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Emilio M

Modalità di voto ai sensi dell'art. 1136 c.c.

A sensi dell'art. 1136 c.c., sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio..

 

Questo vuol dire che il voto è valido se sono presenti e partecipano al voto 500 millesimi e la metà piu uno delle teste (diciamo 6 su 10).

La norma dice che è necessario che tale maggioranza si costituisca e non che sia concorde unanimamente a favore della nomina di un singolo amministratore giusto?

 

Fin qui è chiaro, ammesso che le maggioranze di cui sopra ci siano, e vi siano più candidati amministratori ad esempio 4, A,B,C,D e l condomini si dividano votando per

A 200 mm 3 teste

B 150 mm 1 testa

C 100 mm 1 testa

D 50 mm 1 testa

 

La delibera dovrebbe essere valida giusto? ed A dovrebbe essere il nuovo amministratore.

Confermate?

In quel modo nessuno dei canditati è stato nominato amministratore.

Per la nomina dell'amministratore il quorum necessario è della maggioranza delle teste presenti in assemblea e rappresentanti almeno 500 millesimi.

Per cui se sono presenti tanti condomini da arrivare a 500 millesimi o poco più, garantendo anche il quorum costitutivo (6 su dieci lo è in 2° conv.), sarà necessario per la nomina che tutti votino lo stesso candidato, questo è difficile se ci sono più candidati, ma con un buon accordo o scelta del candidato che sembra il più adatto prima della votazione vera e propria, si può fare.

Perdonami ma è una tua interpretazione? La norma parla di maggioranza che rappresenti i 500 millesimi e metà delle teste piu uno. Non dice però che queste debbano unanimamente votare lo stesso candidato. Bisogna comprendere se siamo in presenza di una delibera valida o meno.

Non è una mia interpretazione, lo dice l'art. 1136 cc;

 

4° comma - Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore ..... devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

2° comma - Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

...Questo vuol dire che il voto è valido se sono presenti e partecipano al voto 500 millesimi e la metà piu uno delle teste (diciamo 6 su 10).

La norma dice che è necessario che tale maggioranza si costituisca e non che sia concorde unanimamente a favore della nomina di un singolo amministratore giusto?

SBAGLIATO.

Devi fare distinzione tra

- prima e seconda convocazione

- quorum costitutivo e quorum deliberativo

 

In prima convocazione è vero che il quorum DELIBERATIVO è dato dalla maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, ma per poter deliberare occorre che siano presenti tanti condomini che rappresentino i due terzi (666,67 millesimi) del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio (la metà + 1 dei condòmini).

 

 

ammesso che le maggioranze di cui sopra ci siano, e vi siano più candidati amministratori ad esempio 4, A,B,C,D e l condomini si dividano votando per

A 200 mm 3 teste

B 150 mm 1 testa

C 100 mm 1 testa

D 50 mm 1 testa

La delibera dovrebbe essere valida giusto? ed A dovrebbe essere il nuovo amministratore.

Confermate?

SBAGLIATO

Che si tratti di prima o seconda convocazione per la nomina dell'amministratore occorre sempre il voto FAVOREVOLE della maggioranza degli intervenuti ed occorrono SEMPRE almeno 500 millesimi FAVOREVOLI.

Se nessuno raccoglie almeno 500 millesimi, nessuno è nominato.

Perdonatemi ma a me sembra che il 4° comma sia una Vostra Interpretazione. "devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo."

Tra l'altro la corretta narrazione è questa: "devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio."

 

Non narra Voti "favorevoli", ma va inteso in quanto a voti "validi" ossia favorevoli o contrari.

La maggioranza a mio avviso è intesa in quanto a partecipazione e validità della delibera,

cioè la norma dice che mentre in seconda convocazione è ammesso una riduzione del quorum ad 1/3, ciò non vale per la nomina dell'amministratore che vanno sempre approvate ai sensi del 2° comma: -" Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio." non vi è scritto da nessuna parte che questi voti debbano essere totalmente favorevoli ad un soggetto oppure ad un altro. A nessuno è mai capitato un caso simile in concreto?

Non è una nostra interpretazione personale, perchè anche la Cassazione sostiene da tempo tale assunto;

 

Nomina amministratore 2° (4°) comma art. 1136 cc

Per le deliberazioni dell'assemblea in seconda convocazione concernenti le materie indicate dall'art. 1136, quarto comma, c.c., tra le quali la nomina dell'amministratore, il richiamo alle maggioranze stabilite dall'art. 1136, secondo comma, c.c., non vale ad estendere il quorum costitutivo dell'assemblea in prima convocazione, ma importa che per la costituzione dell'assemblea, come per l'approvazione di esse, è richiesta una maggioranza che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e che sia costituita dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno un terzo dei partecipanti al condominio. (Cass. 26/04/94 - n. 3952)

Confondi la maggioranza di partecipazione(infatti dice che rappresenti e degli intervenuti) con il voto di favorevoli e contrari.

Non leggo da nessuna parte che si parli di maggioranza di "favorevoli"

"Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio."

La Tua frase quotata io la interpreto così:

" Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e (la maggioranza di) almeno la metà del valore dell'edificio."

Meglio non poteva essere espresso dalla sentenza appena posta da TUXX

"...una maggioranza che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio..."

Cosa intendi per MAGGIORANZA?

In condominio si intende un gruppo maggiore della metà degli intervenuti ma anche a volere intendere un gruppo maggiore ai contrari, come dice la setenza, quel gruppo (maggioranza) deve rappresentare almeno 500 millesimi perchè la non è sufficiente la maggioranza relativa (dei favorevoli sui contrari).

"Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio" non è una mia frase è la norma a cui non va aggiunto null'altro.

 

Io la intendo cosi, una deliberà è valida se approvata con un numero di voti che rappresentano 500 millesimi e meta delle teste piu uno. Nulla vi è scritto sul numero dei favorevoli o contrari che attiene a maggioranza di voti e non di rappresentanza o intervento.

 

Diverso sarebbe se dopo la parola "voti" fosse stato aggiunta la parola "favorevoli"

Io la intendo cosi, una deliberà è valida se approvata con un numero di voti che rappresentano 500 millesimi e meta delle teste piu uno.
In pratica tutte due le condizioni devono essere contemporaneamente soddisfatte (>teste presenti e almeno 500 mlm), O no?

Secondo la Cassazione SI. 🙂

"Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti..."

Tornando al tuo primo esempio, se gli intervenuti all'assemblea sono 6, quanti voti rappresentano la maggioranza dei 6 intervenuti?

Sono sufficienti 3 voti o 4?

Tornando al tuo primo esempio, se gli intervenuti all'assemblea sono 6, quanti voti rappresentano la maggioranza dei 6 intervenuti?

Sono sufficienti 3 voti o 4?

Perdonami Leonardo ma Brucio la risposta concordardo con te.

R: 4, ma devono rappresentare anche ed almeno 500 mlm 🙂

A sensi dell'art. 1136 c.c., sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio..

 

Questo vuol dire che il voto è valido se sono presenti e partecipano al voto 500 millesimi e la metà piu uno delle teste (diciamo 6 su 10).

La norma dice che è necessario che tale maggioranza si costituisca e non che sia concorde unanimamente a favore della nomina di un singolo amministratore giusto?

 

Fin qui è chiaro, ammesso che le maggioranze di cui sopra ci siano, e vi siano più candidati amministratori ad esempio 4, A,B,C,D e l condomini si dividano votando per

A 200 mm 3 teste

B 150 mm 1 testa

C 100 mm 1 testa

D 50 mm 1 testa

 

La delibera dovrebbe essere valida giusto? ed A dovrebbe essere il nuovo amministratore.

Confermate?

nessuno dei suddetti e' eletto amministratore , il candidato A ha solo la maggioranza relativa ma non raggiunge la maggioranza qualificata per essere eletto .

nessuno dei suddetti e' eletto amministratore , il candidato A ha solo la maggioranza relativa ma non raggiunge la maggioranza qualificata per essere eletto .

la mia opinione è che se si trattasse solo di non aver raggiunto la maggioranza qualificata la delibera sarebbe valida ma annullabile perchè ottenuta con maggioranza minore a quella legale.

Nel caso in esame, invece, nessuno ha ottenuto la MAGGIORANZA degli intervenuti per cui completamente invalida (nulla).

Il mio convincimento è riportato in questa discussione:

--link_rimosso--

nessuno dei suddetti e' eletto amministratore , il candidato A ha solo la maggioranza relativa ma non raggiunge la maggioranza qualificata per essere eletto .
Infatti è così :thumbup:

E l'amministratore in carica potrebbe opporre resistenza a tale delibera irregolare, con ricorso iniziando dalla mediazione.

L'amministratore in carica non può opporre alcuna resistenza, semmai lo può fare uno dei condomini, ma non l'amministratore.

L'amministratore in carica non può opporre alcuna resistenza, semmai lo può fare uno dei condomini, ma non l'amministratore.
Chi vieta, e/o quale articolo del cc non consente all'amministratore di procedere per vie legali ordinarie?
L'amministratore in carica non può opporre alcuna resistenza, semmai lo può fare uno dei condomini, ma non l'amministratore.

nessuno lo vieta ,anzi ne ha tutto il diritto se vuole .

 

 

Costituzione Italiana

Art. 24.

 

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

 

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

 

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

 

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Le opzioni sono due: a) ogni singolo condomino( e solo condomino) ha diritto di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, affinché la stessa nomini con decreto un amministratore c.d. giudiziale; b) l’amministratore uscente prosegue nell’esercizio ordinario della sue funzioni fino alla nuova assemblea e comunque fino alla sua conferma o alla nomina di un nuovo amministratore.

 

Per cui nel caso l'amministratore facesse opposizione alla consegna al nuovo amministratore nominato con la delibera cosidetta nulla, i condomini che hanno votato il nuovo amministratore saranno loro a rivolgersi all'autorità giudiziara.

Insomma Tuxx...al dila delle questioni formali ritornando all'esempio che ti facevo, dei quattro amministratori A,B,C,D l'attuale amministratore non è neanche tra questi...stiamo litigando fra di noi per la scelta di uno di loro, ma su una cosa sola concordiamo che non vogliamo l'attuale amministratore uscente. Nel caso continuasse in prorogatio ci sono n motivi di non adempimento a delibere di assemblea che potrebbero gia da sole essere motivo di revoca (te ne cito una, la delibera ordinaria dello scorso anno richiedeva il monitoraggio e la verifica di manufatti che al 99% contengono amianto e questi se ne fregato, violando una norma che impone la segnalazione all'ASL di materiali pericolosi e quindi mettendo a rischio la nostra salute). Insomma non ne poassiamo piu.

ma nessun dei quattro A,B,C,D, e' il nuovo amministratore . sicuramente magari concordate che non volete piu' l'amministratore attuale ,ma allo stesso tempo non volete neanche A,B,C,D, quindi in virtu' di cio' resta in carica l'amministratore attuale .

Insomma Tuxx...al dila delle questioni formali ritornando all'esempio che ti facevo, dei quattro amministratori A,B,C,D l'attuale amministratore non è neanche tra questi...stiamo litigando fra di noi per la scelta di uno di loro, ma su una cosa sola concordiamo che non vogliamo l'attuale amministratore uscente. Nel caso continuasse in prorogatio ci sono n motivi di non adempimento a delibere di assemblea che potrebbero gia da sole essere motivo di revoca (te ne cito una, la delibera ordinaria dello scorso anno richiedeva il monitoraggio e la verifica di manufatti che al 99% contengono amianto e questi se ne fregato, violando una norma che impone la segnalazione all'ASL di materiali pericolosi e quindi mettendo a rischio la nostra salute). Insomma non ne poassiamo piu.
Dice giusto Beppe, se non volete più l'attuale amministratore e non riuscite a nominare nessuno tra A,B,C o D. cercatene un'altro e lo nominate con la maggioranza delle teste presenti in assemblea rappresentanti almeno 500 millesimi, oppure se ci sono gravi motivi o quelli elencati nell'art. 1129 cc avete la facoltà di ricorrere al Giudice chiedendo un amministratore Giudiziale.
... Per cui nel caso l'amministratore facesse opposizione alla consegna al nuovo amministratore nominato con la delibera cosidetta nulla, i condomini che hanno votato il nuovo amministratore saranno loro a rivolgersi all'autorità giudiziara.
Infatti potete farlo, ma non perchè avete nominato un candidato senza il quorum richiesto, ma devono esserci dei veri e gravi irregolarità di gestione amministrativa di quello in carica.
...stiamo litigando fra di noi per la scelta di uno di loro, ma su una cosa sola concordiamo che non vogliamo l'attuale amministratore uscente....

Se non volete correre il rischio che qualche condòmino impugni o che il vecchio amministratore citi il condominio con procedimento ordinario e siete concordi a revocare il vecchio amministratore potete rinunciare all'istituto del "prorogatio" scrivendolo chiaramente a verbale ed indicando sul verbale stesso un "custode" dei documenti al quale l'amministratore dovrà fare il passaggio di consegne.

Poi, con calma, cercherete un amministratore che goda la fiducia della maggioranza legale.

 

L’amministratorea fine mandato, o a seguito di revoca da parte dell’assemblea, rimane in caricafino alla nomina del nuovo amministratore.

Questo principio generale, non trova applicazione qualora vi sia una deliberacondominiale o una norma del regolamento condominiale, che esprimano unadiversa e contraria volontà dell’assemblea; in tal caso l’amministratore nonpotrà, neanche in via provvisoria, continuare nel suo mandato.

La Suprema Corte precisa inoltre che, la scadenza del mandato dell’amministratoreo la sua revoca, senza che l’assemblea provveda a nominarne un altro,comporta la responsabilità civile, amministrativa e penale di tutti i condominiper eventuali violazioni di legge. (Cassazione N° 15858 del 12/11/02)

Concordo con la Sentenza citata da Leonardo, però non credo sia sufficiente la maggioranza anche fosse qualificata per assumersi l'onere per tutti per la responsabilità civile, penale, amministrativa, ed aggiungo anche fiscale delle parti comuni dello stabile, chi non è d'accordo sulla delibera potrà ricorrere, appunto per non essere coinvolto in queste responsabilità

Perciò secondo me la miglior cosa da fare è nominare un condomino come amministratore sino a che non si trova un amministratore professionista di gradimento alla maggioranza prescritto dall'art. 1136 cc al 2° comma e nominarlo in assemblea regolarmente costituita.

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