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michylino

Fondo spese condomino fallito

In un condominio ho un condomino fallito. Ho provveduto all'insinuazione al passivo, per cui mi è mi è stata riconosciuta la qualità di credito prededucibile. Purtroppo però da qui alla realizzazione del quantum passerà ancora molto tempo.

 

Pensavo di costituire un fondo per sopperire a tali somme, almeno per la quota del bilancio 2014, considerando che sono somme che verrebbero restituite e che ai fornitori non si può chiedere di aspettare all'infinito. Al di là dei millesimi necessari, a qualcuno è capitato di istituirlo? Se si, come è stata accolta la proposta dai condomini?

La richiesta deve essere portata in assemblea e in tale sede decidere. La sentenza della cassazione n° 9083/14 prevede che ciò possa essere fatto al fine di evitare guai maggiori al condominio. Sarebbe, quindi, un fondo straordinario di durata limitata.

Come viene accolto... c'è chi, ovviamente ha da ridire specialmente chi è in regola con i pagamenti ma, a fronte di distacchi e/o azioni legali dai creditori, non è che ci sia poi molta scelta..

Purtroppo in una situazione del genere non ci sono alternative, o si istituisce un fondo per sopperire alla "temporanea" assenza dei contributi di un condòmino o vengono messi a rischio i regolari servizi di cui il condominio necessita da parte dei fornitori (il fondo straordinario va deliberato in assemblea con le maggioranze richieste). I condòmini non saranno mai contenti di dover anticipare soldi per altri, ma quando vengono messi davanti all'evidenza e al rischio a cui va incontro il condominio (si sta parlando del corretto funzionamento dei servizi del LORO condominio), vedrai che alle sicure lamentele del momento seguirà un'attenta riflessione e di conseguenza di rassegnazione... lo so, non è mai bello per una questione di giustizia, ma noi svolgiamo una professione e i servizi sono i loro...

quali solo i quorum deliberativi per istituire il fondo straordinario in questo caso?

nell'ipotesi di immediata e indifferibile urgenza, sono sufficienti 500 millesimi e la maggioranza dei presenti.

 

Cassazione civile, sezione II, 5.11.2001, n. 13631

Come questa Corte ha già avuto modo d'evidenziare, in mancanza di diversa convenzione adottata all'unanimità quale espressione dell'autonomia negoziale, la ripartizione delle spese condominiali deve necessariamente aver luogo secondo i criteri di proporzionalità fissati nell'art. 1123 CC e, pertanto, non è consentito all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi e tuttavia, in ipotesi d'effettiva improrogabile urgenza di trarre aliunde le somme necessarie, come nel caso d'aggressione in executivis da parte di creditori del Condominio, può ritenersi consentita una deliberazione assembleare con la quale, similmente a quanto avviene in un rapporto di mutuo, si tenda a sopperire all'inadempimento del condomino moroso con la costituzione d'un fondo cassa ad hoc tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti, dal vincolo di solidarietà passiva operante ab externo, alle azioni dei terzi.

 

Fonte:

http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/sentenza.php?num=250

secondo me, devi riflettere anche sul tipo di credito e sul loro ammontare e se gli eventuali creditori intendono procedere contro il condominio.

Potresti infatti, rivedere gli ammontari del debito con i creditori. Verosimilmente molto difficile per le forniture (energia elettrica ed acqua) ma potenzialmente più agevole per quei fornitori che potrebbero decidere di incassare un pò di meno per evitare un contenzioso legale nel recupero delle somme.

Se il condominio è andato in fallimento, non è sempre colpa dei condomini .. ma può essere anche colpa degli amministratori che fanno cose improprie con i soldi dei condomini. Altrimenti non si spiega perchè invece di far andare il condominio in fallimento, l'amministratore non ha provveduto ad eseguire un decreto di ingiunzione di pagamento.

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