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monica1

Revoca amministratore - c'è un tempo massimo entro il quale l'amministratore deve convocare l'assemblea?

Salve a tutti, avrei un quesito da porvi sperando che possiate essermi di grande aiuto!

Vogliamo revocare il nostro amministratore e allo scadere del mandato non riusciamo mai a raggiungere i millesimali per poterlo revocare. Questo avviene perchè l'assemblea viene SEMPRE convocata nei mesi di Luglio e Agosto quando ovviamente la maggior parte dei condomini sono in ferie! La mia domanda è questa: c'è un tempo massimo entro il quale l'amministratore deve convocare l'assemblea? Se si, possiamo rendere nulla quella ormai fatta e approvata?? e se invece la risposta è no! per revocare l'amministratore dobbiamo aspettare lo scadere dell'anno??? Grazie per ora, confido nelle vostre risposte.

Salve a tutti, avrei un quesito da porvi sperando che possiate essermi di grande aiuto!

Vogliamo revocare il nostro amministratore e allo scadere del mandato non riusciamo mai a raggiungere i millesimali per poterlo revocare. Questo avviene perchè l'assemblea viene SEMPRE convocata nei mesi di Luglio e Agosto quando ovviamente la maggior parte dei condomini sono in ferie! La mia domanda è questa: c'è un tempo massimo entro il quale l'amministratore deve convocare l'assemblea? Se si, possiamo rendere nulla quella ormai fatta e approvata?? e se invece la risposta è no! per revocare l'amministratore dobbiamo aspettare lo scadere dell'anno??? Grazie per ora, confido nelle vostre risposte.

L'assemblea andrebbe convocata entro 180 giorni dalla scadenza dell'esercizio ordinario, ma se avete già approvato le delibere queste sono valide a meno di possibili ricorsi entro i 30 giorni dall'assemblea per i dissenzienti presenti e da 30 gg. dal ricevimento del verbale per gli assenti. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, anche il giorno dopo che è stato eletto, se egli non ha inserito nel preventivo originariamente presentato la clausola che il suo compenso è FORFETTARIO e dovuto per intero anche in caso di revoca anticipata potete, in almeno due condomini che posseggano 166,66 millesimi di proprietà richiedere, per es. a settembe, che venga convocata un'assemblea straordinaria con un solo punto all'ordine del giorno: Revoca e nomina nuovo amministratore, se egli non adempie a tale convocazione entro i tempi stabiliti (10 giorni) potrete, gli stessi condomini che hanno inviato la raccomandata con ricevuta di ritorno, autoconvocarvi

Direi che potete "tagliare la testa al toro " nominando direttamente un nuovo amministatore (il precedente decade in automatico).

 

Per fare questo o seguite l' iter previsto nell' Art. 66 come spiegato da Alfonso Polizzi ...o vi riunite e votate tutti per un nuovo professionista che sarà bene contattare in precedenza. Potete scegliere anche più candidati ma rischiate di disperdere i voti.

 

Imperativo si formi una maggioranza e che tutti votino, eventualmente anche per delega., firmando a garanzia, senza vi siano astenuti o contrari...altrimenti entro 30 gg. dalla consegna del verbale a tali persone potrebbero impugnare e far annullare la delibera.

 

Se scegliete un professionista serio e capace dovrebbe ben sapere come muoversi.

 

Occhio che la revoca anticipata comporta comunque il pagamento al' Amministratore uscente del compenso per tutto l' anno di gestione (quindi anche i mesi rimanenti).

Perfetto!!! Grazie mille per l'info! Ne parlerò con i miei condomini e nel caso avessi bisogno di farvi qualche altra domanda non esiterò a scrivervi. Grazie ancora!

Ma è possibile procedere alla revoca e nomina dell'amministratore anche in mancanza dell'approvazione del rendiconto consuntivo?

Ma è possibile procedere alla revoca e nomina dell'amministratore anche in mancanza dell'approvazione del rendiconto consuntivo?

Sì..............

...Imperativo si formi una maggioranza e che tutti votino, eventualmente anche per delega., firmando a garanzia, senza vi siano astenuti o contrari...altrimenti entro 30 gg. dalla consegna del verbale a tali persone potrebbero impugnare e far annullare la delibera...

Per TUTTI senza ne contrari ne astenuti intendi 1000 millesimi oppure intendi che gli assenti non possono impugnare?

Per TUTTI senza ne contrari ne astenuti intendi 1000 millesimi oppure intendi che gli assenti non possono impugnare?

Suvvia...non faccio uso "alternativo" dell' Italiano.

 

Per me tutti = unanimità...e non dei presenti (come qualcuno impropriamente dice quando si riferisce a votazioni) ma dell' intero Condominio ossia 1000/1000.

 

Quindi non è necessario che 1000/1000 votino a favore...ma che tutti gli aventi diritto votino (anche per delega) e si formi una maggioranza valida a nominare il candidato.

 

La firma attesterà tale volontà e sarà "inoppugnabile" (nessuno potrà ottenere ragione in caso contesti)

Suvvia...non faccio uso "alternativo" dell' Italiano.

 

Per me tutti = unanimità...e non dei presenti (come qualcuno impropriamente dice quando si riferisce a votazioni) ma dell' intero Condominio ossia 1000/1000.

 

Quindi non è necessario che 1000/1000 votino a favore...ma che tutti gli aventi diritto votino (anche per delega) e si formi una maggioranza valida a nominare il candidato.

 

La firma attesterà tale volontà e sarà "inoppugnabile" (nessuno potrà ottenere ragione in caso contesti)

Sono io che a quest'ora capisco poco (anche se mi parlassi in tarantino 🙂

Qualcuno a me pare non ha letto il Codice civile art 1136 cc con attenzione, è vero che si devono invitare tutti, ma non è vero che per la nomina/revoca dell'amministratore è necessaria l'unanimità e non è obbligatoria la firma sul verbale di tutti i condomini ne favorevoli ne contrari ne astenuti;

 

cc art 1136

- Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni

caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente

costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero

edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla

maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore

dell'edificio.

 

- Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive

relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, ..... devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

2° comma

- Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli

intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Il "tarantino" sinceramente manca dal mio bagaglio (al pari di tante/troppe altre cose:hopelessness:😂
Ho appena finito di mangiare, ma soprattutto di bere del buon "primitivo di Manduria" per cui ora sono più sobrio 😂
Ps.

Sorvolando sul quanto scriveva in un "messaggio privato" spedito giusto ieri.

Il messaggio privato, l'ho inviato io, dove scrivevo che non intervenivo più in nuovi topic, non nascondo nulla e sono onesto e sincero, ma quando leggo delle diverse letture da quanto prevede il Codice Civile di un articolo inderogabile, ed essendo ancora iscritto in questo Forum come semplice utente (non pretendo di più), mi sento in diritto d'intervenire per correggere certi grossolani errori, tanto più che chi erra la lettura è proprio un "moderatore", il quale come minimo dovrebbe conoscere a mena dito tutti gli articoli del Codice Civile riguardanti il condominio, Lo so bne che nessuno è un tuttologo ma secondo me qui si stà esagerando con errori madornali.

Tutto esatto fino a "mi sento in diritto di intervenire"...nessuno, men che meno il sottoscritto ti hai mai chiesto di escluderti.

 

Da "intervenire per correggere certi grossolani errori" in poi è tutta una opinone personale come al solito sbagliata.

 

Monica soddisfatta....e Leonardo mi perdonerà...

 

...con lui resto sempre dispnibile anche in separata sede.

Grazie per la risposta sollecita, ma....non potresti integrarmela con qualche riferimento normativo?

Grazie per la risposta sollecita, ma....non potresti integrarmela con qualche riferimento normativo?

Esattamente il contrario.

Nessuna norma impedisce o vieta di revocare il mandatario in assenza dell'approvazione del consuntivo,tant'è che lo stesso mandatario è revocabile in qualsiasi momento della gestione anche senza giustificato motivo.

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