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Marino1216

Nomina amministratore senza quorum - cosa vuol dire?

Buongiorno,

ho ricevuto il verbale dell'assemblea del mio condominio ed il punto nomina amministratore recita: "in carenza di quorum deliberativo lo studio xxx viene confermato in carenza di quorum deliberativo sulle presenze prorogatio solo per l'ordinaria amministrazione per l'esercizio 2013-2014".

Cosa vuol dire?

Grazie a chi risponderà

Atribuzioni dell'amministratore uscente fino alla sua sostituzione con la nomina di altro amministratore(07/12/2010)Corte di Cassazione, Sezione 2 civile , Sentenza 18 marzo 2010, n. 6555

 

Là dove, nei condominii composti di almeno cinque (con la riforma cinque è sostituito da nove ) condomini, l'amministratore assume la qualità di organo stabile e necessario, anche quando sia scaduto, dimissionario o non rinnovato nell'incarico, continua a svolgere ad interim le sue funzioni, salvo che sia stato revocato per giusta causa, finchè l'assemblea o l'autorità giudiziaria non ne nomini un altro al suo posto: e ciò non per l'ultrattività dell'investitura prodotta dal precedente atto di nomina, ma per l'esigenza di assicurare la continuità della funzione assicurata dall'organo.

 

 

CondominioWeb.com

Inoltre l'amministratore conserva pieni poteri;

 

L'amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all’art. 1129 c.civile, conserva in proroga i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio e può continuare ad esercitarli fino a che non sia sostituito con un altro amministratore; (Cass. n. 7256/86)

Buongiorno,

ho ricevuto il verbale dell'assemblea del mio condominio ed il punto nomina amministratore recita: "in carenza di quorum deliberativo lo studio xxx viene confermato in carenza di quorum deliberativo sulle presenze prorogatio solo per l'ordinaria amministrazione per l'esercizio 2013-2014".

Cosa vuol dire?

Grazie a chi risponderà

Significa, a mio avviso, che si sono attribuiti il diritto di rimanere in carica (in proprogatio), sino al 31.12.2014. Ammesso sia stato scritto così, c'è un contrasto tra i termini "confermato" e "prorogatio".

 

A parte la strana indicazione tipo 2013-2014, almeno hanno avuto la correttezza di informarvi della loro interpretazione, che peraltro non mi pare ravvisabile su nessun articolo del codice civile. In caso non siate dello stesso parere, informateli in congruo numero e per iscritto che volete una nuova assemblea con la nomina all'odg. Meglio ancora se la richiedete proprio ai sensi dell'art.66 d.a.c.c.

 

In teoria, se l'amm.re si ritenesse confermato, credesse sino in fondo alla sua teoria e trovasse un legale dello stesso avviso, potrebbe chiedervi anche in giudizio il compenso sino a fine anno. Ovviamente, non è detto che il giudice glielo riconosca.

 

Potevate far mettere a verbale quale seguito volevate dare alla mancata nomina/conferma.

 

Era solo la mia opinione e non un parere qualificato.

.... Potevate far mettere a verbale quale seguito volevate dare alla mancata nomina/conferma.
Condivido, in quanto i condomini normalmente non sono a conoscenza delle norme ed alle volte non sanno che fare, e ahi me si affidano all'unica persona che in quel momento dovrebbe conoscere le regole, ovvero l'amministratore presente, il quale dovrebbe, e ripeto dovrebbe consigliare per il meglio, ma lo farà?

 

p.s. Non me ne vogliano gli amministratori che conosco in questo forum come ottimi consiglieri ai condomini, questo sia ben chiaro

Buongiorno,

ho ricevuto il verbale dell'assemblea del mio condominio ed il punto nomina amministratore recita: "in carenza di quorum deliberativo lo studio xxx viene confermato in carenza di quorum deliberativo sulle presenze prorogatio solo per l'ordinaria amministrazione per l'esercizio 2013-2014".

Cosa vuol dire?

Grazie a chi risponderà

vuol dire che non c'e' stata nessuna conferma .

resta in carica ma non e' confermato .

vuol dire che non c'e' stata nessuna conferma .

resta in carica ma non e' confermato .

Infatti :thumbup:

Il condominio non può rimanere senza amministratore 🙂

vuol dire che non c'e' stata nessuna conferma .

resta in carica ma non e' confermato .

No.

Se leggi meglio il post d'apertura c'è scritto "in carenza di quorum deliberativo lo studio xxx viene confermato..".

 

E mi sembra una discussione inutile, visto che fino a prova contraria il verbale l'ha dettato il presidente e sicuramente riletto all'assemblea. Se è scritto così è una conferma che puoi solo impugnare, se nei termini.

era solo per chiarire che non c'e' stata una conferma (ossia una votazione che conferma l'incarico) ma che comunque "resta in carica". ovvero non ottiene la fiducia ma resta in carica fino a che si provvedera' a sua conferma o nomina di un nuovo amministratore .

 

direi che e' piu' consono il termine "prorogato nell'incarico " che "confermato ".

era solo per chiarire che non c'e' stata una conferma (ossia una votazione che conferma l'incarico) ma che comunque "resta in carica". ovvero non ottiene la fiducia ma resta in carica fino a che si provvedera' a sua conferma o nomina di un nuovo amministratore .

Se il verbale è quello riportato, la conferma c'è stata.

 

Il problema è solo che se il verbale è quello, riportato in maniera fedele, è scritto male e in maniera confusa, ma in ogni caso non è detto che il seguito che citi tu sia lo stesso che ha in testa l'amm.re. Dipende anche se ci sono delle parentesi tra "Viene confermato" e "prorogatio". Se già venivano da una prorogatio, allora sì, potrebbe dire che hanno confermato la prorogatio.

 

Da quel verbale non si capisce nulla, non so come fai a vederci tutti quei risvolti.

Secondo me il verbale è chiaro: in maniera subdola (ma non troppo) l'amministratore in questione si è arrogato il diritto di amministrare (dietro compenso, ovviamente) per tutto l'anno. Male hanno fatto i condomini a non pretendere che venisse fissata altra assemblea, nella quale votare, sperando in una più ampia partecipazione, la nomina dell'amministratore.

Secondo me il verbale è chiaro: in maniera subdola (ma non troppo) l'amministratore in questione si è arrogato il diritto di amministrare (dietro compenso, ovviamente) per tutto l'anno. Male hanno fatto i condomini a non pretendere che venisse fissata altra assemblea, nella quale votare, sperando in una più ampia partecipazione, la nomina dell'amministratore.

Ergo, Peppe64, amministrare peer tutto l'anno si chiama conferma.

 

L'unica cosa da cui dissento da michylino è la chiarezza del verbale. A mio avviso è del tutto inesistente, proprio da un punto di vista grammaticale e logico. Inoltre, non sai se il verbale l'abbia dettato e ideato l'amministratore. Che ora l'assemblea debba chiedere lumi all'amm.re è pure un controsenso. Casomai dovrebbe essere il contrario. Se lui le desse, bè a quel punto qualcuno potrebbe dubitare che il verbale l'abbia effettivamente ideato il presidente.

 

Poi, ripeto, quello che si può fare dipende da quello che vogliono (e volevano), patrini e gli altri e di quanta voglia, tempo e soldi hanno da investirci.

Sinceramente non vedo nessun problema, il condominio non può rimanere senza amministratore se non c'è stata riconferma, non ci sono dimissioni e non c'è nomina di un successore, rimarrà in carica l'amministratore che c'era prima, fino a quando? Fino alla prossima assemblea dove ci sarà l'argomento "riconferma, revoca, (o dimissioni da parte dell'amministratore) e nomina".

Il problema che ora si pone, quando ci sarà questa assemblea? Certo l'amministratore probabilmente non avrà nessuna fretta e non la convocherà perchè nessuna norma lo prevede e lo obbliga e cercherà (probabile) di rimandare l'appuntamento alla prossima assemblea annuale, per cui saranno i condomini, se lo desiderano chiederlo a norma dell'art. 66 Dacc, ed avendo i numeri potranno sostituire l'amministratore con uno di loro gradimento, ma se ciò non si verificherà, si ripeterà la situazione, salvo il fatto che qualcuno non desideri adire al Giudice, ma in questo caso direi proprio per inerzia dei condomini che non trovano il modo ne maggioranza per nominare un successore e non per colpa dell'amministratore che espleta nonostante tutto il suo ruolo.

Parlo da condomino che ha vissuto per anni un amministratore in proroga ma nessuna assemblea lo riconfermava e nessuna assemblea nominava un successore, e questo forte perchè l'assemblea non nominava il successore continuava imperterrito a gestire il condominio, le cose a quanto pare non sono cambiate di una virgola.

Sinceramente non vedo nessun problema, il condominio non può rimanere senza amministratore se non c'è stata riconferma, non ci sono dimissioni e non c'è nomina di un successore, rimarrà in carica l'amministratore che c'era prima, fino a quando? Fino alla prossima assemblea dove ci sarà l'argomento "riconferma, revoca, (o dimissioni da parte dell'amministratore) e nomina".

Il problema che ora si pone, quando ci sarà questa assemblea? Certo l'amministratore probabilmente non avrà nessuna fretta e non la convocherà perchè nessuna norma lo prevede e lo obbliga e cercherà (probabile) di rimandare l'appuntamento alla prossima assemblea annuale, per cui saranno i condomini, se lo desiderano chiederlo a norma dell'art. 66 Dacc, ed avendo i numeri potranno sostituire l'amministratore con uno di loro gradimento, ma se ciò non si verificherà, si ripeterà la situazione, salvo il fatto che qualcuno non desideri adire al Giudice, ma in questo caso direi proprio per inerzia dei condomini che non trovano il modo ne maggioranza per nominare un successore e non per colpa dell'amministratore che espleta nonostante tutto il suo ruolo.

Per l'ennesima volta: il problema è che se l'amm.re la ritiene conferma ma il condominio no e chiede la straordinaria ex 66 prima del 31.12.2014, l'amm.re può sentirsi legittimato a chiedere il compenso sino a fine anno e ne può nascere un contenzioso legale.

 

Cosa scritta e riscritta.

Per l'ennesima volta: il problema è che se l'amm.re la ritiene conferma ma il condominio no e chiede la straordinaria ex 66 prima del 31.12.2014, l'amm.re può sentirsi legittimato a chiedere il compenso sino a fine anno e ne può nascere un contenzioso legale.

 

Cosa scritta e riscritta.

Ma i condomini devono chiedere l'assemblea straordinaria (se lo vogliono), l'ho detto
per cui saranno i condomini, se lo desiderano chiederlo a norma dell'art. 66 Dacc, ed avendo i numeri potranno sostituire l'amministratore con uno di loro gradimento.

...

salvo il fatto che qualcuno non desideri adire al Giudice

Oppure non leggi e parti a spada tratta?

 

Condomini diamoci una svegliata per favore, se non desideriamo un amministratore non riconfermato che ci amministri a vita!

Ma i condomini devono chiedere l'assemblea straordinaria, l'ho dettoOppure non leggi e parti a spada tratta?

Forse non hai di meglio da fare.

 

Ti saluto.

Allora perchè insisti sul Forum, agisci, ribellati, impugna, rivolgiti al Giudice, hai altre e molte strade da percorrere

Come vedi io rispetto la tua opinione, ma almeno tu fai altrettanto 🙂

Allora perchè insisti sul Forum, agisci, ribellati, impugna, rivolgiti al Giudice, hai altre e molte strade da percorrere

Come vedi io rispetto la tua opinione, ma almeno tu fai altrettanto 🙂

Patrini, per quella strana verbalizzazione i lumi li devi chiedere al presidente dell'assemblea, visto che anche lui ha firmato il verbale.

Concordo con Efisio per lo spazio temporale (e relativo compenso) conferito all'incarico: una gestione completa.

Concordo con Realex53 e Tuxx per i poteri da assolvere in prorogatio: tutti, e non solo l'ordinaria amministrazione se pur così verbalizzato.

Saluti 🙂

Dubito tu non abbia capito.

Nel post 13 dicevi di non vedere problemi qualora rimanga lo stesso amm.re.

Nel 14 ti scrivo che il problema è se ritenga di essere stato implicitamente confermato, in quanto può richiedere il compenso sino a fine anno, cosa che invece non può in prorogatio.

 

Ignori e glissi completamente in merito a ciò nel post successivo, accennando alla richiesta della straordinaria come se prorogatio e conferma fossero la stessa cosa.

Infatti, se non c'è nomina, ne dimissioni ne revoca rimane lo stesso amministratore, lo ripeto, fino a quando? Fino a nomina di uno nuovo o riconferma dello stesso, quello che rimane in carica non è in prorogatio (non lo dico io per la prima volta in questo Forum, perchè altri mi hanno preceduto, leggiti gli argomenti simili), chiamalo come desideri anche prorogatio, a me non cambia assolutamente nulla, ma l'amministratore rimane in carica con pieni poteri, e se lui non convoca un'assemblea con l'argomento "riconferma/revoca/nomina/dimissioni amministratore" (visto che di solito non ha intenzione di mollare il posto alle stesse condizioni precedenti) il motivo l'ho già spiegato, sta ai condomini incapaci di trovare una maggioranza (non è colpa dell'amministratore se non c'arrivano) organizzarsi o per riconfermarlo, revocarlo, nominare un altro, lui se ne starà bello beato ad amministrare il suo condominio di indecisi. Ma sarà la Giurisprudenza a dire cosa succederà, in quanto fino ad ora, se non erro, il caso non è stato ancora trattato

Oppure uno solo come ti ho detto adire al Giudice (così avremo almeno una pronuncia), ma non per colpa dell'amministratore, per colpa dell'assemblea che non raggiunge una maggioranza. Sarà in Giudice allora a decidere, e non è detto che rinnovi la carica allo stesso amministratore.

 

Ma visto che i Giudici, a quanto pare non hanno ancora trattato questo argomento, parlo di proroga o rinnovo, o riconferma ti invito a leggere questo commento dell'Anaci Milano;

 

In attesa che pervengano illuminanti chiarimenti giurisprudenziali, che sopperiscano alla sibillina tecnica

legislativa, possono essere formulate alcune considerazioni che spiegano validità in ognuna delle due ipotesi

sopra delineate.

Anzi tutto, trattandosi di un contratto di durata, il mandato ad amministrare rinnovatosi nel tempo prosegue

alle stesse condizioni inizialmente stabilite.

Tal è la medesima situazione che, sino ad oggi, già si verificava nel regime di prorogatio imperii.

Tuttavia, il legislatore ha annoverato all’interno del ben nutrito corpo di futuri obblighi, doveri e responsabilità

gravanti sull’amministratore quello di specificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per

l'attivita' svolta.

Ebbene: tale dovere, prescritto dal quattordicesimo comma dell’art. 1129 cod. civ., è previsto non solo all’atto

dell’accettazione della (prima) nomina dell’Amministratore – come sarebbe parso lecito attendersi, quale

conseguenza del meccanismo di rinnovo automatico delineato dallo stesso legislatore – ma anche in occasione

di ogni successivo rinnovo.

La riforma ha riconnesso all’omissione da parte dell’Amministratore dell’obbligo di attendere a tale

adempimento una sanzione assai grave e, cioè, la nullità della nomina stessa.

Tutto l'articolo completo lo trovi;

 

 

E se casualmente si prende atto dell'ultima frase (quella in grassetto) ed i Giudici confermeranno questa tendenza, i condomini dovranno obbligatoriamente adottare una decisione e trovare una maggioranza, perchè si sa che il condominio superiore ad otto condomini deve avere l'amministratore oppure una persona con analoghe funzioni.

Comunque attendiamo le pronunce.

Infatti, se non c'è nomina, ne dimissioni ne revoca rimane lo stesso amministratore, lo ripeto, fino a quando? Fino a nomina di uno nuovo o riconferma dello stesso, quello che rimane in carica non è in prorogatio (non lo dico io per la prima volta in questo Forum, perchè altri mi hanno preceduto, leggiti gli argomenti simili), chiamalo come desideri anche prorogatio, a me non cambia assolutamente nulla, ma l'amministratore rimane in carica con pieni poteri, e se lui non convoca un'assemblea con l'argomento "riconferma/revoca/nomina/dimissioni amministratore" (visto che di solito non ha intenzione di mollare il posto alle stesse condizioni precedenti) il motivo l'ho già spiegato, sta ai condomini incapaci di trovare una maggioranza (non è colpa dell'amministratore se non c'arrivano) organizzarsi o per riconfermarlo, revocarlo, nominare un altro, lui se ne starà bello beato ad amministrare il suo condominio di indecisi. Ma sarà la Giurisprudenza a dire cosa succederà, in quanto fino ad ora, se non erro, il caso non è stato ancora trattato

Oppure uno solo come ti ho detto adire al Giudice (così avremo almeno una pronuncia), ma non per colpa dell'amministratore, per colpa dell'assemblea che non raggiunge una maggioranza. Sarà in Giudice allora a decidere, e non è detto che rinnovi la carica allo stesso amministratore.

 

Ma visto che i Giudici, a quanto pare non hanno ancora trattato questo argomento, parlo di proroga o rinnovo, o riconferma ti invito a leggere questo commento dell'Anaci Milano;

 

In attesa che pervengano illuminanti chiarimenti giurisprudenziali, che sopperiscano alla sibillina tecnica

legislativa, possono essere formulate alcune considerazioni che spiegano validità in ognuna delle due ipotesi

sopra delineate.

Anzi tutto, trattandosi di un contratto di durata, il mandato ad amministrare rinnovatosi nel tempo prosegue

alle stesse condizioni inizialmente stabilite.

Tal è la medesima situazione che, sino ad oggi, già si verificava nel regime di prorogatio imperii.

Tuttavia, il legislatore ha annoverato all’interno del ben nutrito corpo di futuri obblighi, doveri e responsabilità

gravanti sull’amministratore quello di specificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per

l'attivita' svolta.

Ebbene: tale dovere, prescritto dal quattordicesimo comma dell’art. 1129 cod. civ., è previsto non solo all’atto

dell’accettazione della (prima) nomina dell’Amministratore – come sarebbe parso lecito attendersi, quale

conseguenza del meccanismo di rinnovo automatico delineato dallo stesso legislatore – ma anche in occasione

di ogni successivo rinnovo.

La riforma ha riconnesso all’omissione da parte dell’Amministratore dell’obbligo di attendere a tale

adempimento una sanzione assai grave e, cioè, la nullità della nomina stessa.

Tutto l'articolo completo lo trovi;

 

 

E se casualmente si prende atto dell'ultima frase (quella in grassetto) ed i Giudici confermeranno questa tendenza, i condomini dovranno obbligatoriamente adottare una decisione e trovare una maggioranza, perchè si sa che il condominio superiore ad otto condomini deve avere l'amministratore oppure una persona con analoghe funzioni.

Comunque attendiamo le pronunce.

Alla luce di quello che che hai scritto mi pare tu abbia nettamente confermato quello che ho scritto nel post #14.

Alla luce di quello che che hai scritto mi pare tu abbia nettamente confermato quello che ho scritto nel post #14.
se era lo stesso principio allora perchè mi contestavi?

Comunque ho confermato quello che avevo detto al mess. nr. 17 (1° riga), e che tu hai contestato al mess. nr. 18.

E non si tratta di prorogatio lo si dice anche qui;

“Si intende rinnovato” non può che significare dunque che in mancanza di espressa richiesta di revoca, l’amministratore prosegue nel suo incarico, di anno in anno, rendendosi esplicito per legge quello che prima era il frutto di una elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in merito alla “prorogatio”. Oggi l’amministratore non è più in prorogatio, perché in mancanza di espressa (mi verrebbe da dire per analogia con altri contratti “disdetta”) richiesta di revoca, il suo incarico si rinnova direttamente per un altro anno e così all’infinito...http://www.anaciroma.it/riforma-condominio/leggi-news/496/durata-incarico-amministratore.html

Proprio il principio che affermavo io (in altro topic), la prorogatio imperi non è più prevista ed in carenza di riconferma rimane in carica alle stesse condizioni precedenti, perchè il contratto tra i due (amministratore - condominio) non può essere azzerato unilateralmente e proprio per carenza deliberativa da parte dei condomini incapaci di confermare, revocare e/o nominare un successore.

Alla luce di quello che che hai scritto mi pare tu abbia nettamente confermato quello che ho scritto nel post #14.
Alla luce di quello che che hai scritto mi pare tu abbia nettamente confermato quello che ho scritto nel post #14.
Aggiungo quanto di più attuale giunto oggi nelle news;

 

L'amministratore in proroga e le novità previste dalla riforma del condominio. La riforma della disciplina del condominio attuata dalla legge n. 220 del 2012 è intervenuta anche sulla disciplina della fine dell'incarico dell'amministratore condominiale disponendo la durata annuale dello stesso ed il rinnovo automatico, per la stessa durata, alla prima scadenza.( vedasi sulla riforma del condominio: GIORGETTI M., Il condominio: cosa cambia, Il civilista, 2012; REZZONICO S., TUCCI G., La nuova guida per amministratori e condomini, Le Guide di Consulente Immobiliare,dicembre 2012).

Dunque in base alla nuova disciplina l'incarico si intende rinnovato alla fine del primo anno, salvo che l'assemblea disponga diversamente; ....

https://www.condominioweb.com/la-revoca-dellamministratore-oltre-che-dallassemblea-puo-essere-disposta-anche-dallautorita-giudiziaria.2036

L'art. 1129 riformato dalla 220/2012 così recita: L'incarico di amministratore dura un anno e si intende rinnovato per egual durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

"Si intende rinnovato” non può che significare dunque che in mancanza di espressa richiesta di revoca, l’amministratore prosegue nel suo incarico, di anno in anno, rendendosi esplicito per legge quello che prima era il frutto di una elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in merito alla “prorogatio”. Oggi l’amministratore non è più in prorogatio, perché in mancanza di espressa (mi verrebbe da dire per analogia con altri contratti “disdetta”) richiesta di revoca, il suo incarico si rinnova direttamente per un altro anno e così all’infinito. Per espressa previsione della legge. Questo è un principio di carattere generale del nostro ordinamento per cui “nei contratti di durata ove può essere stabilito il termine finale la continuazione del rapporto al di là di quel momento opera la rinnovazione tacita del contratto che si converte in contratto a tempo indeterminato.

L'art. 1129 riformato dalla 220/2012 così recita: L'incarico di amministratore dura un anno e si intende rinnovato per egual durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

"Si intende rinnovato” non può che significare dunque che in mancanza di espressa richiesta di revoca, l’amministratore prosegue nel suo incarico, di anno in anno, rendendosi esplicito per legge quello che prima era il frutto di una elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in merito alla “prorogatio”. Oggi l’amministratore non è più in prorogatio, perché in mancanza di espressa (mi verrebbe da dire per analogia con altri contratti “disdetta”) richiesta di revoca, il suo incarico si rinnova direttamente per un altro anno e così all’infinito. Per espressa previsione della legge. Questo è un principio di carattere generale del nostro ordinamento per cui “nei contratti di durata ove può essere stabilito il termine finale la continuazione del rapporto al di là di quel momento opera la rinnovazione tacita del contratto che si converte in contratto a tempo indeterminato.

Maddai!! E' fantastico!!

 

Solo che a casa mia si chiamavano "elucubrazioni", visto che non sta scritto da nessuna parte.

 

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

 

Art. 12 Interpretazione della legge

 

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

 

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

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Purtroppo per te e per gli altri c'è scritto "fatto palese" e non "dedotto" (da uno o più forumisti).

 

E per concludere ricordo che sempre sul nostro amato forum c'è anche dell'altro, che ti/vi consiglio di leggere.

 

https://www.condominioweb.com/perche-lincarico-dellamministratore-ha-durata-annuale-e-non-biennale-come-dicono-in.1658

 

Ringrazio per la pubblicazione del link sulla decisione in VG del Trib.Ord.CT, che non fa che avvalorare la tesi dell'inesistenza dell'automatismo: ovvero non è revoca bensì nomina giudiziale, poichè in carica non c'è nessuno e nemmeno sulla scorta del famoso automatismo.

 

Testuali parole:"..... il ricorrente avrebbe potuto chiedere invece al Tribunale la nomina di un nuovo amministratore dimostrando che l'assemblea non aveva saputo provvedere in tal senso."

 

https://www.condominioweb.com/la-revoca-dellamministratore-oltre-che-dallassemblea-puo-essere-disposta-anche-dallautorita-giudiziaria.2036"..https://www.condominioweb.com/la-revoca-dellamministratore-oltre-che-dallassemblea-puo-essere-disposta-anche-dallautorita-giudiziaria.2036

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