#1 Inviato 22 Gennaio, 2010 Salve, un condomino proprietario di un locale ad uso commerciale lo ha affittato per l'apertura di un bar. Il condomino mi chiede se l'affittuario può mettere un'insegna luminosa sul bar, della lunghezza di circa 5 metri (con il nome del bar). Grazie Augusto
#3 Inviato 22 Gennaio, 2010 Per il permesso del comune sta a posto, quindi oltre al permesso del comune bisogna chiedere il permesso ai condomini? c'è bisogno di una maggioranza?
#4 Inviato 22 Gennaio, 2010 Scritto da augusto4 il 22 Gen 2010 - 17:22:21:Per il permesso del comune sta a posto, quindi oltre al permesso del comune bisogna chiedere il permesso ai condomini?c'è bisogno di una maggioranza? no, non deve chiedere il permesso ai condomini se non è previsto dal regolamento condominiale contrattuale un insegna o una targa o altro ... sono soggette all'art. 1102 ciascun condomino può utilizzare delle parti comuni se non impedisce ad altri di fare altretanto, se non crea danni estetitici (nel senzo di miniuizione del valore dell'immobile) e non crea problemi di statica quello che può pretendere il condomino è che la luce non dia fastidio per es l'insegna potrebbe essere illuminata con faretti rivolti verso il basso più che dell'insegna mi preoccuperei dell'applicazione delle normative antirumore, ci sono, sono severe, ma totalmente inapplicate e verificate dai pubblici uffici
#5 Inviato 22 Gennaio, 2010 da questo sito Il conduttore può pubblicizzare la propria attività anche con l'insegna sul muro condominiale (05/05/2005) Corte di Appello di Firenze - Sez. II - n. 449/2005 Il conduttore può apporre sul muro condominiale l'insegna luminosa necessaria a pubblicizzare la propria atività commerciale; detta insegna può esere apposta anche nella porzione del muro non corrispondente all'unità tolta in locazione. Al proprietario è riconosciuto il diritto di godere e di disporre del bene anche utilizzando le parti condominiali purché non risulti alterata la destinazione di dette parti, né pregiudicato l'uso da parte degli altri condomini. Secondo la Corte d'Appello di Firenze, le stesse facoltà spetterebbero anche al locatore dell'immobile. Quest'ultimo, infatti, verrebbe a sostituirsi al proprietario nell'uso e nel godimento del bene. Resta inteso, in ogni caso, che sia la posizione del proprietario che quella del conduttore incontrano gli stessi limiti per cui, l'esercizio del diritto può risultare "compresso" da eventuali limiti contenuti nel regolamento di condominio o in eventuali norme speciali .