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angelozambetta

Durata in carico dell'amministratore

Salve a tutti ,volevo sapere quanto tempo l'amministratore puo' rimanere in carica,quanto tempo devono aspettare i condomini per poter visionare il rendiconto di gestione?

Grazie fin d'ora per le risposte che mi darete

Sulla durata della carica di amministratore esistono diverse correnti di pensiero e la nuova riforma non chiarisce le idee. L'art. 1129 cc comma 10 dispone che:

 

L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

 

E' chiaro che la durata è di un anno, ma la conferma? Deve essere fatta ogni anno? Ogni due? E' tacita e quindi rimane valida fino alla nomina del successore? Personalmente preferisco chiedere la conferma dell'incarico ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo e prima dell'approvazione del preventivo. Anche sulle maggioranze di conferma ci sono due correnti di pensiero: maggioranza dei presenti e 1/3 dei millesimi complessivi oppure maggioranza dei presenti e almeno la metà dei millesimi complessivi. Rimane il fatto che se l'amministratore non raggiunge i quorum necessari per la conferma, rimane in prorogatio imperii fino alla nomina dell'eventuale successore.

 

Da sottolineare che in ogni caso l'art. 1129 cc comma 11 recita:

 

La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina (omissis)

 

Per quanto riguarda il rendiconto di gestione, l'art. 1130 cc al comma 1 tra gli obblighi dell'amministratore dispone:

10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni;

 

L'inottemperanza di tale compito è causa di possibile revoca assembleare o giudiziale:

 

Art. 1129 cc comma 12 infatti elenca tra le gravi irregolarità:

 

1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale (omissis)

 

Ciò però non significa che i condòmini debbano aspettare l'assembla di approvazione del rendiconto per visionare i documenti di spesa, perchè hanno diritto di consultarli in qualsiasi tempo recandosi presso lo studio dell'amministratore previo appuntamento.

Salve a tutti ,volevo sapere quanto tempo l'amministratore puo' rimanere in carica,quanto tempo devono aspettare i condomini per poter visionare il rendiconto di gestione?

Grazie fin d'ora per le risposte che mi darete

L'amministratore può rimanere in carica vita natural durante, ovvero per sempre sin tanto che i condomini hanno fiducia in lui, può altresì essere revocato anche il giorno dopo essere stato eletto nella carica. ovvero in qualsiasi tempo. Tale seconda ipotesi (la possibilità di essere licenziato senza giusta causa in ogni tempo) sembra essere sconosciuta ai condomini che preferiscono spesso tenersi dei rappresentanti che criticano sempre e comunque, a ragione o a torto, sperando che qualcuno provveda in merito oppure che vi sia (ma non c'è) una "decatinza" automatica stabilita dalla legge

sarebbe interessante approfondire i quorum per elezione dell'amministratore. Sulla maggioranza delle teste siamo concordi. Ma sui millesimi che siano 1/3 o almeno 501 non sapevo che vi fosse questo dubbio. Ho sempre considerata buona la versione dei 501 mlm. Diversamente si aprono scenari molto interessanti per le minoranze o coloro che non hanno milioni di euro ma che vogliono in assemblea far sentire il proprio peso 😂

sarebbe interessante approfondire i quorum per elezione dell'amministratore. Sulla maggioranza delle teste siamo concordi. Ma sui millesimi che siano 1/3 o almeno 501 non sapevo che vi fosse questo dubbio. Ho sempre considerata buona la versione dei 501 mlm. Diversamente si aprono scenari molto interessanti per le minoranze o coloro che non hanno milioni di euro ma che vogliono in assemblea far sentire il proprio peso 😂La maggioranza delle teste rappresentanti almeno 1/3 del valore dello stabile vale per la riconferma (non per la nomina), mentre per la nomina si deve ottenere almeno la maggioranza delle teste presenti in assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dello stabile ossia almeno 500 mlm

MI INTOMETTO ANCHE SE NON SONO COMPETENTE sulla questione MA HO FATTO LA MIA RICERCA SU QUESTO ARGOMENTO E SECONDO ME LE COSE STANNO COSI' :

I° anno - NOMINA, a 500 mm + maggioranza teste, al II° anno-conferma al 1/3 mm + maggioranza teste , al III° anno NOMINA / come il I°,/ al IV anno conferma come nel III° e così via.

Se si saltono due anni consecutivi-di nuovo NOMINA, non la conferma!

 

Si deve capire la norma così: la durata è sempre annuale, ma che prorogata per secondo anno, se assemblea vuole tenere lo stesso amministratore : ma si conferma solo per il secondo anno! NON per il terzo, per il quarto per il quinto etc., come pare dice Polizzi . ) assoluttamente NO! La frase vuol dire volere prorogare e riconfermare il mandato alle stesse condizioni, senza negoziare il preventivo analitico, le condizioni economiche del contratto...etc., Ma la conferma si concede solo una volta!

Poi dopo secondo anno - tutto da capo! ne non si fa questo percorso, anche se al terzo anno votano come conferma con 1/3 mm + maggioranza delle teste - in realtà amministratore decade e rimane in ma non in carica di NOMINA e rimarrà in affinché non gli fanno la nuova NOMINA,.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Vuol dire che i poteri dell'amministratore rimasto in vita natural durante sono molto più limitati di quello che è investito dalla NOMINA

Vuol dire che i poteri dell'amministratore rimasto in vita natural durante sono molto più limitati di quello che è investito dalla NOMINA
Non è propriamente esatto, l'amministratore in proroga mantiene tutti i poteri ordinari e straordinari, però è l'assemblea che potrebbe non concedere i poteri per le opere straordinarie, semplicemente non approvandole
MI INTOMETTO ANCHE SE NON SONO COMPETENTE sulla questione MA HO FATTO LA MIA RICERCA SU QUESTO ARGOMENTO E SECONDO ME LE COSE STANNO COSI' :

I° anno - NOMINA, a 500 mm + maggioranza teste, al II° anno-conferma al 1/3 mm + maggioranza teste , al III° anno NOMINA / come il I°,/ al IV anno conferma come nel III° e così via.

Se si saltono due anni consecutivi-di nuovo NOMINA, non la conferma!

 

Si deve capire la norma così: la durata è sempre annuale, ma che prorogata per secondo anno, se assemblea vuole tenere lo stesso amministratore : ma si conferma solo per il secondo anno! NON per il terzo, per il quarto per il quinto etc., come pare dice Polizzi . ) assoluttamente NO! La frase vuol dire volere prorogare e riconfermare il mandato alle stesse condizioni, senza negoziare il preventivo analitico, le condizioni economiche del contratto...etc., Ma la conferma si concede solo una volta!

Poi dopo secondo anno - tutto da capo! ne non si fa questo percorso, anche se al terzo anno votano come conferma con 1/3 mm + maggioranza delle teste - in realtà amministratore decade e rimane in ma non in carica di NOMINA e rimarrà in affinché non gli fanno la nuova NOMINA,.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Vuol dire che i poteri dell'amministratore rimasto in vita natural durante sono molto più limitati di quello che è investito dalla NOMINA

La legge usa il termine "rinnova" e non "proroga".

Peppe 64 , si hai ragione dire > si intenedava dire >. parlando del mandato, e la nomina non confermata per secondo anno o rinnovata come dice tu l' amminitartore entrava in status di "prorogatio" ossia rimaneva in carica ,

Peppe 64 , si hai ragione dire > si intenedava dire >. parlando del mandato, e la nomina non confermata per secondo anno o rinnovata come dice tu l' amminitartore entrava in status di "prorogatio" ossia rimaneva in carica ,
Se l'assemblea non rinnova l'incarico e non nomina nel contempo un nuovo amministratore, quello in carica rimane al suo posto con tutti i poteri conferiti dalla Legge o dal RdC sino a quando non sarà sostituito da un'altro amministratore.
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