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Responsabilità in caso di mancanza di amministratore

Chiedo aiuto e consiglio a questo interessante forum e spiego brevemente la situazione: stabile ereditato dal suocero che, di fatto lo amministrava e sosteneva le spese comuni, divenuto condominio minimo con 3 proprietari.

Uno di questi continua a rifiutare sia la nomina di un amministratore esterno sia di intervenire sulle parti comuni dell’edificio ormai in degrado (facciate scrostate, crepe nei frontalini dei balconi, tetto con tegole mancanti che filtra acqua…..) sia di installare un contatore ENEL per le parti comuni sia di installare un contatore d’acqua per ogni appartamento (a tutt’oggi è ancora intestato al suocero…)

Le bollette di acqua e luce le ho pagate io finora.

 

1) Nel malaugurato caso che il distacco delle malte dai frontalini dei balconi colpisca qualcuno la responsabilità è del singolo proprietario o ricade su tutti?

2) Avere indetto più volte una assemblea, anche con invito a mezzo raccomandata, sollecitando la necessità di chiedere il CF, dei contatori per le parti comuni, di nominare un amministratore esterno, e di intervenire per ripristinare lo stabile può ripararci in caso di incidente?

3) Cosa possiamo fare tenendo conto che un legale, interpellato lo scorso anno, ha detto che “dobbiamo metterci d’accordo” e non possiamo fare altro?

 

Ringrazio fin d'ora tutti coloro che mi aiuteranno ad uscire dalle "sabbie mobili" fornendomi qualche riferimento legale e normativo

1) siete tutti corresponsabili

2) avendo indetto delle assemblee senza che siano state adottare le dovute delibere è possibile adire al Giudice, l'avvocato interpellato si è dimenticato dell'art. 1105 cc;

 

cc Art. 1105. Amministrazione.

Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.

Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

Nel vostro caso l'amministratore non è obbligatorio, perchè si nomina quando i condomini sono più di otto, ma il Giudice potrebbe nominarlo

Quindi i frontalini dei balconi non si considerano solo pertinenza del proprietario ma facenti parte delle parti comuni?

 

Di conseguenza, se dovesse succedere qualcosa, saremmo tutti colpevoli in base all’art. 677 cod. pen.?

 

Grazie della chiarezza

Quindi i frontalini dei balconi non si considerano solo pertinenza del proprietario ma facenti parte delle parti comuni?

 

Di conseguenza, se dovesse succedere qualcosa, saremmo tutti colpevoli in base all’art. 677 cod. pen.?

 

Grazie della chiarezza

I frontalini possono essere privati se non presentano elementi decoratovi (stucchi, fregi ecc ecc), altrimenti se ci sono dei decori sono condominiali.

Mi scusi ma se in mancanza di elementi decorativi il frontalino è privato, perchè la responsabilità per eventuali danni a terzi non è solo del proprietario e ricade su tutti?

Mi scusi ma se in mancanza di elementi decorativi il frontalino è privato, perchè la responsabilità per eventuali danni a terzi non è solo del proprietario e ricade su tutti?
In mancanza di elementi decorativi in caso di distacco di parti del balcone la responsabilità ricade sul proprietario del balcone, cioè il condomino e non il condominio;

 

I balconi sono elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, non costituiscono parti comuni dell'edificio e appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti, che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essi staccati, mentre i fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ad essi ineriscono (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini), sono condominiali, se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell'intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti, con la conseguenza che è onere di chi vi ha interesse (il proprietario del balcone, da cui si sono distaccati i frammenti, citato per il risarcimento), al fine da esimersi da responsabilità, provare che il danno fù causato dal distacco di elementi decorativi, che per la loro funzione ornamentale dell'intero edificio appartenevano alle parti comuni di esso. (Art.1117 cod.civ). (Cassazione del 07/09/1996 n. 8159)

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