Vai al contenuto
maxz

Nuovo art.69 Chiarimenti SU FRAZIONAMENTO UNITA' Immobiliari E REVISIONE T. Millesimi.

Scusate ma ho un dubbio in merito al

 

nuovo art. 69

 

"I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali."

 

 

 

in base a quanto dice il nuovo art. 69 se dopo il frazionamento il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino è variata del 20% è necessario modificare le tabelle millesimali con approvazione in base all'art.1136(assemblea con presenti almeno la metà dei millesimi) nel caso di frazionamento al 50% il valore proporzionale dell'unità originaria è variato si del 20% quindi è obbligatorio approvare le nuove tabelle millesimali con il criterio dell'art. 1136, oppure come pensavo è sufficiente comunicare all'amministratore le variazioni millesimali ripartite al 50%?

 

grazie

Il valore millesimale dell'unità originaria non è affatto variato. E' semplicemente stato diviso in due, ma non ha alcuna implicazione sui millesimi degli altri condomini. Per cui è sufficiente inviare all'amministratore la suddivisione deli millesimi originari nei due nuovi appartamenti.

grazie della risposta

 

anche io sono di quel parere pero' mi è capitato che un amministratore abbia portato i millesimi da 1000 a 1016 per

spese generali scale ed ascensore, sostenendo che è prassi che quando si fraziona un unità immobiliare ci sia un aumento di valore, mi piacerebbe sapere se c'e della giurisprudenza in, in merito a questa affermazione.

Non c'è giurisprudenza in merito a questa affermazione (o perlomeno io non ne ho mai vista).

E con quale criterio avrebbe aumentato di 16 millesimi? Perché non 4000?

Quello che ha fatto questo amministratore è abbassare i millesimi degli altri appartamenti (magari erano 16 e li ha abbassati di 1 ciascuno... mah!). Anzi, a quanto dici ha aumentato i millesimi di un piano: perché? I lavori interni in una singola proprietà privata non devono in alcun modo inficiare le parti comuni... magari nel caso di questo amministratore sono stati uniti due appartamenti inglobando parte del pianerottolo comune...

Scusami, ma cosa cambia agli altri condomini se in un appartamento c'è una cucina o due cucine? Un bagno o due bagni? Niente.

la cosa strana è che non ha abbassato i millesimi di nessuno ha solo aumentato quelli delle unita frazionata la cui somma adesso è maggiore della singola unita precedente infatti i millesimi totali dell'immobile non sono piu 1000 ma 1016, 16 dovrebbe rappresentare l'aumento di valore dell'intero immobile, dichiarando per iscritto che "la divisione dell'originario appartamento comporta, in caso di creazione di due unità una maggiorazione del valore e conseguentemente dei millesimi di proprietà sia per scale e ascensore e non per il riscaldamento perché gli stessi vengono realizzati in rapporto volume riscaldato /superficie riscaldante". L'unica spiegazione è che lo abbia fatto per evitare di rifare tutta la tabella millesimale con conseguenti oneri maggiori.

 

Cosa cambia per gli altri condomini?

e ho letto nei vari forum che quando si fa un frazionamento di unità immobiliare si ricade nel nuovo art. 69

nell'interesse di un solo condomino si possono cambiare i millesimi con maggioranza stabilita dall'art. 1136

nei seguenti casi

 

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

 

nell'interpretazione della variazione di un quinto potrebbe rientrare il fatto che sicuramente l'unita originaria ha avuto un decremento della superficie di un quinto, altra cosa che puo cambiare per un condomino sono i rapporti di maggioranza per esempio:

a) se prima il proprietario dell'immobile frazionato insieme ad altri condomini potevano avere la maggioranza e poter deliberare

ora con lo stesso proprietario non possono avere la stessa maggioranza.

 

Ma anche se le considerazioni di cui sopra sono esatte la conseguenza è quella di rifare completamente le tabelle a spese di chi ha effettuato il frazionamento non certo aumentare in modo arbitrario i millesimi.

Dimenticavo una cosa importante il fatto è accaduto nel 2010 quando era in vigore la legge precedente dove era necessario avere la maggioranza assoluta per cambiare i millesimi nel verbale di assemblea è dichiarato che l'assemblea prende atto dei nuovi millesimi di proprietà,(con maggioranza di 600 millesimi)

Dimenticavo una cosa importante il fatto è accaduto nel 2010 quando era in vigore la legge precedente dove era necessario avere la maggioranza assoluta per cambiare i millesimi nel verbale di assemblea è dichiarato che l'assemblea prende atto dei nuovi millesimi di proprietà,(con maggioranza di 600 millesimi)

 

Buon giorno a tutti, mi trovo attualmente con analogo problema.

Ho acquistato delle unita' immobiliari nel 2011 provenienti da riqualificazione di un ex autorimessa.

 

Tali lavori in conseguenza del cambio di destinazione d'uso avevano portato l'assemblea a stabilire di comune accordo col costruttore ex proprietario (dal quale io ho acquistato) di far aumentare i millesimi totali del condominio da 1000 a 1022 (quelli da ex autorimessa ad appartamenti da 108 a 130)

 

Al di la del fatto che io acquistai successivamente senza essere a conoscenza di questa situazione, ora mi viene chiesto di provvedere al pagamento del tecnico per rifacimento delle tabelle millessimali poiche' tale variazione dipende appunto dalle mie proprieta'(ex autorimessa)

 

Che ne pensate?

 

Grazie in anticipo

Se ai tempi il Condominio aveva accettato un accordo, non vedo perché adesso debba cambiare idea. Se cambia idea, lo farà a sue spese, a meno che l'accordo accettato non prevedeva qualche clausola in merito. Vedete cosa dice effettivamente l'accordo fatto (dici che c'è stata un'assemblea, per cui ci sarà una delibera in merito).

In questo caso, l'aumento di millesimi è corretto, perché c'è stato una variazione di destinazione d'uso.

×