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savio2

L'amministratore non fa rispettare le delibere parcheggi!!!!

Parlo di un condominio con 15 villette a schiera.Nel 2011 abbiamo definito con delibera approvata che lungo il nostro cortile condominiale possono sostare per ogni proprietario di villino solo 2 auto. Esse saranno parcheggiare nel proprio specchio di appartenenza "aria e luce" delimitato da trisce gialle e il parcheggio riportarterà lo stesso numero catastale del villino. Già dopo l'approvazione del testo sopra trascritto in attesa che si effettuavano le strisce tre condomini proprietari sostavano all'interno del viale condominiale chi tre auto e alcuni anche 4 auto compreso un furgone. Personalmente ho inviato all'amministratrice le foto chiedendo di intervenire in merito " nulla è stato fatto". Il 17/10/2012 finalmente " dopo vari tentativi" sono state effettuate le trisce gialle e loro delimitazioni e numerazione, come approvazione della delibera. Risultato le stesse persone stanno occupando posti a loro non assegnati parcheggiando dalle tre e anche quattro auto compreso furgone, invece di due auto come approvato. Tutto ciò sta delimitanto il diritto dei proprietari che ne dovrebbero usufruire " posti occupati con prepotenza". Ho inviato ancora una volta le foto all'Amministratrice richiamandola a svolgere i suoi doveri energicamente. Fino ad oggi non ho avuto ancora risposta in merito cosa posso fare!!!! di più per vedere rispettatto i diritti di tutti! Grazie a chi mi può delucitare in merito.

Una volta assegnati i posti auto, a mio parere, il problema deve essere risolta dal proprietario del posto assegnato. Vede la sua area di parcheggio occupata e parla con chi ha effettuato l'abuso. Se non ci sente, si deve rivolgere al giudice.

 

gl

Credo che l'amministratore ha il dovere e il compito di fare rispettare le delibere approvate. L'assegatario del parcheggio " che in questo caso è nominativo " essendo stato riconosciuto al villino di appartenenza, chiede all'amministratrice di fare rispettare la delibera, con richiami scritti e eventualmente rivolgendosi al giudice. Se l'amministratrice non attua la procedura che le compete commette una errogolarità!! Perchè c'e più di uno che incomincia a chiedere a costoro i danni di cosumo elettrico " cancello automatico" e eventuali costi di usura e manutenzione di saranno gravati. Perchè tutti devono sostare 2 auto chi sosta più di due crea danni!! E l'amministratrice la deve passare liscia!!

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Lei ha una opinione un po' particolare,non è il solo ovviamente ,su quello che è un amminsitratore.

L'amminsistratore è come uno sceriffo,che pur portando una ipotetica stella,ha pochi poteri reali.

Le sue minizioni, siete voi condomini,che devono dargli potere,deliberando che sulle inosservonze egli puo' agire anche citando in giudizio.

Questo potere è solo ed esclusivo della assemblea sovrana neel sue decisioni.

E su questo l'amminsitratore puo' fare poco,se non partono azioni in tale direzione,passrala liscia ??

Che cosa vuol dire,nulla,l'ammsnitratore è esente di colpe,laddove ci sono furbetti o menefreghisti e laddove i condomini non lo pmettono in condizione di agire.

Le altre cose,su cosa è suo DOVERE,in tale senso,sono non concrete,non fattibili.

FATTI!!!

Non parole..

Vede io non parlo senza prendermi le mie responsabilità. Prima che venissero effettuate le strisce avevo preparato un documento in cui avevo trascritto le norme da rispettare in riferimento ai parcheggi e l'utilizzazione degli stessi,consegnato all'amministratrice che in un'assemblea è stato letto trascrivendo nel verbale che lo stesso veniva ridiscusso e approvato appena tracciate le strisce. Come vede è l'amministratrice che deve riportare in assemblea il documento e farselo approvare, non dipende da altri. Nel suddetto documento è previsto e regolamentato tutto ora dipende solo dall'amministratrice convocare l'assemblea non da altri.

Se l'amministratrice non la convoca, convocatela voi, l'assemblea a riguardo.

Art. 66 DD.AA.c.c. per esempio, savio2 con un altro condomino con il quale formerete almeno 1/6 dei millesimi chiedete una convocazione assembleare con all'o.d.g. approvazione.......ecc.ecc..

Se poi, non vi piace come amministra, nominate un altro amministratore, con una maggioranza più 1 dei condomini che formano almeno 500 millesimi.

Come vedi ha più potere l'assemblea dei condomini che l'amministratore, se ritenete che non va, sostituitelo.

Ciao

Il problema è proprio capire fino dove può arrivare l'amministratore.

Non ho capito se Savio ha invitato energicamente l'amministratore o se l'amministratore deve intervenire energicamente.

In entrambi i casi e dai post, sono perplesso...

Così come non ho capito il passaggio che l'amministratore la deve passare liscia...

Boh...

Ringrazio tutti coloro che mi stanno dando dei suggerimenti. In effetti credevo di ricevere dei consigli che potevano abbreviare la soluzione del problema esposto. Forse non si è focalizzato il problema, per farla breve ci sono tre proprietari che non accettano di parcheggiare solo due auto nel condominio ( come delibera pprovata), siccome hanno da tre a quattro auto " compreso furgone" stanno parcheggiando e occupando aree di parcheggio destinati ad altri proprietari. Ricordo che i parcheggi approvati sono esclusivamente assegnati ai singoli villini e sono numerati con il numero equivalente al numero catastale del villino e per tali fine i parcheggi sono stati eseguiti con trisce gialle. Ora vi chiedo essendo il parcheggio nominativo se uno qualsiasi occupa il mio posto posso chiamare il carro attrezzi e spostare l'auto occupante! non posso mica sapere di chi è l'auto, pertanto la definisco macchina/e estraneee al condominio (spostamento forzato).Scusate ma l’amministratore di condominio, ai sensi dell’art. 1130 primo comma n. 2, c.c. ha il potere di “ disciplinare l'uso delle cose comuni( con l'obbligo del rispetto) e la prestazione nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento e il rispetto tra tutti i condomini”. Pertanto ha anche il potere di intervenire in merito al rispetto delle decisioni prese. Ricordo che all'interno del condominio non c'è ulteriore spazio per garantire la sosta di 3 auto a villimo.

L'auto che si trova nel tuo posto assegnato NON puoi assolutamente farla rimuovere da un carro attrezzi, perchè non sta in una strada pubblica ed in quel caso sarebbero stati i vigili.

Stando in un posto privato sarebbe un furto se fatto di tua iniziativa.

Hai detto una cosa giusta, l'amministratore deve disciplinare le cose in comune e deve immediatamente provvedere ad invitare gli occupanti a togliere le loro auto dai posti sbagliati.

Se non lo fa gli fai scrivere da un avvocato il quale gli ricorderà che non sta eseguendo uno dei suoi principali compiti.

Vedrai che si attiva subito e con successo.

Ciao

Scritto da brico il 23 Ott 2012 - 19:17:14: L'auto che si trova nel tuo posto assegnato NON puoi assolutamente farla rimuovere da un carro attrezzi, perchè non sta in una strada pubblica ed in quel caso sarebbero stati i vigili.

Stando in un posto privato sarebbe un furto se fatto di tua iniziativa.

Hai detto una cosa giusta, l'amministratore deve disciplinare le cose in comune e deve immediatamente provvedere ad invitare gli occupanti a togliere le loro auto dai posti sbagliati.

Se non lo fa gli fai scrivere da un avvocato il quale gl [...]

Poniamo ad esempio,che fossi io l'amminsitratore e mi arriva una lettera del legale di un condomino,il quale suppone,il legale che l'art 1130 non sii appilicato?

Da dimostrare,uno.

Le potenzialita' effettive che ha l'ammisnitratore diapplicare tale articolo alla lettera.

 

E passarla liscia su cosa ??

Bhe se si cuol scherzare ok,è il condomino in senso lato a cui è rivolto il regolamento e se questi ,uno o cento che siano doon dei menfreghisti e SCOSTUMATI E SE FREGANO DELLE REGOLE,l'amminsitratore puo' fare poco o nulla.

Si diano poteri all'ammi,in sede deliberante. Punto.

Della lettera del lega,e ce ne si fa',senza giri di parole,carta igienica.

Idem il discorso per il 66,ok,avranno una ulteriore assemblea,fatta da me a pagamento,per ?

 

In realta il signore del post,deve o dovrebbe fotografare il o i prepotenti ed agire nei confronti di chi abusa del suo posto auto,IN ASSENZA,in comune accordo con altri condomini,dare potere di aazione all'ammisnitratorice,che in assenza di ok condominiale,data la Lite atttiva,nulla puo'.

 

FATTI!!!

Non parole..

Nel leggere gli scritti di savio2mi prende una grande tristezza.Quello che dice è assolutamente comprensibile, c'è una delibera e ci sono persone che semplicemente se ne fregano.

Questa cosa succede in 1000 situazioni diverse.

Purtroppo l'amministratore può sollecitare i comportamenti ma non ha poteri coercitivi, la multa ad oggi è ancora ferma alle 100 lire degli anni 50!

Fai avvisi, lettere, raccomandate...vengono archiviate nel cestino di casa e poi...la colpa è dell'amministratore!

Convochi un assemblea per intraprendere le azioni legali avvisando che hanno un costo, immncabilmente i condomini s'inalberano dicendo che non è giusto pagare per la maleducazioni degli altri, deve pensarci l'amministratore!

Recentemente mia moglie stava per perdere un condominio per i seguenti motivi: 1. il condomino xy non fa la raccolta differenziata, i figli del condominio yz fanno rumore per le scale, il condomino zc lascia la porta aperta, la condomina pinca palla ha dipinto di arancione la ringhiera del suo balcone! Ovviamente, avvisi, lettere, chiaccherate e delibere non sono mai servite a nulla perchè i maleducati continuano a fare i maleducati.

In assemblea i condomini sirifiutano di intraprendere azioni legali anche ad esempio nei confronti del "balcone arancione".

Quindi...cambiamo amministratore!

Forse l'idea dello sceriffo non è male, si potrebbe anche pensare alle minacce in stile mafioso ai condomini inadempienti perchè altre idee contro la maleducazione proprio non mi sono mai arrivate.

 

maxxone

Torino

"chi non vuol lavorare neppure mangi"

Un momento Maratea!

Sui compiti dell'amministratore, spesso mi sono trovata d'accordo con te, in molte discussioni, però, non mi venire a dire che - se c'è una delibera, presa con le giuste maggioranze, che disciplina l'uso della cosa comune oppure che c'è un regolamento di condominio che impone determinate regole e che queste vengono disattese dai condomini - l'amministratore può fare carta straccia della lettera dell'avvocato o del condomino che lo richiama a prendere i dovuti provvedimenti contro i condomini facinorosi o diciamo distratti.....

Come fa?

Gli scrive e gli dice quello che devono fare.

Non lo fanno?

Agirà con un legale anche esso, d'altronde lo DEVE fare, non stiamo parlando di un qualcosa che non rientra nei suoi compiti, allora ti capirei, spesso, infatti, molti chiedono perchè l'amministratore non fa questo, perchè non fa quell'altro, tutte cose che, forse, non rientrano tra i suoi compiti e che, invece, non essendo a conoscenza della materia, molti condomini credono che lo debba fare.

In questo caso ritengo che l'amministratore un pò di iniziativa la debba trovare, d'altronde c'è una delibera che glielo impone.

Poi, che il termine "passare liscia" non sta bene neanche a me sono d'accordo, però si deve attivare ed in questo caso tutta sta "carta igienica" non la vedrei, anche questo, per esempio, è un termine poco signorile....

Ciao

Scritto da brico il 24 Ott 2012 - 15:26:59: Un momento Maratea!

Sui compiti dell'amministratore, spesso mi sono trovata d'accordo con te, in molte discussioni, però, non mi venire a dire che - se c'è una delibera, presa con le giuste maggioranze, che disciplina l'uso della cosa comune oppure che c'è un regolamento di condominio che impone determinate regole e che queste vengono disattese dai condomini - l'amministratore può fare carta straccia della lettera dell'avvocato o del condomino che lo richiama a prendere i dovuti provvedimenti c [...]

Non vengo a dire nulla,essendo improntato alle cose concrete,della letterea ci si fa' NULLA,l'egregio avvocato,avra' una ripsosta che i condomini,non si ocnsentono e non consentono uan disciplina delle cose comune regolare,essendo gli stessi in primis INDISCIPLINATI ??

baSTI RAMMENTARE A TALI SIGNORI..che sono adulti ,maggiorenni e vaccinati,fin troppo facile trovare il cavillo(amministratore)il quale?

Li ignora,per quattro spiccioli,dovrebbe cantargli anche la buonanotte,queste le reali aspettative,non si fa pagare un bel nulla all'ammi.

LETTERA PER LETTERA PER 3.14 SARA' PURE UGUALE A PI GRECO.

Ma tempo e soldini sprecati!

Diino carta bianca all'aminsitratore,allora si!

FATTI!!!

Non parole..

Credo che, una volta delimitati e assegnati, i posti non siano più cose comuni ma diventino "proprietà privata" degli assegnatari.

L'amministratore può e (forse) deve invitare i trasgressori a rispettare le regole ma, se costoro se ne stracicciano, dubito possa fare molto di più.

Intentare causa? Qui non c'è un danno al condominio, c'è un danno a dei singoli condomini. Dovranno essere costoro ad attivarsi.

Le multe? Come ha giustamente ricordato maxxone, con un euro pago 19 multe e mi devono pure dare il resto!

Quanto al maggior consumo per il cancello, scusa savio2, mi sembra solo una ridicola capziosità. Anche con una sola macchina nessuno potrebbe impedirmi di entrare e uscire 20 volte al giorno.

Modificato Da - Witheshark il 24 Ott 2012 16:40:23

Leggo con piacere e nello stesso tempo con rammarico che problemi di scostumatezza e menefreghismo dei diritti altrui populano nel nostro paese. Non so se sarà legale ! ma se si farebbe approvare una delibera in cui chi non rispetta le regole es. di parcheggio approvate e altre, l'amministatore o chi ne fa le veci gli riconoscerà una penale di € 50,00 da pagare per danni causati!! ho letto che qualche sentenza è favorevole ne metto una trascritta:

 

Corte di Cassazione, sentenza n. 3640/2004

"Il condomino che mantiene parcheggiata per lunghi periodi di tempo la propria auto in uno spazio condominiale come il cortile, manifesta la volontà di possedere il bene in maniera esclusiva, trattandosi di occupazione stabile di uno spazio comune, andando ben oltre, quindi, a quanto consentito dall'art. 1102."

Art. 614-bis. Codice Procedura Civile

(Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare)

Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.

Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. ( Articolo aggiunto dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69).

 

Preventivamente si potrebbe far ragionare il soggetto previo procedura conciliativa presso la CCIAA,poco costosa.

 

E leggete anche questa per la rimozione forzata:

nota 1: vds Corte di Cassazione n° 196 – rimozione del veicolo in sosta da una proprietà condominiale affidata a società privata – legittimità – risarcimento danni – 09.01.2007. -Nel caso di specie, un condominio incaricava una società privata di rimuovere dal portico condominiale un ciclomotore abusivamente parcheggiato nonostante la presenza di appositi cartelli con l’indicazione “divieto di sosta” e con l’avvertimento che i motoveicoli sarebbero stati rimossi a spese dei trasgressori. Il proprietario del veicolo adiva il Giudice di Pace di Bologna, il quale rigettava la domanda costringendo lo stesso a ricorrere in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la sentenza del Giudice di Pace:”La sentenza ha solo fatto applicazione del principio dell’autotutela o difesa privata del possesso e del principio stabilito nell’art. 2043 c.c, per il quale colui che col proprio fatto doloso o colposo cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato al risarcimento. Ha cioè ritenuto che il possessore, molestato nel possesso, possa, personalmente o a mezzo di un terzo cui abbia all’uopo affidato il relativo incarico, far cessare la molestia in atto rimuovendo la cosa con la quale l’offesa viene esercitata ed abbia altresì diritto al rimborso delle spese dovute al terzo per la rimozione, in quanto causate dal fatto illecito del molesto.

 

Cosa mi dite!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cosa mi dite!!!!!!!!!!!!

Ti dico che gli spazi assegnati non sono più spazi comuni.

In ogni caso, Cassazione o non Cassazione, dubito che tu riesca a convincere i Vigili Urbani a rimuovere le auto parcheggiate nel tuo spazio.

 

Anche se si approverebbe una delibera in cui ogni proprietario di villino di cui è stato assegnato il posto di parcheggio in via esclusiva può recintare il proprio parcheggio con catene ( come è segnato la striscia gialla sul suolo) se qualcuno violerebbe con scasso o altro simile la catena potrebbe essere denunciato penalmente!!

La vedo dura.

L'amministratore può chiedere formalmente di rispettare la delibera. Ma se i condomini riottosi non la hanno rispettata fino ad ora di sicuro non sarà tale richiesta a far cambiare loro opinione. E lì finisce il ruolo dell'amministratore non potendo andare oltre nè potendo fare altro.

Checchè se ne dica quegli spazi non sono proprietà privata e quindi non possono essere trattati come tali.

Potreste appunto deliberare di delimitarli o mettere quei ....non mi ricordo come si chiamano, quegli affari che si alzano impedendo il parcheggio. Certo è che potrebbero danneggiarli, ma se lo fanno allora si che si hanno elementi per intervenire assicurandosi di avere testimoni del danneggiamento.

Scritto da savio2 il 24 Ott 2012 - 18:34:37: Leggo con piacere e nello stesso tempo con rammarico che problemi di scostumatezza e menefreghismo dei diritti altrui populano nel nostro paese. Non so se sarà legale ! ma se si farebbe approvare una delibera in cui chi non rispetta le regole es. di parcheggio approvate e altre, l'amministatore o chi ne fa le veci gli riconoscerà una penale di € 50,00 da pagare per danni causati!! ho letto che qualche sentenza è favorevole ne metto una trascritta:

 

Corte di Cassazione, sentenza n. 3640/2004

[...]

Non servono tutte le sentenze di corte a fare si che persone incolte ed incivili diventino l'opposto.

Nemmeno l'ammi piu' bravo che ci sia,puo' molto,quando c'è strafottenza e il solo pensare ai azzi loro in danno e beffa agli altri,in fondo non si scopre l'acqua calda,è sempre stato cosi',lo sara' a prescindere,certo ci auguriamo che trionfi il senso civico e che le persone per bene al spuntino ci mancherebbe.

Ma non per questo si puo' addossare una problematica non di poco conto all'amminis,per lui o lei è lavoro.

E come tutti,nel lavoro tutti vorremmo che filasse tutto bene e nel migliore dei modi,inclusa la vostra ammi.

Una soluzione andrebbe approntata,in forma congiunta ,allora forse uan possibilita' ci puo' stare,non facendo ...guerra a chi invence puo' se aiutato/a risolvere.

E' e resta un amandato fiduciario,poi non c'è alcuna fiducia allora cambia tutto,si cambia l'ammi,ma senza ma e senza se,il probleam non di risolvera' cmq.

In ogni caso in bocca al lupo,ciao.

 

FATTI!!!

Non parole..

Ringrazio per gli auguri, mi costa tanto trovare una strada anche se un po dura e scabrosa. Ma tutti i condomini hanno fatto molto e oltre non si può andare, per sole tre persone che con la loro arroganza e prepotenza non hanno il coraggio di affrontare il problema con equità e responsabilità. All'atto della decisione dei parcheggi la maggioranza avendo una sola auto ha deciso di fare parcheggiare due per favorire, ma costoro ne vogliono addirittura parcheggiare tre e qualcun'altro quattro in barba a tutti. Non solo questo ma qualcuno ha incominciato a dire io sosto quello che mi pare e ...... con atteggiamento alquanto minaccioso. Ora credo che siamo stati alquanti educati e sopportare tutto ciò sia un pò troppo. Capisco il lavoro alquanto difficile dell'amministratore, l'unica cosa che posso dire che ha la maggioranza al suo fianco, pertanto se nell'immediato non si riuscirà a risolvere l'affronto, adiremo all'odiata via legale, alla fine chi ha avuto avuto e chi avrà dato dato. Non vedo altro modo per combattere la prepotenza, l'arroganza e il mancato rispetto che è fondamentale per una vita civile. Grazie

Che tristezza, alla fine in Italia pare proprio che essere prepotenti sia molto molto conveniente.

Scritto da witheshark: il - 24 Ott 2012 : 18:58:00

quote: Credo che, una volta delimitati e assegnati, i posti non siano più cose comuni ma diventino "proprietà privata" degli assegnatari

La proprietà privata si ha quando lo stabilisce un atto di acquisto, un rogito notarile.

I posti auto assegnati sono stabiliti da una delibera condominiale o da un regolamento che ne stabilisce l'assegnazione su una area condominiale e non di proprietà appartenente ad un condomino o ad una persona anche estranea al Condominio.

Quindi, qui, si parla di parti comuni, NON di proprietà private, perciò non c'entra nulla.

Per questo ritengo che l'amministratore debba dar seguito alla delibera assembleare ed è per questo che se non adempie al suo dovere, menzionato dall'art. 1130 c.c. n.2, qualsiasi condomino può agire legalmente contro l'amministratore se questi non si adopera come convenuto dai suoi obblighi.

Nell'ambito di questa attribuzione egli deve adottare i dovuti provvedimenti, notiziando i condomini mediante lettera circolare, a/r personale.

Se restano inascoltati, sarà cura stessa dell'amministratore convocare una assemblea, mettendo all'o.d.g. la discussione del provvedimento adottato ed eventuali misure conseguenti.

Infatti se andiamo bene a vedere i compiti dell'amministratore, vediamo che l'art. 1133 c.c. ci dice che i provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti presi dall'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso alla autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137 c.c.

A mio modesto avviso ed anche sulla base di quanto ciò riportato, mi trovo perfettamente d'accordo con savio2, anzi, io direi che se rimane ulteriormente ascoltato l'invito di savio2, deve senz'altro consultare un avvocato per far valere il proprio diritto senza se' e senza ma.

Mi dispiace soltanto non trovarmi d'accordo con Maratea in questo caso.

Ciao

Ma dai? Non ci posso credere. Ed ecco qui, lillo lillo, che abbiamo la soluzione in tasca. Come mai, mi domando, nessuno ci ha pensato prima?

Ho appena finito di leggere la sentenza della corte suprema sul caso di un amministratore che ha osato, come da disposizione assembleare, inviare rr ad un condomino avvocato che aveva apposto una targa nell'ingresso condominiale con l'intimazione a toglierla entro 10 giorni e ripristinare lo stato originario dei marmi.

Si è trovato denunciato con un primo grado che ha dato torto al ricorrente, un appello che invece gli ha dato ragione, e abbiamo dovuto arrivare alla suprema corte per arrivare a definire che il condomino avvocato aveva torto.

Un pò di sano realismo per favore, e piedi per terra, perchè una raccomandata non ha mai fermato alcun prepotente. E per quel che vedo spesso nemmeno le vie lagali visti i tempi bilici e quant'altro.

@ brico

 

È per questo che ho virgolettato l'espressione "proprietà privata".

Credo però che, una volta approvata all'unanimità la delibera che assegna i posti, questi si debbano considerare ad uso esclusivo.

Certo che se un amministratore deve essere tenuto ad arrivare in Cassazione per una simile idozia, si capisce come mai nella sola Roma ci siano più avvocati che in tutta la Germania.

Mi dispiace soltanto non trovarmi d'accordo con Maratea in questo caso.

 

Riscrivo il mio pensiero,in forma piu' chiara:

-partendo dall'assunto 1130 dei compiti dell'amministratore.

Ovviamente dando per scontato che sia un DOVERE della'misnitratore disciplinare l'uso delle cose comuni,allo stesso e al contrario non sono realisticamente offerti e dati gli strumenti per poterlo fare e questo capita sovente,non solo in questo caso.

 

Pyr vero che l'amministratore potrebbe per le sue attibizioni,obbligatorie per tutti,imporsi per le proprie competenze,se non esulano dalle sue attibuzioni,altro confine molto delicato,il dove iniziano e dove finiscano ,dando per scontato a mio parere che è sempre meglio "possibilmente" attenersi a delibere e all'assemblea sovrana.

Ecco,e' il condominio che dovrebbe dare potere all'amminsitratore.

IL richiamo(circolare),avviso..

si sanno a cosa servono,a nulla e a ben poco,l'amministratore ripeto ,puo' molto ,ma molto poco,questo in concreto,poi le fantasie sui poteri coercitivi dell'ammi restano tali.

 

Quindi ?? Se il condominio dispone a maggioranza...l'amministratore cosa dovrebbe fare ??

Attenersi alal delibera,1130 in ogni caso.

La questione è posta sui soprusi di pochi per occupazione indebita del posto auto,l'assegnazione,non è proprietà esclusiva,dettata da rogito.

e CONCRETAMENTE tanti ammisnitratori ignorano scientemete tale probleamtica,stesso che di porblemi ne han pochi,questo è il motivo a dirla tutti.(verita' assoluta)-

Non sto dicendo che l'amministratore non puo' nulla,potrebbe davvero tantissimo,se ha le spalle coperte dai condomini con tanto di delibera,altrimenti,parliamo di aria fritta.

FATTI!!!

Non parole..

 

Modificato Da - Maratea il 26 Ott 2012 14:28:08

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