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neshidani

Passaggio di consegne verbale assemblea

Buondì, ma se l'amministratore uscente non comunica il verbale all'amministratore entrante per ripicca cosa si può fare ? senza almeno la copia del verbale quello entrante non ha alcun potere per banca fornitori etc

La consegna rappresenta uno specifico obbligo contrattuale del mandatario uscente.

 

Tanto di desume dalle norme dettate dal codice civile in relazione al contratto di mandato. Infatti, “ a norma dell'art. 1713 c.c., alla scadenza l'amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio (vd. Cass., sez. 2, sent. n. 10815 del 16/08/2000)” (così Trib. 17 marzo 2010 n. 967).

 

Che cosa fare per farsi consegnare dall’amministratore uscente quanto dovuto?

Le soluzioni sono due:

a) Tentativo bonario di riconsegna dei documenti;

b) Azione giudiziaria d’urgenza e successiva causa per l’eventuale risarcimento del danno.

La prima ipotesi non ha bisogno di particolari commenti.

Quanto all’azione giudiziaria, pare utile specificare alcuni elementi.

Prima d’ogni cosa va detto che la competenza ad agire per ottenere un provvedimento d’urgenza (il procedimento è noto come ricorso ex art. 700 c.p.c.), salvo particolari disposizioni del regolamento di condominio, spetta al neo amministratore senza necessità di autorizzazione assembleare.

Non v’è ragione di dubitare che anche il singolo condomino possa agire per tutelare le ragioni della compagine condominiale in relazione alla sua quota di partecipazione alla stessa.

Al ricorso d’urgenza può seguire un contenzioso ordinario per l’ottenimento del risarcimento del danno eventualmente cagionato dalla ritardata consegna delle cose di pertinenza del condominio.

In questo caso, se ne ricorressero i presupposti, dovrebbe essere l’adunanza dei condomini a dare all’amministratore l’autorizzazione di promuovere un giudizio a ciò finalizzato.

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