#1 Inviato 3 Novembre, 2016 Il mio amministratore ,dopo aver ricevuto l'estratto conto (a fine anno ) del cc del condominio si accorge che esiste un assegno incassato ma lui non ne ha memoria,né matrice sul libretto in suo possesso. Segue iter di avviso alle pt italiane che rigettano la responsabilità dell 'accaduto al medesimo amministratore per errata conservazione;allora il suddetto da mandato ad un avvocato per citare in causa le pt, senza aver convocato assemble per poter portare i condomini a conoscenza della cosa.tale situazuone si scopre dopo due anni dopo che tale causa è già stata dibattuta in tribunale in due udienze poi rimandate. Come si devono comportare questi condomini visto che oramai sono cinque assemblea che fanno senza raggiungere il quorum per deliberare la revoca e devono lasciare in prorogato l'attuale amministratore?io penso che il fatto sia per art cc 1130 già chiaro sulla giusta causa.
#2 Inviato 3 Novembre, 2016 prima di iniziare la causa con le poste, l'amministratore avrebbe dovuto chiedere il consenso all'assemblea dei condomini, visto ce non l'ha fatto le spese se le paga lui. Purtroppo se non si raggiunge un quorum per la revoca dell'attuale amministratore con contestuale nomina di uno nuovo, la colpa è anche vostra, in ogni caso ai sensi dell'art. 1129 c.c. la revoca può essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131. 1131. Rappresentanza. (Inderogabile) Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.