberativo dell'assemblea dei condomini, con la maggioranza indicata dall'art. 1136, comma 2, del c.c. (T.A.R. Friuli Venezia Giulia - 2/5/2000 n. 388; Consiglio di Stato, sez. V - 1/12/1997 n. 1467).

 

Assieme all’ esecuzione delle delibere assembleari l’amministratore deve curare l’osservanza del regolamento di condominio. Si tratta di un dovere dell’amministratore che si spinge fino alla possibilità di intraprendere tutte quelle azioni giudiziarie utili a tal fine. In un pronuncia del 2006 la Cassazione ha evidenziato come "l'amministratore non necessita di alcuna previa delibera assembleare, posto che egli è già tenuto ex lege (art. 1130 c.c., comma 1, n. 1: ex plurimis, cfr. Cass. 14088/1999; Cass. 9378/1997) a curare l'osservanza del regolamento del condominio al fine di tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilità dell'edificio". Non solo, "è altresì nelle sue facoltà, ai sensi dell'art. 70 disp. att. c.p.c., anche quella di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili di siffatte violazioni del regolamento (Cass. 8804/1993): ove lo stesso - come del resto nella specie accertato dai Giudici di appello - preveda tale possibilità."(così Cass. 14735 del 2006). Una possibilità d’azione piena e compiuta.

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