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Brenda33

Invio avviso di convocazione per email no pec

In assemblea un condomino si e alterato dicendo che non gli devo spedire l'avviso di convocazione tramite email perche' non vuole spendedre i soldi e fare la fila alle poste per ritirarla. Ha poi aggiunto che devo spedirglielo tramite email semplice no pec e che lei pui clicchera' su email letta. E' lecito? Il fatto che lui clicchi su email letta il classico messaggio di lettura delle email, costituisce prova di ricezione?

La e.mail semplice non ha alcun valore, se tu sei l'amministratore sei tenuto ad inviare le convocazione con lettera raccomandata, Pec, Fax o consegna a mano (meglio con firma per ricevuta) --> Art 66 Dacc (inderogabile), per cui se un condomino ti richiede l'invio con e.mail semplice, devi stare molto attento perchè il sui accettare come e mail letta, non ha nessun valore legale e questo condomino potrebbe far invalidare tutto il deliberato per mancata convocazione, dato che in caso di contenzioso è l'amministratore a nome del condominio che deve dimostrare l'avvenuta ricezione.

 

E a carico del condominio - o supercondominio - convenuto dal condomino per la declaratoria di nullità, assoluta e insanabile, della delibera perché adottata senza convocarlo, l'onere di dimostrare, anche mediante presunzioni, che invece tutti i condomini sono stati tempestivamente avvisati, ai sensi degli artt. 1105, terzo comma, e 1136, penultimo comma, cod. CIV.. (Cassazione Civile Sezione II, 19-08-1998 - n. 8199)

Buongiorno.

Se un amministratore crea un gruppo watsap del condominio per annunci e inviti vari di materia condominiale, possono con presunzione ( artt. 1105 cod Civile et) ritenersi avvisati i membri del detto gruppo di messaggistica? Grazie per la risposta.

Buongiorno.

Se un amministratore crea un gruppo watsap del condominio per annunci e inviti vari di materia condominiale, possono con presunzione ( artt. 1105 cod Civile et) ritenersi avvisati i membri del detto gruppo di messaggistica? Grazie per la risposta.

Vale lo stesso ragionamento della e.mail semplice, il WhatsApp non è riconosciuto come comunicazione legale, infatti l'art. 66 Dacc (inderogabile) specifica;

 

- L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

Vale lo stesso ragionamento della e.mail semplice, il WhatsApp non è riconosciuto come comunicazione legale, infatti l'art. 66 Dacc (inderogabile) specifica;

 

- L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

Si può derogare con una convenzione all'unanimità?

Si può derogare con una convenzione all'unanimità?
Se nessuno impugna nei termini dell'art 1137 cc tutto finisce e si regolarizza normalmente, ma anche un accordo all'unanimità su un articolo inderogabile non garantisce che qualcuno possa impugnare, in quanto la deroga quasi di sicuro verrà considerata nulla.

 

Per cui io fossi amministratore non cederei mai alla richiesta di inviare le comunicazioni con e.mail semplice o WhatsApp, ovvero senza tracciabilità, in quanto offrirei il fianco a chi potrebbe impugnare delibere che a lui non vanno a genio, e come detto probabilmente vincerà la causa.

Il nostro amministratore s'è inventato questo: manda la convocazione per email a tutti e sempre per email allega un file da stampare che è una sorta di ricezione di raccomandata a mano. Ossia c'è scritto: io condomino x dichiaro di aver ricevuto la convocazione etc..., dicendo ai condomini di firmare questo foglio e lasciarlo nella buca condominiale delle lettere. Dopo qualche giorno l'amm.re passa in condominio e ritira tutte queste ricevute.

Per me una cosa del genere ancora non è regolare.

Il nostro amministratore s'è inventato questo: manda la convocazione per email a tutti e sempre per email allega un file da stampare che è una sorta di ricezione di raccomandata a mano. Ossia c'è scritto: io condomino x dichiaro di aver ricevuto la convocazione etc..., dicendo ai condomini di firmare questo foglio e lasciarlo nella buca condominiale delle lettere. Dopo qualche giorno l'amm.re passa in condominio e ritira tutte queste ricevute.

Per me una cosa del genere ancora non è regolare.

Tratto dal link postato da Giglio2;

 

Valutazione incerta (ma con alto rischio, ad avviso di chi scrive) nel caso in cui alla spedizione via e-mail ordinaria segua un riscontro da parte del condomino, o peggio ancora un avviso di ricezione generato dal gestore dell'indirizzo e-mail.

Fonte /convocazione-assemblea-a-mezzo-email.13345#ixzz4bx0O5omThttps://www.condominioweb.com/convocazione-assemblea-a-mezzo-email.13345#ixzz4bx0O5omT

https://www.condominioweb.com

E' quello che fa il vostro amministratore

Quanti inutili paletti per una soluzione così semplice (una mail e una risposta alla mail "ricevuto")...

quando la stupida burocrazia complica le cose...!!!

Quanti inutili paletti per una soluzione così semplice (una mail e una risposta alla mail "ricevuto")...

quando la stupida burocrazia complica le cose...!!!

Quanti inutili paletti per una soluzione così semplice (una mail e una risposta alla mail "ricevuto")...

quando la stupida burocrazia complica le cose...!!!

Non "creative" ma realiste!!

Io ricevo la convocazione via mail e rispondo "ricevuto".

Mai avuto problemi. Mai creato problemi. Spreco di carta ed energia pari a zero. Archiviazione elettronica in 2 secondi.

E legge fatta male:

A) chi mi dà la prova che dentro la raccomandata c'è ESATTAMENTE QUEL DOCUMENTO?

B) chi mi dà la prova che la firma "per ricevuta" brevi manu non sia fatta da un terzo?

Non "creative" ma realiste!!

Io ricevo la convocazione via mail e rispondo "ricevuto".

Mai avuto problemi. Mai creato problemi. Spreco di carta ed energia pari a zero. Archiviazione elettronica in 2 secondi.

E legge fatta male:

A) chi mi dà la prova che dentro la raccomandata c'è ESATTAMENTE QUEL DOCUMENTO?

B) chi mi dà la prova che la firma "per ricevuta" brevi manu non sia fatta da un terzo?

siete creativi, realisti, efficienti ... ma al di fuori della legge.

Se nessuno impugna nei termini dell'art 1137 cc tutto finisce e si regolarizza normalmente, ma anche un accordo all'unanimità su un articolo inderogabile non garantisce che qualcuno possa impugnare, in quanto la deroga quasi di sicuro verrà considerata nulla.

 

Per cui io fossi amministratore non cederei mai alla richiesta di inviare le comunicazioni con e.mail semplice o WhatsApp, ovvero senza tracciabilità, in quanto offrirei il fianco a chi potrebbe impugnare delibere che a lui non vanno a genio, e come detto probabilmente vincerà la causa.

Immaginavo.Grazie mille Tullio.

siete creativi, realisti, efficienti ... ma al di fuori della legge.

rispondi alle mie domande A e B please

Non "creative" ma realiste!!

Io ricevo la convocazione via mail e rispondo "ricevuto".

Mai avuto problemi. Mai creato problemi. Spreco di carta ed energia pari a zero. Archiviazione elettronica in 2 secondi.

E legge fatta male:

A) chi mi dà la prova che dentro la raccomandata c'è ESATTAMENTE QUEL DOCUMENTO?

B) chi mi dà la prova che la firma "per ricevuta" brevi manu non sia fatta da un terzo?

E chi ti garantisce che quel "ricevuto" sia veramente una risposta del condomino ?

rispondi alle mie domande A e B please

non è una questione personale ed è al di fuori di quanto è chiesto da brenda33 che ha aperto la discussione.

comunque:

a) se ricevi un avviso dall'agenzia delle entrate, prova ad andare a dire che dentro la busta "non c'è esattamente quel documento".

b) nessuno, ma il problema è tuo e di chi ha messo la firma al posto tuo.

 

ho detto che siete realistici, efficienti ma al di fuori di ciò che dice la norma (articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile): e lo confermo.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Da pec a no pec ... è valida?

no ..........................

E chi ti garantisce che quel "ricevuto" sia veramente una risposta del condomino ?

esattamente tale e quale ai punti A e B: la certezza ASSOLUTA non la hai

esattamente tale e quale ai punti A e B: la certezza ASSOLUTA non la hai
Allora rivolgiti all'A.G. ogni volta che ti arriva una raccomandata da chichessia e sarà il Giudice (a tue spese) ad accertare la veridicità della raccomandata 🙂

 

p.s. se siamo così malfidanti ogni volta che arriva una raccomandata, non si va da nessuna parte.

lo stesso discorso vale per la mail... perchè bisogna nascere malfidenti? Che vantaggio ne ho io a darti una mail fasulla?

Condivido quanto detto da Tullio Ts e da paul_cayard...

L'articolo 66 DACC (ed è una norma inderogabile) che l'amministratore deve convocare le riunioni tramite raccomandata, pec, fax o eventuale consegna a mano con firma di una ricevuta.

L'Amministratore deve rispettare la legge anche se ostacolata dall'assemblea o dai singoli condòmini, di conseguenza chi richiede l'invio tramite e-mail non lo può pretendere.

Inoltre l'e-mail per legge non rappresenta la prova di avvenuta ricezione!!!!

L'amministratore deve fare cio' che la legge gli impone!!!!!!!

Mettiamo che un condòmino che ha ricevuto l'avviso di convocazione tramite e-mail non si presenta in assemblea.... una delle delibere prese dall'assemblea non gli sta bene e la impugna.... Vince la Causa!!!!

Per quanto riguarda i Punti A e B sarà il condòmino in giudizio a provare che il plico sia vuoto etc. mentre l'amministratore presenterà le ricevute che attestino di ave rispettato l'Art. 66 DACC.

Invece il Punto B la responsabilità se la prende che mette la firma sulla ricevuta.

L'amministratore rispettando l'art. 66 sta in una botte di ferro mentre se non lo rispettasse sarebbero problemi tutti suoi in caso di impugnature di delibere.

lo stesso discorso vale per la mail... perchè bisogna nascere malfidenti? Che vantaggio ne ho io a darti una mail fasulla?
Per il semplice fatto che la e.mail normale non ha valore legale, perciò non si tratta di essere malfidanti, le cosa non è regolare, e tanto basta per non doverla usare, perchè da l'opportunità ai condomini d' impugnare ogniqualvolta non sono d'accordo con le delibere
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