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Xmanga

Requisiti per esercitare come Amministratore

Salve a tutti

ho fatto un giro fra i post trovando notizie un po sparpagliate

Vorrei con il vostro aiuto fare un sunto per verificare se ho capito bene e

avere risposta su alcuni dubbi

 

Se ho ben capito per esercitare la funzione di amministratore

1) si deve effettuare un corso di formazione

2) ci si deve abilitare

3) si deve essere iscritti a un albo

4) in caso di una società tutti devo avere l'abilitazione

 

Fin qui è giusto?

i miei dubbi sono

- dove ci si abilita?

- come posso verificare se il mio amministratore possiede i requisiti per esercitare?

- Nel caso di una società questa va iscritta in un registro a parte? come la verifico?

 

Grazie

Art. 71-bis dis.att.c.c.

I. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attivita' di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

II. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

III. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche societa' di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la societa' presta i servizi.

IV. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino puo' convocare senza formalita' l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

V. A quanti hanno svolto attivita' di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

Salve a tutti

ho fatto un giro fra i post trovando notizie un po sparpagliate

Vorrei con il vostro aiuto fare un sunto per verificare se ho capito bene e

avere risposta su alcuni dubbi

 

Se ho ben capito per esercitare la funzione di amministratore

1) si deve effettuare un corso di formazione

2) ci si deve abilitare

3) si deve essere iscritti a un albo

4) in caso di una società tutti devo avere l'abilitazione

 

Fin qui è giusto?

i miei dubbi sono

- dove ci si abilita?

- come posso verificare se il mio amministratore possiede i requisiti per esercitare?

- Nel caso di una società questa va iscritta in un registro a parte? come la verifico?

 

Grazie

Non si deve essere iscritti ad un albo, l'albo non esiste, è possibile me non obbligatorio essere iscritti a qualche associazione di categoria e sopratutto è necessario essere nominati dall'assemblea condominiale, altri requisiti sono quello previsti dall'articolo Dacc 71 bis;

 

Art. 71-bis.

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

Tullio Ts

Sempre impeccabile 😉Di opzionale c'è l'iscrizione a qualche associazione di categoria, l'albo degli amministratori, come conferma Peppe, non esiste

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