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480819

Nomina e revoca amministratore - possono revocare l'amministratore e procedere con la nomina di un nuovo benchè tale voce non sia inserita

In un condominio l'amministratore inoltra l'avviso di convocazione per l'assemblea ordinaria.

All'ordine del giorno, manca la voce revoca / nomina amministratore (l'amministratore è stato "nominato" lo scorso anno 2014 dall'impresa edificatrice e non si capisce se tale nomina sia stata ratificata in sede assembleare dai condomini)

Durante l'assemblea, se tutti i partecipanti lo volessero, possono revocare l'amministratore e procedere con la nomina di un nuovo benchè tale voce non sia inserita all'ordine del giorno?

no se non c'è l'argomento al''odg (non so se valga l'unanimità dei presenti).

possono sempre però fare richiesta di nuova assemblea con la questione all'odg.

richiesta fatta all'amministratore da minimo 2 condòmini per 167 millesimi.

c'è l'obbligo di indirla entro 10 gg.

se non provvede potete indirla voi richiedenti.

@ 480819

 

Per confermare la nomina dell'amministratore effettuata dalla ditta di costruzioni non è necessario ratificarla, è sufficiente considerare questo amministratore come tale, ovvero p.es. pagare le quote quando vengono richieste da questa persona, andare alle assemblee ecc ecc

Se l'amministratore non ha predisposto all'OdG annuale la "revoca/riconferma/nomina amministratore", potete procedere ugualmente alla nomina e se nominerete un successore questa delibera sarà annullabile da parte dei condomini.

Grazie Tullio,

se non ho capito male, in sede assembleare, i condominio potrebbero decidere di approvare il Consuntivo per la gestione conclusa e prima di procedere con gli altri argomenti, potrebbero revocare la fiducia all'attuale amministratore e nomineranno il uccessore.

In questo caso, l'unico legittimato ad impugnare la delibera sarà il dissenziente o l'assente (se non ha delegato).

Corretto ?

Si esatto, chi può impugnare la delibera sono i condomini contrari, astenuti ed assenti.

Grazie Tullio,

se non ho capito male, in sede assembleare, i condominio potrebbero decidere di approvare il Consuntivo per la gestione conclusa e prima di procedere con gli altri argomenti, potrebbero revocare la fiducia all'attuale amministratore e nomineranno il uccessore.

In questo caso, l'unico legittimato ad impugnare la delibera sarà il dissenziente o l'assente (se non ha delegato).

Corretto ?

Il presupposto essenziale per la nomina del nuovo amministratore è essere sicuri di avere la maggioranza dei condomini che siano presenti in assemblea (fisicamente o per delega) e posseggano almeno 500 millesimi, mi permetto di nutrire qualche dubbio che la società costruttrice abbia venduto più della metà degli appartamenti, ma se così fosse il sistema più semplice ed afficace per deporlo è, a mio avviso, quello di far svolgere l'assemblea normalmente e già dal giorno dopo la stessa inviare una richiesta di convocazione con un solo punto all'ordine del giorno (revoca e nuova nomina amministratore), essa dovrà essere firmata da almeno 2 condomini che possiedano 166,66 millesimi, tutto ciò ammesso che abbiate i "numeri" per farlo

Buonasera a tutti,

faccio l' avvocato del diavolo e pongo un quesito su un' esperienza che mi è già capitata.

E se si trattasse un condominio Nexity o similari ( cioè, per spiegarci meglio, il famoso "rent to buy"/affitto-riscatto ) dove i condomini sono vincolati da contratto per 3 o 5 anni e che sono condomini solo virtualmente, ma in realtà sono dei locatari a tempo determinato ?

Buonasera a tutti,

faccio l' avvocato del diavolo e pongo un quesito su un' esperienza che mi è già capitata.

E se si trattasse un condominio Nexity o similari ( cioè, per spiegarci meglio, il famoso "rent to buy"/affitto-riscatto ) dove i condomini sono vincolati da contratto per 3 o 5 anni e che sono condomini solo virtualmente, ma in realtà sono dei locatari a tempo determinato ?

Il condòmino (o partecipante al condominio) è il proprietario di una porzione immobiliare sita in un edificio in condominio. Il diritto di proprietà deve risultare da un titolo (contratto di acquisto, donazione etc.) che deve essere regolarmente registrato e trascritto, sì da poter essere opposto ai terzi. La dottrina (TERZAGO) ha precisato che al fine della qualificazione di un soggetto quale condòmino «non rileva tanto l’esistenza di un atto pubblico di trasferimento della proprietà frazionata di una parte dell’edificio condominiale — questione che può riguardare, se mai, il problema dell’opponibilità della qualità di condòmino nei confronti dei terzi — quanto l’esistenza di un negozio effettivamente traslativo di tale diritto, anche se concluso per mezzo di semplice scrittura privata».

La qualità di condòmino è rivestita anche dall’originario proprietario dell’immobile, qualora egli, successivamente al frazionamento dell’edificio ed alla vendita delle unità immobiliari, si sia riservato la proprietà di porzioni dell’edificio stesso.

Va altresì sottolineato che condòmino è non solo colui il quale sia proprietario di una o più unità immobiliari, ma anche, ad esempio, il proprietario del solo lastrico solare o del cortile Cass. 21-5-1960, n. 1300), o anche di un box, di unacantina o di una soffitta (TAMBORRINO).

Non possono, invece, considerarsi condòmini il mero possessore dell’unità immobiliare, l’usufruttuario o l’inquilino, né tantomeno chi si comporti come condòmino, ma non possa vantare alcun titolo di proprietà (c.d. condòmino apparente). A proposito del condòmino apparente, va tuttavia sottolineato che egli risponde dell’affidamento ingenerato nell’amministratore senza che possa invocare, a proprio favore, la difformità tra la situazione di fatto e quella di diritto: così, ad esempio, egli non può opporsi all’ingiunzione di pagamento notificatagli dal condominio perché, in base ai principi generali in materia di responsabilità, colui il quale abbia tenuto un comportamento tale da dare causa ad una situazione di apparenza giuridica è assoggettato, nei confronti di chi senza colpa abbia fatto ragionevole affidamento sulla stessa, alle conseguenze che ne derivano.

Mi trovi perfettamente d' accordo e il tuo riferimento non fa una grinza.

Purtroppo, però, è moooooolto difficile farlo a capire a un cliente di tale tipologia di immobili, poiché sono, consentimi il paragone un po' estremo, "ibridi" cioè né carne né pesce, poiché simili costruttori li tengono in una sorta di limbo. Li trattano a tutti gli effetti come Condòmini facendoli partecipare a assemblee, presentano riparti preventivi e consuntivi da sottoporre al voto come dei veri condomini ma, in realtà, la loro posizione è ben diversa.

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