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Andyrux68

Dimissioni Amministratore quorum previsti

Buongiorno,

 

Alla prossima assemblea di condominio abbiamo al punto uno approvazione dimissioni amministratore ed al secondo punto approvazione amministratore. Il mio quesito sorge da un dubbio probabilmente lecito:

 

Se si chiede la revoca dell'amministratore é necessaria una votazione con un quorum di 500 +1 millesimi, ma in caso di Dimissioni quale quorum deve essere rispettato? con la parola dimissioni si specifica una volontà dell'amministratore di lasciare l'incarico mentre con la revoca la volontà dei condomini richiedenti.

 

Il quorum nello specifico é il medesiomo oppure la volontà dell'amministratore configura un quorum meno ampio?

 

Grazie a tutti

il quorum è sempre lo stesso, se l'amministratore da le dimissioni e le stesse non vengono accettate dalla maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, e non viene nominato un nuovo amministratore l'amministratore dimissionario resta in carica in prorogato

Buongiorno,

 

Alla prossima assemblea di condominio abbiamo al punto uno approvazione dimissioni amministratore ed al secondo punto approvazione amministratore. Il mio quesito sorge da un dubbio probabilmente lecito:

 

Se si chiede la revoca dell'amministratore é necessaria una votazione con un quorum di 500 +1 millesimi, ma in caso di Dimissioni quale quorum deve essere rispettato? con la parola dimissioni si specifica una volontà dell'amministratore di lasciare l'incarico mentre con la revoca la volontà dei condomini richiedenti.

 

Il quorum nello specifico é il medesiomo oppure la volontà dell'amministratore configura un quorum meno ampio?

 

Grazie a tutti

Non esiste nessun quorum deliberativo per approvare le dimissioni dell'amministratore, lui si dimette e voi condomini nominate un successore, se non riuscite a nominarlo nel caso di condominio superiore a otto condomini, il dimissionario potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la nomina dell'amministratore subentrante;

 

cc art 1129

- Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.

...

il problema é che lui ha scritto approvazione dimissioni il che presume un voto. Mi sbaglio?
Secondo me è un semplice errore veniale commesso dall'amministratore e/o dal segretario, ripeto, quando un amministratore vuole dimettersi, si dimette senza bisogno di nessuna approvazione, attende eventualmente la nomina del successore da parte dell'assemblea per effettuare le consegne, oppure si rivolge all'Autorità Giudiziaria per carenza decisionale dell'assemblea, oltre l'art. 1129 cc già citato esiste anche una precedente Sentenza;

 

L’amministratore dimissionario può chiedere in sede di volontaria giurisdizione la nomina di un amministratore che lo sostituisca nella gestione condominiale in caso di carenza decisionale da parte dell’assemblea. (Tribunale di Milano, sentenza 9 novembre 2007, n. 12150)

Condivido Tullio, le dimissioni sono un atto volontario di cui i condòmini prendono atto in assemblea.

Questi sono tenuti alla nomina immediata di un sostituto, per evitare lungaggini ed eventuali spese legali, meglio arrivare preparati e procedere regolarmente ad una nuova nomina.

Quindi anche se si votasse con esito sfavorevole alle dimissioni comunque l'amministratore é dimissionario e va eletto un nuovo amministratore?

Quindi anche se si votasse con esito sfavorevole alle dimissioni comunque l'amministratore é dimissionario e va eletto un nuovo amministratore?

si, per motivi di opportunità, anche perché un amministratore dimissionario, se non sostituito, potrebbe non fare bene il proprio lavoro.

Quindi anche se si votasse con esito sfavorevole alle dimissioni comunque l'amministratore é dimissionario e va eletto un nuovo amministratore?

Le dimissioni possono essere date per molteplici motivi ed è una scelta ponderata, non vi è motivo di insistere, meglio prenderne atto e darsi da fare a trovare un nuovo amministratore.

 

Se l'amministratore decide di rimettersi alla delibera di accettazione delle sue dimissioni e l'assemblea non le accetta, automaticamente decade la necessità di deliberare una nuova nomina, egli rimane al suo posto.

Dando l'opportunità di scelta all'assemblea, potrebbe lasciare intendere di non essere certo di voler lasciare.

 

Viceversa se egli comunica le sue dimissioni irrevocabili in assemblea e procede con la delibera di nuova nomina, conviene essere pronti col nuovo candidato.

Buongiorno,

 

Alla prossima assemblea di condominio abbiamo al punto uno approvazione dimissioni amministratore ed al secondo punto approvazione amministratore. Il mio quesito sorge da un dubbio probabilmente lecito:

 

Se si chiede la revoca dell'amministratore é necessaria una votazione con un quorum di 500 +1 millesimi, ma in caso di Dimissioni quale quorum deve essere rispettato? con la parola dimissioni si specifica una volontà dell'amministratore di lasciare l'incarico mentre con la revoca la volontà dei condomini richiedenti.

 

Il quorum nello specifico é il medesiomo oppure la volontà dell'amministratore configura un quorum meno ampio?

 

Grazie a tutti

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se l'amministratore si dimette, si dimette, punto e basta, non c'è quorum e non c'è votazione..... mica l'ha ordinato il medico di fare l'amministratore sempre e comunque.

a me è capitato che quando certi condomini rompono, tanto per rompere perché si chiede il rispetto delle regole, dei regolamenti e delle leggi, li lascio al loro destino "minacciando" di rivolgermi al giudice se non trovano subito un sostituto. alla convocazione straordinaria il nome salta fuori subito perché capiscono che diversamente dovrebbero pure pagare le spese del tribunale..... anche solo di 200€. alcuni piangono anche in "turco" perché resti ma aggiungo che la decisione è presa e non c'è alcun recesso perché la mia salute vale più della loro amministrazione..... e quindi i 500 millesimi minimi saltano fuori -non 501-, e come....! se sono di più tanto meglio per loro.

merelli ... hai fatto bene a sottolineare 500 millesimi .... anzi, per usare l'esatto termine della norma "almeno la metà del valore" che, erroneamente viene scambiato per la "metà + 1", ma è sempre e soltanto la metà.

 

Per il discorso inerente le dimissioni sono d'accordo con quanto detto da altri. Le dimissioni non sono "deliberabili", sono dimissioni e basta. Se poi si è aggiunto anche il termine "irrevocabili" vuol dire che l'amministratore uscente non ne può proprio più ... e ne ho conosciuto qualcuno ... senza fare nomi, che ne aveva proprio le palle piene, ma l'interessato mi ha capito 😉

merelli ... hai fatto bene a sottolineare 500 millesimi .... anzi, per usare l'esatto termine della norma "almeno la metà del valore" che, erroneamente viene scambiato per la "metà + 1", ma è sempre e soltanto la metà.

 

Per il discorso inerente le dimissioni sono d'accordo con quanto detto da altri. Le dimissioni non sono "deliberabili", sono dimissioni e basta. Se poi si è aggiunto anche il termine "irrevocabili" vuol dire che l'amministratore uscente non ne può proprio più ... e ne ho conosciuto qualcuno ... senza fare nomi, che ne aveva proprio le palle piene, ma l'interessato mi ha capito 😉

No josefat, ha ragione Tullio, bilbetto et al se lui si dimette si dimette e voi vi dovete trovare un'altro amm. altrimenti ve lo impone il giudice

merelli ... hai fatto bene a sottolineare 500 millesimi .... anzi, per usare l'esatto termine della norma "almeno la metà del valore" che, erroneamente viene scambiato per la "metà + 1", ma è sempre e soltanto la metà.

 

Per il discorso inerente le dimissioni sono d'accordo con quanto detto da altri. Le dimissioni non sono "deliberabili", sono dimissioni e basta. Se poi si è aggiunto anche il termine "irrevocabili" vuol dire che l'amministratore uscente non ne può proprio più ... e ne ho conosciuto qualcuno ... senza fare nomi, che ne aveva proprio le palle piene, ma l'interessato mi ha capito 😉

Per me, un amministratore che all'ordine del giorno mette "APPROVAZIONE dimissioni" significa due cose:

 

1) E' troppo ingenuo ed impreparato da non sapere che non si deve chiedere l'approvazione per dimettersi ma si scrive "dimissioni irrevocabili e nuova nomina" con invito ai condòmini di trovare un nuovo candidato onde evitare di far nominare l'amministratore dal Giudice.

 

2) E' troppo furbo e mette "approvazione" per dare un segnale a quella minoranza che gli rema contro, sapendo che non c'è una maggioranza che lo possa sostituire ed uscire ancora più forte dopo l'assemblea, verso la minoranza.

Per me, un amministratore che all'ordine del giorno mette "APPROVAZIONE dimissioni" significa due cose:

 

1) E' troppo ingenuo ed impreparato da non sapere che non si deve chiedere l'approvazione per dimettersi ma si scrive "dimissioni irrevocabili e nuova nomina" con invito ai condòmini di trovare un nuovo candidato onde evitare di far nominare l'amministratore dal Giudice.

 

2) E' troppo furbo e mette "approvazione" per dare un segnale a quella minoranza che gli rema contro, sapendo che non c'è una maggioranza che lo possa sostituire ed uscire ancora più forte dopo l'assemblea, verso la minoranza.

1. esame ed approvazione bilancio consuntivo anno..... e relativo riparto.

2. conferma o nomina nuovo amministratore, relativo mandato anche per l'art.1129 c.9 del cc., compenso a bilancio meglio specificato nel contratto di amministrazione condominiale da sottoscrivere a nome e p.c. dei sigg. condomini dal presidente p.t. dell'assemblea; polizza di assicurazione specifica per le gestioni condominiali; requisiti a norma dell'art. 71 bis delle d.a. del c.c.

3.

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5.

6.

7.

oppure:

2. nomina nuovo amministratore per rinuncia -o dimissioni- irrevocabile dell'uscente.....................

 

detto questo non serve altro, non occorre filosofeggiare su uno stato di fatto.

 

se l'amministratore uscente non è un intrallazzatore o un demagogo, non aggiunge altro o si rivolge al giudice -"minacciando" prima l'assemblea di farlo se non provvede secondo l'ordine del giorno-.

No josefat, ha ragione Tullio, bilbetto et al se lui si dimette si dimette e voi vi dovete trovare un'altro amm. altrimenti ve lo impone il giudice

il giudice lo impone se qualcuno si rivolge a lui (l'amministratore che non vuole continuare o un condomino che vuole un'amministratore efficiente).

se nessuno si rivolge al giudice e l'assemblea non elegge nessun nuovo amministratore, il dimissionario resta in carica con tutti gli oneri ed onori.

... fino a quando non si eleggerà un nuovo amministratore o ci si rivolgerà al giudice.

No josefat, ha ragione Tullio, bilbetto et al se lui si dimette si dimette e voi vi dovete trovare un'altro amm. altrimenti ve lo impone il giudice
Guarda che io ho scritto al post #3;

 

- ... se non riuscite a nominarlo nel caso di condominio superiore a otto condomini, il dimissionario potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la nomina dell'amministratore subentrante

ed al post #5

 

- ... attende eventualmente la nomina del successore da parte dell'assemblea per effettuare le consegne, oppure si rivolge all'Autorità Giudiziaria per carenza decisionale dell'assemblea

Per cui, non è automatico che il giudice intervenga se nessuno si rivolge a lui, per cui se l'assemblea non provvede alla nomina del successore, sarà l'amministratore che dovrà rivolgersi all'A.G. se desidera abbandonare il condominio, non può andarsene senza il provvedimento giudiziale.

Ringrazio tutti per le riposte, aggiungo: se io facessi un'affermazione del genere: . "Ricordo che per tutti gli o.d.g. (approvazione dimissioni) per essere approvati la maggioranza deve essere : maggioranza mani alzate e 500 millesimi , spesso può accadere che c’è la maggioranza delle mani alzate ma non i 500 millesimi quindi controllate bene , altrimenti la delibera non può essere approvata . Non è assolutamente vero che servono 500+1 mill. per essere valido il voto , sono le mani alzate che devono essere la metà + 1 ( pertanto la maggioranza delle mani alzate ) ma i millesimi sono sufficienti 500" cosa sto affermando?. SE l'articolo 1129 cc parla di revoca o nomina e successivamente ne decreta i quorum, quale articolo di legge decreta il quorum per "approvazione dimissioni"? é un semplice quorum, sempre che esista, o quanto dichiaro nell'affermazione. Perdonatemi se la domanda é posta in questo modo ma non riesco a trovare modo diverso. Nella fattispecie 500 mm o 334mm?

Le dimissioni non si approvano. Se ne prende semplicemente atto senza alcuna delibera. Anzi. Se io fossi il Presidente scriverei sul verbale.

 

"Prendendo atto delle dimissioni presentate dall'amministratore pro tempore, i condòmini provvederanno quanto prima a richedere la convocazione di una assemblea straordinaria (ex art. 66 dacc) per la nomina del nuovo amministratore"

... SE l'articolo 1129 cc parla di revoca o nomina e successivamente ne decreta i quorum, quale articolo di legge decreta il quorum per "approvazione dimissioni"? é un semplice quorum, sempre che esista, o quanto dichiaro nell'affermazione. Perdonatemi se la domanda é posta in questo modo ma non riesco a trovare modo diverso. Nella fattispecie 500 mm o 334mm?
Non esiste nessun quorum per approvare le dimissioni, l'avevo già scritto al post #3, ovvero se l'amministratore si dimette, l'assemblea deve nominare subito un successore (oppure in un assemblea straordinaria convocata nel minor tempo possibile), oppure l'amministratore potrà rivolgersi all'A.G. per la nomina di un altro amministratore, se non lo lo farà dovrà continuare ad amministrare il condominio, e se permetti il mio parere personale, se veramente l'amministratore era intenzionato a dimettersi e non aveva altri scopi e non agisce all'A.G. è un amministratore quaquaraqua.

eppure l'amministratore richiede una votazione con ampio quorum per le dimissioni 500mm... effettivamente sembra piu un test per capire dove pende l'ago della bilancia. Oltretutto non ho notizia che sia stata richiesta da condomini bensì indetta di sua sponte come straordinaria e presumibilmente a pagamento.

eppure l'amministratore richiede una votazione con ampio quorum per le dimissioni 500mm... effettivamente sembra piu un test per capire dove pende l'ago della bilancia. Oltretutto non ho notizia che sia stata richiesta da condomini bensì indetta di sua sponte come straordinaria e presumibilmente a pagamento.

Infatti non dovete cadere nel tranello. Non votate. Prendete atto e comunicate che al più presto farete convocare un'assemblea per la nomina di un nuovo amministratore. Qui non si sta parlando di un amministratore che richiede un voto di conferma in carica, ma di un amministratore che ha presentato le dimissioni, cosa ben diversa.

eppure l'amministratore richiede una votazione con ampio quorum per le dimissioni 500mm... effettivamente sembra piu un test per capire dove pende l'ago della bilancia. Oltretutto non ho notizia che sia stata richiesta da condomini bensì indetta di sua sponte come straordinaria e presumibilmente a pagamento.
L'amministratore non può chiedere l'approvazione delle dimissioni, o si dimette o continua.

 

Come ho già sospettato, questo amministratore vorrebbe una conferma per vie traverse, ovvero:

 

"voi condomini non approvate le mie dimissioni ed io DEVO rimanere (povero me), l'avete voluto voi, mica io"

Un amministratore del genere è meglio perderlo che trovarlo.

eppure l'amministratore richiede una votazione con ampio quorum per le dimissioni 500mm... effettivamente sembra piu un test per capire dove pende l'ago della bilancia. Oltretutto non ho notizia che sia stata richiesta da condomini bensì indetta di sua sponte come straordinaria e presumibilmente a pagamento.

come già detto in precedenza, fino a quando l'assemblea dei condomini non nomina un nuovo amministratore resta in carica il vecchio, pur avendo dato le dimissioni, in questo caso l'unica cosa che può fare l'amministratore dimissionario per liberarsi del condominio è quello dii rivolgersi all'autorità giudiziaria e richiedere la nomina di un amministratore giudiziale.

In pratica l'amministratore dimissionario, anche se la maggioranza dei condomini vota a favore delle sue dimissioni, resta comunque n carica fino alla nomina di uno nuovo.

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