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css2

Revoca amministratore per gravi irregolarita'

Salve a tutti

Vorrei sottoporvi un quesito..

circa 2 anni fa venne falsificata la firma di mia madre su un atto di citazione (per una causa condominiale).

Da poco, dopo regolare denuncia, il pm ha dato incarico ad un ctu di fare una perizia e da questa e' emerso che fu l'amministratore del condominio ad apporre le firme.

Scondo voi chiedere ad un giudice che l'amministratore venga rimosso dalla sua carica avrebbe un esito positivo?

Ho letto la legge e parla di gravi irregolarita, ma per come ho capito io e' riferito ad inregolarita' generai verso il conodominio.

Vi ringrazio anticipatamente per qualsiasi aiuto e informazione che mi darete

In un caso analogo (falsità di due firme su un documento condominiale) l'amministratore fu rimosso ma, comunque, è sempre da valutare con attenzione il rapporto causa/effetto.

Nel caso che prospetti devi considerare che alla parte chiamata in causa (con l'uso di un atto falso) non è eccepibile più di tanto la questione e qualcuno dovrà rimborsare le sue spese.

Bisognerebbe essere intervenuti allora nella causa prospettando da subito la situazione; avrebbe quindi senso ora cacciare l'amministratore senza timore delle azioni di terzi.

Se la falsità la azioni solo ora, a mio modesto parere, ti converrebbe tutelarti contro la possibilità che l'altra parte della causa chieda denari e responsabilità al condominio per l'illecita attività del suo legale rappresentante.

Abbi pazienza ed attendi quindi la pronuncia sulla falsità dell'atto che, presumo, avrai già dichiarato ai condomini; poi formatosi il giudicato, nei dovuti modi sarà più semplice opporlo a TUTTI.

Ti ringrazio per la risposta e per i consigli che sono molto graditi

Non so se ho ben capito quello che hai cercato di spegarmi,

la causa cominciata con la firma falsa si e' sospesa a seguito della denuncia penale (a suo tempo contro ignoti) da parte del PM

che ha portato a se tutti gli atti per le verifiche del caso.

La parte chiamata in causa, che e' sempre una parte dello stesso condominio ad oggi non (quasi due anni dalla denuncia) ha dimostrato nessun interesse nella vicenda.

Da quel momento nel condominio l'amministratore e i 4 consiglieri non fanno altro che mandare solleciti di pagamento per rate gia'

pagate da mesi, nell'ultimo consuntivo mia madre si e' trovata

quasi 800e di saldo per presunte rate non pagate (tutte ovviamente pagate).

Comunque mi confermate che e' possibile mandare via l'amministratore del condominio per via gidiziale?

Nella situazione che descrivi te lo confermo ex art. 1129 ed 1131 c.c. e ti confermerei anche che avresti diritto al risarcimento danni, compresi quelli morali in ipotesi che venga effettivamente sentenziata la falsità dell'atto usato dall'amministratore.

Forse quel "tapino" non si rende conto dei reati commessi; prova a fare una veloce ricerca in internet alle voci "falsità materiale" ed "uso di atto falso" ...; ripeto valuta adeguatamente la situazione perchè, secondo me, ti conviene attendere il giudicato sulla falsità della firma con tutto quello che ciò comporterà a seguire.

Ti ringrazio ancora.

Devi perdonarmi ma non capisco perche' i terzi dovrebbero fare azioni risarcitorie?

Attendere una sentenza penale, a cui avevo pensato, l'eventuale

condanna non arrivera' prima di 3anni, e sinceramente fargli gestire l'immobile per altri 3 anni o forse piu' proprio non mi va', senza parlare del fatto che avendo falsificato una volta potrebbe rifarlo e poi ci son i continui solleciti di pagamento per rate gia' pagate, nell'ultimo consuntivo ci son a saldo spese non dovuto ma approvate dall'assemblea (dovro' impugnare anche la delibera..)

Vi faro' sapere come andra' a finire

grazie di nuovo

 

Sinteticamente: per non aver conseguenze bisogna accertare che tutti sapevano o potevano sapere, usando la normale diligenza, che la firma peritata falsa era falsa.

Se qualcuno, esterno od interno al Condominio ha svolto in buona fede, ignorando cioè la falsità della firma, la sua parte di obbligazione derivante dal verbale/patto/atto, ha diritto ad essere pagato per quanto svolto se non è stata esperita, anche nei suoi confronti, l'azione di nullità del contratto per falsità della sottoscrizione.

Esempio: se in base ad un verbale assembleare viene assegnato dall'amministratore il servizio di pulizia scale ad una ditta terza, tale terzo ha diritto ad essere pagato per il servizio reso, anche se il corrispettivo risulta esoso, qualora in buona fede ignorase la falsità "a monte".

Capisco la tua posizione ma prima di svolgere azione contro l'amministratore "infedele" accertati che nessuno possa vantare diritti, in buona fede, per l'atto in cui è stata apposta la firma poi peritata falsa; tutto qui.

Oggi mi son recato da un legale, il quale mi ha dato pochissime speranze, per non dire nulle, nella buona riuscita di un giudizio di revoca solo per la falsificazione della firma.

Lui consiglia di impugnare l'ultima assemblea per non aver rispettato i tempi minimi di convocazione, spedita il giorno 3 ricevuta il 5 e prima convocazione il 9.

pro' contestandogli l'assemblea non riesco ad allontanare l'amministratore giusto?

grazie ancora per l'aiuto

Scritto da css2 il 12 Giu 2012 - 22:52:14: Oggi mi son recato da un legale, il quale mi ha dato pochissime speranze, per non dire nulle, nella buona riuscita di un giudizio di revoca solo per la falsificazione della firma.

Lui consiglia di impugnare l'ultima assemblea per non aver rispettato i tempi minimi di convocazione, spedita il giorno 3 ricevuta il 5 e prima convocazione il 9.

pro' contestandogli l'assemblea non riesco ad allontanare l'amministratore giusto?

grazie ancora per l'aiuto

 

Se vuoi sollevare dall'incarico "l'amministratore falsificatore di firme", se sei tu da sola non ci riuscirai mai (O quasi mai...)

Però, se è vero come hai scritto che ti chiede di ripagare spese che tu hai già pagato, non credo che questa prassi "la riservi solo a te". Magari "la riserverà" anche ad altri condòmini. Se "voi insoddisfatti" foste la maggioranza, riunitevi in assemblea con all'ordine del giorno 1) Sostituzione dell'Amministratore 2) Nomina di un nuovo Amministratore.

 

A meno che, "l'amministratore falsificatore di firme" nelle sue malefatte non sia avallato da un numero tale di millesimi che non permettono la sua sostituzione.

 

Aristide Balducci

Forse il Legale interessato non era dei più preparati nello specifico.

Esistono infatti i reati di falsità in scrittura privata e per i condomini che avallano la falsità, lo specifico reato di uso di atto falso.

La "discriminante/convenienza/fumus boni juri" è se dall'atto falso o dall'uso dello stesso, qualcuno ne ha ricevuto pregiudizio e, contemporaneamente, qualcun'altro ne ha ricevuto beneficio, entrambe le circostanze devono essere eccedenti il normale andamento del condominio.

Il presupposto per le azioni sia civili che penali è tutto lì.

Esempi pratici:

1) La firma falsa servì per raggiungere il quorum deliberativo ad una spesa per cui serviva un quorum maggiore; c'è "fumus".

2) La firma falsa servì per la riconferma dell'amministratore con l'approvazione del relativo bilancio, ci può essere "fumus" solo se furono deliberate spese/opere eccedenti la normale attività del condominio perchè, comunque, un amministratore va pagato anche se "in prorogatio" ed i servizi/utenze idem.

Come mi permisi di spiegare all'autore del post è l'uso del falso che determina la convenienza o meno alla lite.

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