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menini olga

Dimissioni amministratore - dei millesimi o condomini?

buonasera, sono ulteriormente a chiedervi due cose, 1) per eleggere un nuovo amministratore serve il 50% + 1, dei millesimi o condomini? 2) l'Amministratore uscente è tenuto a presentare il suo rendiconto, dell'anno in corso, in assemblea ai condomini o soltando all'amministratore entrante? grazie Olga

 

menini olga

1)maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. art. 1136 c.c. 2° comma )

2) se il bilancio è stato approvato , fà parte dei documenti oggetto di passaggio di consegne, in caso contrario il bilancio dovrà essere approvato dall'amministratore entrante.

 

saluti

stefano stimilli

Scritto da stiste il 24 Nov 2009 - 15:09:16:1)maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. art. 1136 c.c. 2° comma )

ovvero sia in I^ che in II^ convocazione è necessaria la maggioranza che rappresenti almeno 1/3 dei partecipanti al condominio ed almeno 500 millesimi.

Scritto da dolores il 24 Nov 2009 - 16:34:48:

ovvero sia in I^ che in II^ convocazione è necessaria la maggioranza che rappresenti almeno 1/3 dei partecipanti al condominio ed almeno 500 millesimi.

Poichè in prima convocazione occorre un quorum costitutivo di almeno 2/3 di teste (e millesimi) ne deriva che in prima convocazione la maggioranza delle teste deve essere di almeno 1/3 + 1

Se son presenti 2/3 di cui 1/3 favorevoli ed 1/3 non favorevoli (astenuti + contrari) non c'è maggioranza

Mi associo, buona la prima. Attenzione alla costituzione dell'assemblea in II convocazione per deliberare secondo quanto previsto al comma 2 del 1136 su rimando del comma 4.

Per la costituzione servono la metà dei condomini facenti parte il condominio e 500 millesimi. La maggioranza di quella metà dei condomini presenti se raggiunge anche 501 millesimi nomina l'amministratore.

 

L'aria del Paradiso è quella che soffia tra le orecchie di un cavallo. (proverbio arabo)

Scritto da Hivary il 24 Nov 2009 - 22:56:20:Mi associo, buona la prima. Attenzione alla costituzione dell'assemblea in II convocazione per deliberare secondo quanto previsto al comma 2 del 1136 su rimando del comma 4.

Per la costituzione servono la metà dei condomini facenti parte il condominio e 500 millesimi. La maggioranza di quella metà dei condomini presenti se raggiunge anche 501 millesimi nomina l'amministratore.

Scusa Raffaele, ho capito male io oppure hai detto che in seconda convocazione per deliberare occorre che l'assemblea sia costituita dalla metà dei partecipanti e 500 millesimi?

Non essendoci in seconda convocazione l'obbligo del quorum costitutivo, non basta una maggioranza formata da almeno 1/3 dei partecipanti e 500 millesimi?

Credo che fino ad ora questa sia una delle poche cose su cui il forum abbia raggiunto una unanimità di pensiero.

Scritto da Hivary il 24 Nov 2009 - 22:56:20:Mi associo, buona la prima. Attenzione alla costituzione dell'assemblea in II convocazione per deliberare secondo quanto previsto al comma 2 del 1136 su rimando del comma 4.

Per la costituzione servono la metà dei condomini facenti parte il condominio e 500 millesimi. La maggioranza di quella metà dei condomini presenti se raggiunge anche 501 millesimi nomina l'amministratore.

 

L'aria del Paradiso è quella che soffia tra le orecchie di un cavallo. (proverbio arabo)

Credo che sia giusto specificare che quanto sostieni si riferisce al quorum deliberativo e non quello costitutivo dell'assemblea in 2a conv.

 

saluti

stefano stimilli

Scritto da stiste il 25 Nov 2009 - 08:55:20:

Credo che sia giusto specificare che quanto sostieni si riferisce al quorum deliberativo e non quello costitutivo dell'assemblea in 2a conv.

 

saluti

stefano stimilli

Beh, caro Stefano, neanche come quorum deliberativo va bene.

Raffaele dice:

 

"La maggioranza di quella metà dei condomini presenti se raggiunge anche 501 millesimi nomina l'amministratore."

 

Se così fosse, con la metà dei partecipanti presenti, si potrebbe deliberare anche con 1/4 (o 1/4+ 1) dei partecipanti anzichè con 1/3, facendo salvi i 500 millesimi. Ti pare?

Hai ragione

Io ho concentrato il post su : costitutivo-deliberativo.

Rimane fermo l'1/3 dei partecipanti.

p.s.:

una cosa sono i partecipanti e una cosa sono i presenti.

saluti

stefano stimilli

 

Modificato Da - stiste il 25 Nov 2009 09:10:45

scusate, sono veramente confusa, in assemblea comunque che sia, occorre almeno 501 millesimi, sbaglio, per far si che si possa svolgere l'assemblea e eleggere un nuovo amministratore? noi siamo 13 condomini su 16 appartamenti, (3 ancora invenduti).

nell'ultima assemblea, mancava solo un condomino e il costruttore,ma non avevamo i millesimi,eravamo a 460, poichè l'amministratore che ha sempre avuto le delege, di 3, stranamente non ne aveva neanche una.......

visto la situazione alla prossima assemblea, avendo la maggioranza, anche senza l'amministratore, se si presentasse nuovamente senza deleghe, (visto che sono suoi famigliari),o non si presentasse proprio, possiamo noi eleggere comunque il nuovo amministratore?

 

menini olga

Scritto da menini olga il 25 Nov 2009 - 09:20:00:scusate, sono veramente confusa, in assemblea comunque che sia, occorre almeno 501 millesimi, sbaglio, per far si che si possa svolgere l'assemblea e eleggere un nuovo amministratore? noi siamo 13 condomini su 16 appartamenti, (3 ancora invenduti).

nell'ultima assemblea, mancava solo un condomino e il costruttore,ma non avevamo i millesimi,eravamo a 460, poichè l'amministratore che ha sempre avuto le delege, di 3, stranamente non ne aveva neanche una.......

visto la situazione alla prossima as [...]

In ogni caso ci vuole sempre la doppia maggioranza. Pur avendo la maggioranza degli intervenuti, se non avete i 500 millesimi a favore non potrete mai eleggere un nuovo amministratore.

Ciao sono Vilma. amministratrice condominiale e immobiliare iscritta ad ASSOEDILIZIA - MILANO.

Volevo dire la mia per quanto riguarda la nomina/revoca amministratore. un conto sono i millesimi necessati per rendere valida una costituzione d'assemblea in seconda convocazione, un conto sono i millesimi necessari per rendere valide alcuni tipi di delibere che necessitano della maggioranza prevista dal 2° comma dell'art.1136 C.C. cioè per la nomina/revoca occorre"la maggioranza degli intervenuti all'assemblea (che non è la maggioranza dei partecipanti al condominio) e almeno 501 millesimi.

vilma

Scritto da vilma il 25 Nov 2009 - 13:28:34:...maggioranza prevista dal 2° comma dell'art.1136 C.C. cioè per la nomina/revoca occorre"la maggioranza degli intervenuti all'assemblea (che non è la maggioranza dei partecipanti al condominio) e almeno 501 millesimi.

Art. 1136

1) L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio.

2) Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Poichè il secondo comma parla di metà del valore dell'edificio credo che siano sufficienti 500 millesimi e non 501

Mi spiego meglio.

Costituizione assemblea in II convocazione: 1/3 dei condomini e 334 millesimi.

Per la nomina dell'amministratore si fa riferimento al secondo comma del 1136.

Quindi sono necessari 500 millesimi e la metà degli intervenuti per il quorum deliberativo.

L'aria del Paradiso è quella che soffia tra le orecchie di un cavallo. (proverbio arabo)

ho partecipato ad assemblee dove sono riusciti a contestare e a litigare creando la più grande confusione tanto da non essere stati in grado di deliberare su nomina/revoca.

vero che in seconda convocazione occorrono 5oo millesimi oltre la maggioranza degli intervenuti all'assemblea per nomina/revoca. meglio se c'è quel millesimo in più.vilma

 

vilma

Scritto da Hivary il 25 Nov 2009 - 15:26:51:Mi spiego meglio.

Costituizione assemblea in II convocazione: 1/3 dei condomini e 334 millesimi.

Per la nomina dell'amministratore si fa riferimento al secondo comma del 1136.

Quindi sono necessari 500 millesimi e la metà degli intervenuti per il quorum deliberativo.

Scusa Raffaele ma siccome sono di coccio non riesco ancora ad interpretare quanto dici sulle teste.

Facciamo un esempio con i numeri.

Partecipanti al condominio N° 15 teste.

Secondo quanto dici: "Costituizione assemblea in II convocazione: 1/3 dei condomini e 334 millesimi."

Presenti in seconda convocazione 5 teste (delle 15 aventi diritto) e millesimi in abbondanza.

Poi dici: "sono necessari 500 millesimi e la metà degli intervenuti per il quorum deliberativo"

 

Questo significa che se in seconda convocazione sono favorevoli 3 dei 5 intervenuti e 500 millesimi si può eleggere l'amministratore?

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