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Principe

Pagamento onorario avvocato Decreto Ingiuntivo

Carissimi,

ho un quesito spinoso, per cui ho preferito scriverlo in un post nuovo.

 

Il condominio concede in appalto i lavori di rifacimento ad una Ditta. Tutti pagano, eccetto un condomino. La ditta ingaggia l'avvocato che ottiene decreto ingiuntivo contro il moroso. Il giudice condanna il moroso al pagamento del debito oltre che gli onorari dell'avvocato. Nelle more il condomino moroso perde la casa per esproprio, e la ditta, non sapendo più dove recuperare i suoi soldi li cerca dal Condominio e quindi dai condomini morosi (solidarietà art. 63 disp. att. Cc).

 

Il Condominio vuole pagare il debito, ma non vuole pagare anche gli onorari dell'avvocato che ha ottenuto D.I. contro il condomino moroso. Secondo la vostra esperienza?

 

grazie mille per le risposte!

 

siete fantastici!

Mi pare il caso in cui si possa applicare questa norma, art. 63, terzo comma, disp. att. c.c.:

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.

In sostanza: se chi doveva pagare è stato escusso infruttuosamente, il pagamento (del tutto, cioè anche degli onorari dell'avvocato) spetta agli obbligati in regola.

Era quello che temevo. A nulla vale quindi il fatto che il D.I. è stato concesso contro il solo condomino moroso e per crediti nascente verso terzi (impresa appaltatrice)?

 

Ovviamente se bisogna pagare, si pagherà solo ed esclusivamente quanto riconosciuto nel decreto ingiuntivo. Se l'avvocato vuole di più lo dovrà sborsare la ditta appaltatrice che gli ha affidato l'incarico.

A mio avviso, se il d.i. è stato chiesto e ottenuto contro il singolo, non hanno titolo per chiedere a tutti gli altri la somma dovuta dal condomino. Dovranno in questo caso munirsi di un altro titolo contro il condominio.

Pardon, mi era sfuggita la non secondaria circostanza riguardante il fatto che il DI fosse stato ottenuto direttamente contro il condomino moroso.

Certamente il titolo non è valido contro gli altri condòmini e quindi il creditore dovrà munirsi di altro titolo contro i condòmini o contro la compagine. Io ritengo comunque che le spese legali debbano essere poste in capo ai condòmini in regola con i pagamenti, perché le spese per il pagamento sono in carico al debitore (che è il condominio, sia pur nel regime della solidarietà condizionata). Naturalmente nulla vieta che da un'azione contro il condominio per sorte capitale e spese legali possa derivarne un'opposizione in relazione a parte della somma contestata.

Però a voler essere scaltri, i condomini potrebbero pagare la sorte capitale per evitare un d.i. nei confronti del condominio. Si eviterebbe così un secondo d.i. ed anche spese legali.

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