#1 Inviato 1 Luglio, 2014 Alla Legge 220/2012. In primo luogo, per una violazione delle normative antincendio, avendo praticato un foro sopra due porte di compartizione antincendio; un’altra grave irregolarità contestata all’amministratore, che ne legittimerebbe la revoca giudiziale da amministratore condominiale, è l’omessa comunicazione dei propri dati anagrafici e professionali, contestualmente al rinnovo dell’incarico; infine, non avrebbe provveduto alla tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari. --link_rimosso--
#3 Inviato 1 Luglio, 2014 Alla Legge 220/2012.In primo luogo, per una violazione delle normative antincendio, avendo praticato un foro sopra due porte di compartizione antincendio; --link_rimosso-- Cioè? cosa avrebbe fatto? ha preso il trapano e fatto materialmente i due buchi..... ??!!?
#4 Inviato 1 Luglio, 2014 "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo"
#5 Inviato 3 Luglio, 2014 Perfetto. Metteremo a nostre spese un impianto di video sorveglianza su ogni porta condominiale per impedire che nessuno ci faccia i buchi, così come istituiremo un gruppo di vigilantes per controllare h24 centrali termiche, estentori, sistemi di sicurezza. :-)