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condomino19

Revoca amministratore - può essere revocato dal suo mandato?

Salve a tutti, un amministratore imposto dall'istituto di edilizia popolare e mai accettato da me solo da alcuni condomini che adesso non lo vogliono più, può essere revocato dal suo mandato?

Per tale richiesta bastano solo due condomini a inserirlo nell'ordine del giorno convocando regolare assemblea straordinaria?

Grazie per la risposta.

Scritto da condomino19 il 04 Gen 2012 - 17:36:16: 1) Salve a tutti, un amministratore imposto dall'istituto di edilizia popolare e mai accettato da me solo da alcuni condomini che adesso non lo vogliono più, può essere revocato dal suo mandato?

2) Per tale richiesta bastano solo due condomini a inserirlo nell'ordine del giorno convocando regolare assemblea straordinaria?

1) Si

2) Due condomini che rappresentino almeno 1/6 dei millesimi

 

_______________

"Il mondo è di colui che sogna e corre il rischio di vivere i propri sogni"

Scritto da condomino19 il 04 Gen 2012 - 19:16:52: grazie farò convocare subito l'assemblea straordinaria.

SE vuoi un consiglio verifica bene insieme agli altri conodmini che abbiate i millesimi per poter revocare l'incarico, l'esperienza mi dice che tutti si lamentano, ma poi quando si deve fare sul serio, le persone si tirano indietro, sai non è facile trovare i 500 millesimi.

Inserito il - 04 Gen 2012 : 17:36:16

 

Salve a tutti, un amministratore imposto dall'istituto di edilizia popolare e mai accettato da me solo da alcuni condomini che adesso non lo vogliono più, può essere revocato dal suo mandato?

Per tale richiesta bastano solo due condomini a inserirlo nell'ordine del giorno convocando regolare assemblea straordinaria?

Grazie per la risposta.

 

no,visto che detto amministratore e' il gestore di un immobile di proprieta' iacp ,e voi non siete ne condominio ne condomini ma semplici affittuari .

 

e in merito ti avevano gia' risposto in merito nel post

--link_rimosso--

 

Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro.

(Papa Giovanni Paolo II )

Scusami peppe64, il fatto che mi scrivi già mi avevano risposto non significa che possa essere una risposta esaustiva?

Penso che lo scopo di tale forum serva anche a far capire ai condomini ingenui come vadano certe cose.

Di fatti non si capisce bene la cosa, in quanto se siamo solo affittuari non significa che dobbiamo solo pagare e basta.

Se vi è un amministratore che tiene solo i conti, che chiede il pagamento di alcune spese che io reputo da imputare solo al padrone di casa, se pur di edilizia popolare, non posso certo stare a guardare e solo pagare, mentre l'amministratore fà finta che non ci sente bene da un orecchio, tra l'altro e un ex finanziere, di vecchio stampo(senza nulla a togliere a tutta la categoria)quindi in alcune volte inserisce il tono del suo ex potere che vorrebbe imporre a noi, ho anche scritto che l'istituto ha deliberato il: REGOLAMENTO CONDOMINIALE TIPO DI AUTOGESTIONE PER I FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA APPROVATO CON DELIBERE COMMISSARIALI N.42 DELL’8/5/08, N.101 DEL 12 /8/08 E N.13 DEL 26/2/09.

Scusatemi per il dilungamento ma vorrei capire bene prima di intraprendere una strada senza uscita, tra l'altro vorrei portare tutto in tribunale facendoci così gestire da loro stessi.

grazie a tutti

Scritto da condomino19 il 05 Gen 2012 - 12:14:36: Scusami peppe64, il fatto che mi scrivi già mi avevano risposto non significa che possa essere una risposta esaustiva?

Penso che lo scopo di tale forum serva anche a far capire ai condomini ingenui come vadano certe cose.

Di fatti non si capisce bene la cosa, in quanto se siamo solo affittuari non significa che dobbiamo solo pagare e basta.

Se vi è un amministratore che tiene solo i conti, che chiede il pagamento di alcune spese che io reputo da imputare solo al padrone di casa, se pur di edi [...]

 

Il condomini (PROPRIETARI) che nominano - revocano - l'amm.re NON i conduttori.

Se avete problemi con l'ammre rivolgetevi al proprietario.

 

Se andrete in Tribunale pagherete solo le spese legali e basta

La verità è che l'eccellenza fa innervosire la gente.

S. Alexander

 

Scritto da Michele O. il 05 Gen 2012 - 12:23:51:

Il condomini (PROPRIETARI) che nominano - revocano - l'amm.re NON i conduttori.

Se avete problemi con l'ammre rivolgetevi al proprietario.

 

Se andrete in Tribunale pagherete solo le spese legali e basta

La verità è che l'eccellenza fa innervosire la gente.

S. Alexander

Quindi fammi capire, non possiamo almeno quantificare oh diversificare le spese da quelle spettati all'inquilino da quelle previste al proprietario?

grazie

Scritto da condomino19 il 05 Gen 2012 - 14:23:46:

 

Quindi fammi capire, non possiamo almeno quantificare oh diversificare le spese da quelle spettati all'inquilino da quelle previste al proprietario?

grazie

 

Quantificare ? diversificare ? potresti essere più chiaro ?

 

grazie

La verità è che l'eccellenza fa innervosire la gente.

S. Alexander

 

Scritto da condomino19 il 05 Gen 2012 - 14:23:46:

 

Quindi fammi capire, non possiamo almeno quantificare oh diversificare le spese da quelle spettati all'inquilino da quelle previste al proprietario?

grazie

Il conduttore (a differenza del condomino - che appunto vuol dire che condivide il dominio ovvero la proprietà, ed è dunque un comproprietario) può partecipare all'assemblea di condominio ed ha diritto di voto solo per quello che ha un riflesso sulle sue spese di... di condominio. Ovvero le spese ordinarie.

 

Non può certo nominare o revocare un amministratore.

 

Tu ti sei qualificato come condomino. Ma non lo sei.

 

Geom. Roberto SARTI

Amministratore di condominio

UNAI - Commissario per Milano

Scritto da Amm.SARTI il 05 Gen 2012 - 14:55:37:

 

Il conduttore (a differenza del condomino - che appunto vuol dire che condivide il dominio ovvero la proprietà, ed è dunque un comproprietario) può partecipare all'assemblea di condominio ed ha diritto di voto solo per quello che ha un riflesso sulle sue spese di... di condominio. Ovvero le spese ordinarie.

 

Non può certo nominare o revocare un amministratore.

 

Tu ti sei qualificato come condomino. Ma non lo sei.

 

Geom. Roberto SARTI

Amministratore di condominio

UNAI - Commissario p [...]

 

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.

Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni (art. 10, primo e secondo comma, l. n. 392/78).

_________________________

La verità è che l'eccellenza fa innervosire la gente.

S. Alexander

 

Scritto da Michele O. il 05 Gen 2012 - 15:04:41:

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.

Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni (art. 10, primo e secondo comma, l. n. 392/78).

_________________________

La verità è che l'eccellenza fa innervosire la gen [...]

Appunto...

 

Geom. Roberto SARTI

Amministratore di condominio

UNAI - Commissario per Milano

Scritto da Amm.SARTI il 05 Gen 2012 - 15:10:32:

 

Appunto...

 

Geom. Roberto SARTI

Amministratore di condominio

UNAI - Commissario per Milano

Scusami Roberto, permettimi di chiamarti per nome, ma è alquanto diverso da quanto da te affermato.

 

Il conduttore può SOLO votare, le spese relative alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria e NON "quelle che hanno un riflesso sulle sue spese di... di condominio. Ovvero le spese ordinarie".

_________________________

La verità è che l'eccellenza fa innervosire la gente.

S. Alexander

 

Ringrazio tutti per le risposte datemi, però al di là di tutto questo sono venuto a conoscenza nel loro sito, del:

REGOLAMENTO CONDOMINIALE TIPO DI AUTOGESTIONE PER I

FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA APPROVATO CON

DELIBERE COMMISSARIALI N.42 DELL’8/5/08, N.101 DEL 12 /8/08 E N.13

DEL 26/2/09.

 

Dove noi risultiamo assegnatari in locazione e quindi:

 

L'Assemblea dei condomini e assegnatari ha i poteri e le attribuzioni di cui all'art. 1135 del Codice Civile e in

particolare provvede, sulla base delle competenze previste dalla legge:

1) alla nomina, conferma e revoca dell'Amministratore, che rimane in carica un anno e può essere riconfermato;

2) all'approvazione dei preventivi annuali di spesa occorrenti durante l'anno, del piano di riparto tra i condomini e gli

assegnatari, nonché delle modalità di pagamento di dette spese;

3) all'approvazione dei rendiconti annuali e dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

4) alla quantificazione della retribuzione annuale a favore dello Amministratore, il cui importo va ripartito in parti

uguali tra i condomini. Per gli alloggi di E.R.P. di proprietà dello IACP, o comunque gestiti dallo stesso, l’onere del

pagamento del compenso compete allo assegnatario;

5) a deliberare, su proposta dell'Amministratore, l'esperimento delle eventuali azioni giudiziali nei confronti dei

condomini e/o assegnatari inadempienti nel pagamento delle spese di competenza e/o del compenso allo

Amministratore;

6) a deliberare l'apertura dell’eventuale conto corrente del condominio da utilizzare per i versamenti delle quote

dovute da condomini e assegnatari e per i prelievi di somme da parte dell'Amministratore, per i pagamenti da

effettuare per conto del condominio;

7) a disciplinare l'uso delle parti comuni e le modalità di fruizione dei servizi d'interesse comune;

8) a nominare tre persone, da scegliere tra i condomini, gli assegnatari o i

conduttori, incaricati di controllare periodicamente la gestione contabile del condominio.

 

Nella suddivisione degli oneri che riguardano il condominio, i rapporti tra IACP ed assegnatari sono disciplinati da

quanto previsto nel contratto di locazione e nel presente Regolamento secondo lo schema per la ripartizione degli oneri tra l’Ente e gli assegnatari di cui al “Capo VI” .

 

La partecipazione al condominio degli assegnatari in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

compresi negli edifici gestiti in regime condominiale è obbligatoria. Essi hanno diritto di voto in luogo dell’Istituto,

soggetto proprietario o gestore, per le deliberazioni relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi e per

quelle relative agli interventi di manutenzione, in tutto o in parte, a carico degli assegnatari, ad eccezione di quelle

aventi ad oggetto: lavori di straordinaria manutenzione sulle parti comuni e sugli impianti tecnologici, lavori di

innovazione e di manutenzione e ricostruzione ex artt. 1120, 1121, 1124 e 1125 Codice Civile, esperimento di azioni

giudiziali nei confronti di Condomini, Assegnatari o Conduttori, modifica del Regolamento di Condominio e delle

tabelle millesimali e quanto altro di competenza della proprietà.

Questo e uno stralcio del regolamento, in virtù di questo regolamento che il nostro carissimo amministratore non ci ha mai fornito, noi assegnatari possiamo revocare il suo mandato in ogni momento e le spese verranno ripartite tra unico proprietario in alcuni sensi e in altre spese con noi assegnatari.

Grazie a tutti.

 

Scritto da condomino19 il 05 Gen 2012 - 18:47:32: Questo e uno stralcio del regolamento, in virtù di questo regolamento che il nostro carissimo amministratore non ci ha mai fornito, noi assegnatari possiamo revocare il suo mandato in ogni momento e le spese verranno ripartite tra unico proprietario in alcuni sensi e in altre spese con noi assegnatari.

Grazie a tutti.

 

ASSOLUTAMENTE NO.

 

Qui ti dice solo che puoi partecipare e votare per quanto riguarda... le spese ordinarie.

 

Il punto (giuridico) è proprio che voi partecipate "sulla base delle competenze previste dalla legge". Ovvero quello che la legge prevede per gli assegnatari (conduttori) e per i comproprietari.

 

Insomma, questo regolamento non fa che ribadire quanto già ti abbiamo detto.

 

Geom. Roberto SARTI

Amministratore di condominio

UNAI - Commissario per Milano

 

Modificato Da - Amm.SARTI il 05 Gen 2012 21:19:25

Scusatemi non voglio essere ripetitivo nello stralcio di regolamento che vi ho inserito, vi è scritto: "L'Assemblea dei condomini e assegnatari ha i poteri e le attribuzioni di cui all'art. 1135 del Codice Civile e in

particolare provvede, sulla base delle competenze previste dalla legge:

1) alla nomina, conferma e revoca dell'Amministratore, che rimane in carica un anno e può essere riconfermato;"

Sono assegnatario!!!!! quindi da profano posso anch'io assieme agli altri assegnatari nominare, confermare o revocare il mandato all'amministratore.(sono assegnatario) ho gli stessi diritti oppure leggo male e interpreto per tale????

grazie.

 

ASSOLUTAMENTE NO.

 

Qui ti dice solo che puoi partecipare e votare per quanto riguarda... le spese ordinarie.

 

Il punto (giuridico) è proprio che voi partecipate "sulla base delle competenze previste dalla legge". Ovvero quello che la legge prevede per gli assegnatari (conduttori) e per i comproprietari.

 

Insomma, questo regolamento non fa che ribadire quanto già ti abbiamo detto.

 

Geom. Roberto SARTI

Amministratore di condominio

UNAI - Commissario per Milano

 

Modificato Da - Amm.SARTI il 05 Gen 2012 21:19:25

mi sembra che la risposta ti sia gia' stata data da Amm. SARTI.

 

Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro.

(Papa Giovanni Paolo II )

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