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erreti

Nomina e rinnovo amministratore e riforma

Nel forum si leggono pareri sempre discordanti circa il rinnovo del mandato all'amministratore oltre il secondo anno. Si è riusciti a fare chiarezza con un'unità d'interpretazione della norma o c'è sempre chi sostiene di dover inserire nella convocazione dell'assemblea ordinaria il punto all'ordine del giorno che prevede la nomina e chi invece pensa di omettere il punto se non è pervenuta richiesta di revoca da parte del condominio?

E quindi secondo la tua interpretazione, allo scadere del secondo anno va inserito comunque il punto all'ordine del giorno della nomina amministratore?

Secondo me sarebbe bene inserirlo ogni anno, in quanto l'assemblea potrebbe revocare l'amministratore nominando un altro, difficile ma non impossibile che questo avvenga, in questo caso l'amministratore se estraneo al condominio non potrebbe neppure impugnare la delibera dicendo che il punto revoca/nomina non eraina non era all'OdG

Per avere un minimo di giurisprudenza serviranno anni.

 

Attualmente le nuove sentenze, che non sono nemmeno al secondo grado, riferiscono una decadenza della carica, ma come detto serviranno anni per Essere certi.

E come sempre l'incertezza impera.

E sempre per aumentare l'incertezza, la legge dice che alla nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico l'amministratore deve comunicare i suoi dati personali e professionali. Se si deve prendere a riferimento la data di nomina, per la decorrenza della durata dell'incarico, che non sempre coincide con l'inizio della gestione condominiale (nella maggior parte dei casi 1/1-31/12),i dati personali e professionali non possono, ricorrendo quest'ipotesi essere comunicati all'inizio dell'anno o contestualmente alla convocazione dell'ordinaria, che avviene sempre entro il 30/06, ma in prossimità della scadenza dell'incarico. Sto farneticando?

Ma i dati personali e professionali nel caso da me prospettato, quando si devono comunicare, all'inizio dell'anno o al rinnovo dell'incarico se non coincide con la convocazione dell'ordinaria?

Di dottrine ce ne sono tante, a riguardo.

 

Fa testo soltanto l'orientamento, che al momento non c'è.

 

Se si parla soltanto di decadenza, ci saranno risposte in futuro.

 

Mentre, la legge prevede che l'amministratore debba comunicare tutti i dati elencati, qui la situazione cambia.

 

Primo: senza un dettaglio dei costi aggiornato anno per anno, l'amministratore non potrà chiedere nulla come compenso.

 

Secondo: senza indicare dove sono conservati i registri, impedendone quindi visione, si decade in toto.

 

Terzo: se non si gode dei requisiti minimi, descritti dal codice, quindi non si dichiara di possederli, si decade.

 

Ci sono tanti altri punti che tralascio.

Di dottrine ce ne sono tante, a riguardo.

 

Fa testo soltanto l'orientamento, che al momento non c'è.

 

Se si parla soltanto di decadenza, ci saranno risposte in futuro.

 

Mentre, la legge prevede che l'amministratore debba comunicare tutti i dati elencati, qui la situazione cambia.

 

Primo: senza un dettaglio dei costi aggiornato anno per anno, l'amministratore non potrà chiedere nulla come compenso.

 

Secondo: senza indicare dove sono conservati i registri, impedendone quindi visione, si decade in toto.

 

Terzo: se non si gode dei requisiti minimi, descritti dal codice, quindi non si dichiara di possederli, si decade.

 

Ci sono tanti altri punti che tralascio.

Tutto ciò che dici non è in discussione, semmai è il momento della comunicazione dei dati personali e professionali che è il punto sul quale ho dei dubbi, ogni inizio anno in prossimità dell' assemblea ordinaria, o se si deve prendere a riferimento la data della nomina avvenuta ad esempio a settembre piuttosto che a gennaio. Mi confermate che la durata dell'incarico decorre dalla data di nomina ed è da quella data che l'annualità decorre? E se è così la comunicazione dei dati personali e professionali in quale momento avviene? Spero di poter avere i vostri pareri.

l'incarico decorre dalla data di accettazione della nomina. Se l'amministratore viene revocato "in itinere" cioè prima della naturale scadenza, l'anno di gestione continua sino alla sua naturale scadenza (di solito nei regolamenti al 31/12).

Sarà compito dell'amministratore uscente predisporre il rendiconto sino alla data di revoca.

La comunicazione dei dati personali e professionali avviene "contestualmente all'accettazione" così come previsto dall'art. 1129 c.c. II comma

Pongo il quesito in modo differente: nomina il 10 settembre 2013, oltre che all'accettazione dell'incarico intervenuta qualche giorno dopo, sono stati consegnati in quella circostanza i dati personali e professionali. Quest 'ultima documentazione, andava nuovamente consegnata all'inizio del 2014 o allo scadere dell'annualità del mandato? Nel 2015 come regolarsi?

Nel forum si leggono pareri sempre discordanti circa il rinnovo del mandato all'amministratore oltre il secondo anno. Si è riusciti a fare chiarezza con un'unità d'interpretazione della norma o c'è sempre chi sostiene di dover inserire nella convocazione dell'assemblea ordinaria il punto all'ordine del giorno che prevede la nomina e chi invece pensa di omettere il punto se non è pervenuta richiesta di revoca da parte del condominio?

 

Salve,

 

l'art. 1129 al decimo comma recita che "l'incarico ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata".

 

Ora tale articolo va letto però insieme all'art. 1120 undicesimo comma dove si legge "la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea".

 

Questo significa che l'assemblea potrebbe togliere il mandato anche una settimana dopo la nomina.

Se leggessimo la sola norma del decimo comma potremmo pensare ad un tipo di vincolo 1+1 con non obbligo di indicare la revoca e nomina amministratore.

Essendo però presente anche l'undicesimo comma, e avendo sempre bene a mente i compiti di diligenza "pater familias" che l'Amministratore deve tenere nei confronti della compagine condominiale, ritengo che si debba inserire ogni anno l'Odg riguardo alla nomina.

Non valuto infatti corretto che ci si nasconda dietro la scusa " se vogliono possono chiedere loro che sia inserito all'Odg". Proprio perchè così come l'ordinamento tutela le posizioni contrattuali squilibrate tra contraente forte e debole, allo stesso modo si deve considerare che l'Amministratore è un soggetto che almeno in teoria ha maggiori conoscenze dei condomini e quindi sta in una posizione di forza, mentre i condomini spesso e volentieri non hanno una conoscenza completa delle norme e stanno in posizione debole. Sarà dunque compito dell'Amministratore proprio per la diligenza pater familias e per il rispetto delle norme sul mandato che gli impongono di svolgere sempre l'interesse del mandante (cioè dei condomini) che dovrà inserire ogni anno l'Odg " Revoca e Nomina Amministratore". Chi non agisce così, a mio parere, viola i suddetti principi.

 

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati anagrafici ect.. se l'incarico viene confermato, una volta messo all'Odg quanto scritto prima, non sarà necessario darne comunicazioni. A meno che non vi siano variazioni dei dati dell'Amministratore, ricordo che infatti tali dati non sono solo anagrafici, ma anche dei locali ect.. , e nel caso di variazioni dei condomini rispetto all'anno precedente e che quindi vanno informati.

 

Cordiali saluti.

L'undicesimo comma dove si legge "la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea" è sempre dell'art. 1129 e non del 1120, che riguarda le innovazioni. Secondo la tua interpretazione però non comprendo la novità apportata dalla riforma circa la nomina dell'amministratore. Perché qualcosa ritengo sia cambiata rispetto al passato.

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