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Rendiconto nullo o annullabile?

Buon giorno, in assenza del registro di contabilità con espresso voto contrario alla delibera, si può considerare nullo il rendiconto anche se lo stesso e' stato approvato. La mancanza di tale registro è stata verbalizzata.

Buon giorno, in assenza del registro di contabilità con espresso voto contrario alla delibera, si può considerare nullo il rendiconto anche se lo stesso e' stato approvato. La mancanza di tale registro è stata verbalizzata.

La delibera di approvazione rendiconto è annullabile.

Il registro va' richiesto anche in assemble se si è impossibilitati a recarsi dall'amm.re?

Il registro va' richiesto anche in assemble se si è impossibilitati a recarsi dall'amm.re?

Si.

Nell'assemblea di approvazione di rendiconto deve essere presentato tutto quanto previsto dall'art. 1130 bis:

 

Art. 1130-bis

...Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità,di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti....

La delibera di approvazione rendiconto è annullabile.

Buongiorno,

mi permetto di dissentire su questa affermazione. Quando il rendiconto viola la previsione normativa dell'art. 1130 bis, che è inderogabile, rende nulla la delibera dell'approvazione perchè l'approvazione di un rendiconto così strutturato, in violazione del C.C., è fuori dei poteri dell'assemblea.

saluti

Dott. Andrea Pisani

Il consuntivo del condominio non può essere paragonato ai complessi bilanci delle società, ma prevede comunque requisiti minimi di trasparenza: viene dunque annullata la delibera che approva il consuntivo pur con la maggioranza prescritta se le poste indicate non consentono effettivamente di controllare la gestione dell'amministratore.

 

Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 24446 del 7 dicembre 2015 in merito alla validità del rendiconto consuntivo.

Il consuntivo del condominio non può essere paragonato ai complessi bilanci delle società, ma prevede comunque requisiti minimi di trasparenza: viene dunque annullata la delibera che approva il consuntivo pur con la maggioranza prescritta se le poste indicate non consentono effettivamente di controllare la gestione dell'amministratore.

 

Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 24446 del 7 dicembre 2015 in merito alla validità del rendiconto consuntivo.

Buon Giorno Sig. Cobain,

mi pare che il principio da lei citato non sia quello in discussione. Non stiamo parlando delle poste del bilancio di difficile lettura ma della violazione della struttura del bilancio prevista dal codice civile in maniera inderogabile. Faccio un altro esempio. Altro elemento richiesto dal 1130 bis c.c. è il prospetto della Situazione Patrimoniale. Se manca questo elemento il rendiconto è nullo perchè viola la norma. Non abbiamo introdotto appesantimenti che non siano già richiesti dal codice.

saluti

Dott. Andrea Pisani

La delibera che approva il bilancio in mancanza del registro di contabilità è soltanto annullabile e non nullo perchè non rientra nelle violazioni specificate dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite;

 

La Cassazione civile a Sezioni Unite, con sentenza 4806 del 7 marzo 2005, è intervenuta a comporre il contrasto insorto in seno alla seconda sezione in materia di nullità ed annullabilità delle deliberazioni condominiali.

 

In primo luogo la Corte ha affermato che sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto.

Nell'ambito della categoria delle delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale, la Corte ha affermato che sono da ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto.

p.s. comunque in ambedue i casi la decisione spetta al Giudice su ricorso di chi ne ha l'intertesse

Giorno,possibile che ogni caso benché regolamentata bisogna adire vie legali con esborsi di denaro! Ma ci sarà qualche autorevole associazione o parlamentare che si voglia prendere a cuore di questi problemi conflittuali se non anche da modificare la 220/12. Purtroppo ci sono amm.ri solo alcuni che nonostante tutto tengono un comportamento non consono e piene di violazioni. Tutto questo è assurdo per la minoranza o per il singolo condomino che lascia il campo in quanto troppo oneroso.grazie.

Giorno,possibile che ogni caso benché regolamentata bisogna adire vie legali con esborsi di denaro! Ma ci sarà qualche autorevole associazione o parlamentare che si voglia prendere a cuore di questi problemi conflittuali se non anche da modificare la 220/12. Purtroppo ci sono amm.ri solo alcuni che nonostante tutto tengono un comportamento non consono e piene di violazioni. Tutto questo è assurdo per la minoranza o per il singolo condomino che lascia il campo in quanto troppo oneroso.grazie.
Purtroppo nessuna associazione o parlamentare può sostituirsi all'Autorità Giudiziaria, ora per facilitare le cose c'è la mediazione, però è sempre necessario essere assistiti da un legale di parte, con relative spese.
...La mancanza di tale registro è stata verbalizzata.

Ma parli per ipotesi o di un caso reale?

Il dato di fatto è che in assemblea mancava il registro ed è stato verbalizzato.

 

Il registro mancava perchè non esiste o perchè l'amministratore ha dimenticato di portarlo in assemblea?

Un po' di praticità:

 

1) se il registro mancava perchè non esiste, impugni la delibera e, se lo desideri, puoi chiederne la revoca giudiziale per gravi irregolarità.

 

2) se il registro esiste ma non era disponibile in assemblea e l'amministratore te lo mette a disposizione nel suo ufficio ma tu dici di essere impossibilitato a recarti al suo ufficio, mi pare più un pretesto.

Se sei impossibilitato ad andare all'ufficio dell'amministratore (lo dici nel post n.3), avrai la possibilità temporale ed economica di recarti con il tuo avvocato presso l'ufficio del mediatore per cominciare l'opposizione all'approvazione del rendiconto?

 

Mi ricordi tanto un vecchio utente il cui nick era "URAGANO" che era così accecato dalla rabbia per le prepotenze patite dal suo amministratore che ce l'aveva con il mondo intero, proprio come un vero uragano. 😂

Mi ricordi tanto un vecchio utente il cui nick era "URAGANO" che era così accecato dalla rabbia per le prepotenze patite dal suo amministratore che ce l'aveva con il mondo intero, proprio come un vero uragano. 😂
Ma parli per ipotesi o di un caso reale?

Il dato di fatto è che in assemblea mancava il registro ed è stato verbalizzato.

 

Il registro mancava perchè non esiste o perchè l'amministratore ha dimenticato di portarlo in assemblea?

Un po' di praticità:

 

1) se il registro mancava perchè non esiste, impugni la delibera e, se lo desideri, puoi chiederne la revoca giudiziale per gravi irregolarità.

 

2) se il registro esiste ma non era disponibile in assemblea e l'amministratore te lo mette a disposizione nel suo ufficio ma tu dici di essere impossibilitato a recarti al suo ufficio, mi pare più un pretesto.

Se sei impossibilitato ad andare all'ufficio dell'amministratore (lo dici nel post n.3), avrai la possibilità temporale ed economica di recarti con il tuo avvocato presso l'ufficio del mediatore per cominciare l'opposizione all'approvazione del rendiconto?

 

Mi ricordi tanto un vecchio utente il cui nick era "URAGANO" che era così accecato dalla rabbia per le prepotenze patite dal suo amministratore che ce l'aveva con il mondo intero, proprio come un vero uragano. 😂

Giorno, il problema vero che non potendom recare nell'ufficio ( verità ) non che pretendo che l porti in assemblea, ma che vengano anche rispettati i sani principi. Fin'ora ho solo visto i vari consuntivi di entrata e uscita e le fatture ma non analizzata facendogli capire la fiducia.Pero se è un obbligo portare anche il registro m adopererò in tal senso.
I giustificativi devono esserci in assemblea per qualsiasi eventuale controllo prima dell'approvazione, e per una completa visione delle spese ci deve essere anche il registro della contabilità, questa è una sentenza ante riforma e parla solo della documentazione contabile (allora non c'era l'obbligo del registro), però il criterio è chiaro;

 

In tema di condominio, la mancata disponibilità della documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo da parte dei condomini comporta la violazione, da parte dell'amministratore, dell'obbligo di rendiconto e la conseguente invalidità della delibera di approvazione, ciò che non si verifica quando la disponibilità della documentazione manchi in sede di approvazione del preventivo dove, normalmente, l'approvazione della previsione di spesa viene fatta sulla base della gestione dell'anno precedente, e dove, soprattutto, la documentazione sulle spese potrà essere conseguita una volta che esse siano state effettuate, e non in via preventiva. (Cassazione Civile, sez. II, 08-08-2003, n. 11940)

Ok grazie . Si spero che qualche amm.re rispetti ciò che si è detti. Vedremo nelle assemblee.

Buon Giorno Sig. Cobain,

mi pare che il principio da lei citato non sia quello in discussione. Non stiamo parlando delle poste del bilancio di difficile lettura ma della violazione della struttura del bilancio prevista dal codice civile in maniera inderogabile. Faccio un altro esempio. Altro elemento richiesto dal 1130 bis c.c. è il prospetto della Situazione Patrimoniale. Se manca questo elemento il rendiconto è nullo perchè viola la norma. Non abbiamo introdotto appesantimenti che non siano già richiesti dal codice.

saluti

Dott. Andrea Pisani

La sentenza è diversa, ma bisogna guardare il principio di fondo: bilancio poco chiaro, delibera annullabile.

 

Nel nostro caso, mancanza di rendicontazione, implica un bilancio poco chiaro, quindi delibera annullabile.

Il rendiconto è annullabile, il 1130-bis è derogabile, sono invece nullr le delibere contrarie a norme di ordine pubblico, quelle che sforino dalle competenze assembleari o che ledano il diritto di uno o piu condomini. Gli articoli inderogabili sono riportati nell'art 1138 e 72 dd.aa.c.c Saluti

A proposito di annullabilità......... Da pochissimo abito un appartamento in un condominio. Il Regolamento stabilisce che l'esercizio chiude ogni anno al 31 di agosto. L'Amministratore chiude l'esercizio al 31 di maggio. Risposta dell'Amministratore alla mia domanda: abbiamo sempre fatto così! Ho preteso che si rispettasse la scadenza del 31 agosto. Ma lui ha chiuso l'esercizio 2015/20106 al 31 maggio. Posso chiedere l'annullamento dell'assemblea e l'approvazione del consuntivo?

Grazie

A proposito di annullabilità......... Da pochissimo abito un appartamento in un condominio. Il Regolamento stabilisce che l'esercizio chiude ogni anno al 31 di agosto. L'Amministratore chiude l'esercizio al 31 di maggio. Risposta dell'Amministratore alla mia domanda: abbiamo sempre fatto così! Ho preteso che si rispettasse la scadenza del 31 agosto. Ma lui ha chiuso l'esercizio 2015/20106 al 31 maggio. Posso chiedere l'annullamento dell'assemblea e l'approvazione del consuntivo?

Grazie

Ma a te cosa cambia?

Se gli altri condòmini han sempre consentito che l'esercizio chiudesse al 31 maggio vuol dire che va bene così.

Per "legalizzare" la chiusura d'esercizio a maggio, trattandosi di norma regolamentare, basterebbe una delibera della maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi.

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