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simon49

Irrintracciabilitá condomino moroso

L'appartamento comune ex custode è stato affittato a dicembre 2014 ad una signora extracomunitaria la quale, sinora, ha pagato i canoni mensili per soli tre mesi. L'amministratore ha inviato tramite legale una lettera di diffida circa 1 mese fa. Ora ha scoperto che la signora da gennaio è ritornata al suo paese di origine e, a tutt'oggi, non è ancora rientrata. La raccomandata è stata però ritirata da una ospite dell'inquilina, sconosciuta al condominio.Domanda: data la ricezione della rr, l'amministratore può iniziare una procedura di sfratto anche se l'inquilino effettivo non è rintracciabile? L'ospite della signora può considerarsi sub affittuario della medesima? Chiedo cortesemente un aiuto.

Penso dipenda dal contratto d'affitto, immagino sia stato fatto tutto in regola.

Prevederà vincoli e obblighi.

Poi, non mi è chiara questa cosa: la raccomandata, se non c'è una delega, non può essere ritirata da chiunque, a che titolo un'altra persona ne è entrata in possesso ?

L'unica intestataria è l'inquilina morosa. Nel contratto è scritto che l'inquilino puó ospitare max 3 persone. Quindi sará stata l'inquilina stessa ad autorizzare la sua ospite al ritiro, Quindi, data l'irreperibiltá relativa, puó considerarsi andata a buon fine?

... Quindi sará stata l'inquilina stessa ad autorizzare la sua ospite al ritiro ...
questo lo ipotizzi tu.

Che l'amministratore vada a chiedere, ma, in ogni caso, se è stata ritirata è stata consegnata.

Riperto, il postino non la può consegnare a chiunque e se chi l'ha ritirata non aveva una delega penso sia come se la destinataria non l'abbia mai ricevuta.

Comunque si torna al contenuto del contratto d'affitto: cosa stabilisce se non si paga, per quanto ...

Ci dovrebbe essere, tra l'altro, una anagrafica condominiale, dalla quale si potrebbe evincere il nominativo della/e persona/e presenti, mica saranno abusivi ?

Magari c'è stato un disguido e chi è rimasto nell'appartamento (presumo legittimamente), forse in buona fede, non si è nemmeno posto il problema di saldare delle rate.

Forse ho capito cosa intendi. La rr è stata ritirata dal custode che a sua volta è stato autorizzato dall'assemblea a ricevere le rr. Dopodichè l'ospite ha firmato il registro delle rr ritirandola. Ora è più chiaro?

Ma il problema rimane: qualcuno deve pagare, nel rispetto di un contratto.

Ripeto, fondamentale è sapere cosa prevede questo, poi, onde evitare questioni, si potrebbe anche andare a parlare direttamente con chi sta occupando l'appartamento e fare presente la situazione.

Perché, per esempio, invece di spedire una rr, l'amministratore avrebbe potuto anche scegliere, come mezzo di comunicazione, la consegna a brevi mani.

Significa che la circostanza, l'occasione, per trovarsi a parlare con le persone interessate, avrebbe fatto parte della modalità (legittima) stessa per la quale avrebbe potuto optare.

 

p.s.

in tal caso comunque non si parla di condòmino moroso ma di inquilino moroso (vedi titolo)

Sembra impossibile che l'amministratore o gli ospiti dell'extracomunitaria non dispongano di un recapito telefonico dell'extracomunitaria stessa.

 

Prima di procedere con un sfratto per morosità (o altre azioni legali) nei confronti dell'extracomunitaria, sarebbe bene informarla telefonicamente della criticità determinatesi. Gli extracomunitari, specie se africani o asiatici, non è insolito che scompaiano per molti mesi... ma poi spesso ritornano!

E quando tornano, con un contratto di locazione in essere ed in corso di validità perché non c'è alcuna disdetta della locazione, come la mettiamo poi ?!

 

Quanto alla diffida ricevuta e ritirata dall'ospite, a mio avviso è una diffida che dal punto di vista legale non è pervenuta all'extracomunitaria: nessun fatto/documento oggettivo attesta che l'extracomunitaria abbia ricevuto la diffida, salvo che l'amministratore riesca a provare il contrario.

Per me la diffida l'ha ricevuta un'ospite dell'extracomunitaria che per quanto a mia conoscenza non ha nessun obbligo di informarla.

 

Tecnicamente la morosità verso il Condominio e del Condominio stesso, in quanto proprietario dell'alloggio ceduto in locazione. Il Condominio per effetto del contratto di locazione può e deve rivalersi sull'extracomunitaria, ma non verso i suoi ospiti: questi non hanno in essere alcun obbligo contrattuale che li leghi al Condominio; semmai possono avere (ma non ci compete saperlo) degli obblighi verso l'extracomunitaria, ed oltretutto sono affari loro.

... Quanto alla diffida ricevuta e ritirata dall'ospite, a mio avviso è una diffida che dal punto di vista legale non è pervenuta all'extracomunitaria: nessun fatto/documento oggettivo attesta che l'extracomunitaria abbia ricevuto la diffida, salvo che l'amministratore riesca a provare il contrario.

Per me la diffida l'ha ricevuta un'ospite dell'extracomunitaria che per quanto a mia conoscenza non ha nessun obbligo di informarla. ...

ma allora a che titolo il custode ritira delle raccomandate ?

Se una consegna completatasi in tal modo non ha valore giuridico (perché la rr ha valore legale), perché questa modalità verrebbe adottata ?

Nessun custode ha ritirato la raccomandata.

Vedi messaggio #1: ritirata da un'ospite dell'extracomunitaria che ha in locazione dal Condominio l'appartamento ex-custode.

Ah !

Non cambia di tanto la situazione: è certo che la RR è arrivata al domicilio del Condominio, così come è certo che è stata ritirata dall'ospite dell'extracomunitaria.

Chi o cosa mi attesta che l'extracomunitaria sia al corrente di questa missiva ? Nulla.

Infatti, @albano59, questa pratica

... La rr è stata ritirata dal custode che a sua volta è stato autorizzato dall'assemblea a ricevere le rr. ...
potrebbe avere una sua valenza nei casi in cui, dal punto di vista giurido, venisse considerata come data di decorrenza (di qual si voglia contraddittorio) quella relativa al primo tentativo di consegna della rr stessa.

Scusate ma penso si sia perso un attimo alcuni punti della quesitione:

 

- Detta persona è MOROSA

- Indipendentemente dalla durata del contratto si avvia una pratica di sfratto per morosità

- Fino a prova contraria indipendentemente dalla nazionalità, il sesso, l'orientamento politico ecc ecc non c'è giustificazione alcuna per non pagare l'affitto e andare via per diversi mesi senza avvissare

- Io ho un regolare contratto d'affitto che attesta che detta persona risiede nell'appartamento per quale motivo necessiterei della presenza di questa persona? la diffida non è obbligatoria ma bensì si può procedere direttamente con atto d’intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida che viene recapito mezzo ufficiale giudiziario...

 

Quindi è inutile scervellarsi per procedere con uno sfratto c'è sicuramente di mezzo un avvocato che queste cose le sa (o dovrebbe saperle)

Grazie per la discussione, è importante che in un ambito come quello condominiale vi siano diverse voci. Il legale c'è, ma le indicazioni ricevute si fermano alla mera diffida. Per questo ho preferito consultare il forum.

Detto questo, l'amministratore necessita dell'autorizzazione assembleare per procederein giudizio per lo sfratto?

A mio avviso SI, perché la materia del contendere deriva da una morosità legata ad un contratto di locazione, cosa completamente diversa dalla morosità di natura puramente condominiale.

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