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efisio

Preventivo amministratore uscente

Buonasera.

L'amministratore uscente non si aspetta che qualcuno presenti preventivi di altri per la sua sostituzione.

Mi sembra di ricordare che anche lui sia tenuto a presentare un preventivo. Sarebbe regolare se dichiarasse che conferma il preventivo relativo alla prima nomina, peraltro privo degli orari di accesso per l'anagrafe di condominio?

 

Grazie

Ottima domanda. speriamo che qualcuno chiarisca con normativa free che regoli tale prassi.

non c'è nessuna normativa free,perché è un normale contratto d'opera intellettuale quello tra l'amministratore e il condominio,per cui basta saper leggere diligentemente il codice civile,che lo regola in maniera perfetta.

per efisio: in genere all'atto di nomina si allega il preventivo di offerta,che poi in sede di rinnovo del mandato può essere o meno modificato dalle parti,ma l'amministratore può anche solo dichiarare sul verbale la rinnovazione o meno del suo compenso.

per inciso: non credo sia il compenso quello che discrimina un buon professionista da un mediocre. E' la fiducia che fa la differenza;ed è su questo che casomai devi confrontarti.

Per il Sig. Enrico Dimitri segnalo quanto segue, e gradirei un suo parere in merito visto che il codice lo regola in modo perfetto.

Cordialità.

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NULLA LA CONFERMA SE MANCA LA SPECIFICA DEL COMPENSO

Cari amici, l’ amministratore deve presentare la specifica del compenso richiesto.

L’ art. 1129 terz’ ultimo comma (Specifica analitica del compenso), che recita “L’ amministratore, all’ atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”, sta iniziando a cambiare la natura del rapporto contrattuale che nasce da una delibera di assemblea tra l’ amministratore (rappresentante legale del condomimio) e la comunità residenziale di un condominio (rappresentata da un assemblea regolarmente costituita).

 

A mio giudizio è evidente che l’ amministratore svolge una pluralità di servizi differenti che devono essere valutati distintamente, al fine di avere una visione delle prestazioni dovute dall’ amministratore e della loro valutazione economica.

 

E’ altresì evidente che in questa prospettiva viene superata la logica comunemente utilizzata di moltiplicare un compenso unitario per il numero di unità residenziali, poichè il driver cost da utilizzare per la specifica del compenso è il carico di lavoro per i differenti servizi.

 

In questa prospettiva è necessario che si cominci a studiare dei metodi confronto e di valutazione, a beneficio sia degli amministratori onesti, sia delle comunità residenziali che abitano in condominio.

 

Al fine di “aprire gli occhi” e poter vedere la effettiva realtà economica, di seguito segnalo un link di approfondimento… Lettera per i condomini

 

E’ nulla la delibera che abbia confermato nella sua carica l’amministratore che non abbia presentato all’ assemblea uno specifico e dettagliato preventivo relativo al proprio compenso, limitandosi a richiamare l’importo già percepito per la precedente gestione.

 

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con la recente sentenza n. 4294 del 5 aprile 2016, pronunciandosi in merito all’applicazione del nuovo disposto di cui all’art. 1129, terzultimo comma, c.c. in tema di trasparenza della gestione condominiale. La disposizione in questione, infatti, dispone che l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, debba specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

 

Il caso concreto. Nella specie i condomini riuniti in assemblea avevano messo ai voti la nomina di un amministratore diverso rispetto a quello in carica, ma non erano riusciti a raggiungere il necessario quorum previsto dall’art. 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio).

 

La relativa delibera aveva quindi statuito la conferma del precedente amministratore «alle medesime condizioni economiche esposte per il passato». Quest’ultima, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, era stata però impugnata da alcuni condomini dinanzi all’autorità giudiziaria per violazione del disposto del quattordicesimo comma dell’art. 1129 c.c., ritenendo gli stessi che l’omessa specifica indicazione della misura del compenso richiesto dall’ amministratore confermato nella sua carica ne comportasse la nullità.

 

Il condominio convenuto, nel costituirsi in giudizio, aveva invece sostenuto la piena legittimità della delibera in questione, sia perché si trattava di una mera conferma dell’amministratore in carica (e non di una nuova nomina) sia perché nel verbale assembleare era stato comunque fatto riferimento alla misura del compenso riconosciuto all’amministratore nella precedente gestione, per tale motivo facilmente ricostruibile, almeno nel suo importo totale, dal relativo consuntivo. Il Tribunale di Milano, esaminata la questione, ha quindi provveduto a dichiarare la nullità della delibera impugnata, con conseguente condanna del condominio al pagamento delle spese di lite.

 

- - - Aggiornato - - -

 

https://www.condominioweb.com/un-breve-ma-importante-chiarimento-sul-compenso-dellamministratore.12132

https://www.condominioweb.com/compenso-amministratore-di-condominio.12820

--link_rimosso--

https://www.condominioweb.com/quanto-dura-il-mandato-dellamministratore-di-condominio.11951

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