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Attaccante

Nomina Amministratore - a) è vero quanto asserito dall'Amministratore esterno?

Gradirei avere una risposta articolata ed esautiva, come siete abituati a fornire su questo forum sul seguente argomento che mi è capitato.

 

All'ordine del giorno vi era fra l'altro Nomina nuovo amministratore.

 

Premetto che l'amministratore in carica è un avvocato esterno. I condomini volevano nominare me per risparmiare compensi che al giorno d'oggi sono onerosi per chiunque.

 

Ebbene l'amministratore uscente ha detto che per la nomina non valevano i miei millessimi, da premettere che sono anche propietario nello stabile mentre lui no, per cui non ho raggiunto la maggioranza prevista e lui è rimasto amministratore in regime di prorogatio.

 

Mi domando e vorrei sapere:

a) è vero quanto asserito dall'amministratore esterno?

b) se cio fosse vero io sarei svantaggiato rispetto ad un estero in quanto mentre per lui la base e di 1000 millesimi per me decutando la mia quota si riduce a 821 millesimi.

 

Lui ha molte piu probabilità di me pur essendo io proprietario e volendo svolgere mansioni di amministratore a titolo gratuito.

 

Ma è possibile tutto?

 

Ringrazio in anticipo

 

Mario Pastore

Ma scusa se tutti i condomini votano per te ed in assemblea si raggiungono millesimi 820 senza conteggiare i tuoi che giustamente non devono essere conteggiati, tu sei il nuovo amministratore.

E l'avvocato deve fare le valigie.

Ciao

Secondo questa Sentenza l'amministratore ha ragione perchè saresti in conflitto d'interesse, attendi altre opinioni;

 

In tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali, l'esistenza di un conflitto di interessi , reale o potenziale, tra il singolo condomino titolare del diritto di voto e il condominio stesso comporta l'esclusione, dal calcolo dei millesimi, delle relative carature attribuite al condomino confliggente, così estensivamente interpretata la norma dettata in tema di società per azioni, dall'art. 2373 c.c. (che inibisce il diritto di voto al socio in conflitto di interesse con la società), (Cassazione civile, sez. II, 22 luglio 2002 , n. 10683)

Caro Ale, grazie anzitutto per la risposta. Forse sono stato poco chiaro. Volevo dire lui ha una potenziale base di 1000 millesimi per poter raggiungere i 501 io invece una potenziale base di 821. Siccome non tutti i condomi sono sempre presenti è ovvio che lui , secondo me, contando anche i favorevoli a lui è avvantaggiato. Mi sembra cmq una disparità. Poi non so se l'interpretazione di quella norma sia sempre valida. Ditemi voi. Spero di essere stato piu preciso. Grazie

 

Mario Pastore

Seguendo il criterio della Sentenza precedente, lui (l'avvocato/amministratore) essendo esterno non vota per la nomina (o riconferma) dell'amministratore (se stesso) votano tutti i condomini (se tutti presenti 1000/1000), tu essendo parte interessata votando per te stesso sei in conflitto di interessi, ed è meglio che ti astieni durante la votazione (1000 meno i tuoi mlm), saranno gli altri a nominarti con i 500 mlm necessari (+ le teste), comunque non doveva essere l'amministratore a eccepire l'anormalità, bensì il Presidente d'assemblea.

Modificato Da - Paolino Pao il 08 Ott 2010 08:22:31

se non vale per il presidente del consiglio il conflitto di interessi ..perchè deve valere x te!!! la legge nn è uguale per tutti ... a me sembra di averlo letto da qualche parte ciao in bocca al lupo

Ciao attaccante, dopo che ti sei spiegato un pò meglio vale quanto detto da Paolino.

Ciao

L'amministratore non può sostituirsi al giudice.

Quella postata da Paolino è una sentenza ma al momento nessuna legge vieta al condòmino il diritto di votare per se stesso.

 

Secondo me andava messo a verbale la nomina con nomi e millesimi.

Poi chi ne avesse avuto interesse avrebbe potuto impugnare la delibera ed aspettare un'altra sentenza.

(Semmai il condòmino dovesse essere escluso dalla votazione si creerebbe un condominio parziale e dovrebbe essere escluso anche dal computo delle maggioranze per cui per eleggere lui la metà dell'edificio diventerebbe 410,5/821esimi e non 500/1000... forse con 410,5/821 il condòmino sarebbe stato eletto ugualmente)

Scritto da Leonardo53 il 09 Ott 2010 - 08:49:52: L'amministratore non può sostituirsi al giudice.

Quella postata da Paolino è una sentenza ma al momento nessuna legge vieta al condòmino il diritto di votare per se stesso.

Sono d'accordo, infatti nel mio precedente messaggio avevo scritto che non doveva essere l'amministratore a eccepire l'anormalità, bensì il Presidente d'assemblea.

O giustamente come tu dici su ricorso di uno o più condomini

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