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Convocazione assemblea ordinaria senza nomina/revoca amministratore nell'ODG

Se un amministratore invia le convocazioni per l'assemblea ordinaria e "dimentica" di inserire nell'ordine del giorno la nomina/revoca del suo mandato (non ha scritto nemmeno "varie ed eventuali"), lo si può comunque revocare in quell'assemblea e contestualmente nominare il nuovo?

Fermo restando che si può revocare il mandato in qualsiasi momento, vorremmo capire se rischiamo che si auto-riconosca comunque qualche diritto o compenso o che ci costringa a dover convocare un'assemblea straordinaria o qualche inghippo del genere... Vorremmo risolvere tutto velocemente e durante l'assemblea ordinaria ormai già convocata con quell'ODG scarno!

Se l'argomento non è inserito all'ordine del giorno non si può deliberare in merito. Chiedete una convocazione ex art. 66 disp. att. c.c. per deliberare sull'argomento. Magari (è un'ipotesi) l'amministratore non ha inserito l'argomento all'odg equivocando il significato della norma che prevede che l'incarico ha durata annuale e s'intende prorogata per l'anno successivo.

Secondo me si può procedere alla revoca e relativa nomina di un successore, però non essendo all'OdG l'argomento "nomina", la relativa nomina a norma del quorum previsto dall'art. 1136 cc 4° e 2°c., è annullabile dai contrari, astenuti ed assenti nei termini previsti dall'art 1137 cc.

 

Nelle varie ed eventuali non si vota, e nel caso si procede a votazione le eventuali delibere sono annullabili, con la stessa modalità anzidetta.

 

Quello che mi chiedo è, visto che voi condomini sapete della scadenza della gestione e desiderate sostituire l'amministratore, perchè non avete chiesto in anticipo all'amministratore di inserire all'OdG questo argomento?

l'amministratore ha risposto dicendo che la nuova normativa prevede che l'incarico duri due anni, quindi non va più inserito all'ordine del giorno nell'assemblea ordinaria la nomina/revoca.

ha detto che, se vogliamo, dobbiamo chiedere un'assemblea straordinaria.

intanto l'ordinaria "ce la becchiamo" così...

 

- - - Aggiornato - - -

 

Secondo me si può procedere alla revoca e relativa nomina di un successore, però non essendo all'OdG l'argomento "nomina", la relativa nomina a norma del quorum previsto dall'art. 1136 cc 4° e 2°c., è annullabile dai contrari, astenuti ed assenti nei termini previsti dall'art 1137 cc.

 

Nelle varie ed eventuali non si vota, e nel caso si procede a votazione le eventuali delibere sono annullabili, con la stessa modalità anzidetta.

 

Quello che mi chiedo è, visto che voi condomini sapete della scadenza della gestione e desiderate sostituire l'amministratore, perchè non avete chiesto in anticipo all'amministratore di inserire all'OdG questo argomento?

non abbiamo precisato anticipatamente che chiedevamo di inserire la voce nell'ODG perché davamo per scontato che ci fosse nell'ODG!

ODG non più modificabile?

obbligati a fare ordinaria e straordinaria successiva?

nel frattempo si rinnova il suo incarico in automatico...

Diciamo che è un'interpretazione un po' troppo pro domo sua ed è bene che specifichiate a verbale che (se decidete di mantenere il rapporto) ogni anni lui deve sempre inserire la revoca e solamente se questa non viene disposta la nomina si considera prorogata per un altro anno dopo quello in cui è stata deliberata. Resta il fato che potete chiedere la convocazione di un'assemblea ad hoc per revocarlo.

... non abbiamo precisato anticipatamente che chiedevamo di inserire la voce nell'ODG perché davamo per scontato che ci fosse nell'ODG!

ODG non più modificabile?

obbligati a fare ordinaria e straordinaria successiva?

nel frattempo si rinnova il suo incarico in automatico...

Come ha già detto l'avv. Gallucci, potete richiedere una straordinaria già oggi a norma dell'art 66 dacc;

 

- .... quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

Per cui starà all'amministratore valutare se possibile inserirla all'OdG di questa. se i tempi ci sono ed avvisando tutti i condomini a norma (almeno 5 gg prima della 1° convocazione), altrimenti sarà convocata una nuova o dall'amministratore o da voi condomini se l'amministratore non la convocherà

La prima convocazione è già per il 21, quindi -essendo evidentemente lui non in buonafede- lascerà decorrere i dieci giorni anche se gli inviamo immediatamente la richiesta, così saranno inevitabili le due assemblee ordinaria+straordinaria.

 

in questo modo lui come minimo porta a casa il compenso per la straordinaria, però -vi domando- forse porta a casa anche la parcella per l'anno successivo, visto che scatta in automatico la proroga proprio nei giorni tra assemblea ordinaria e straordinaria?

La prima convocazione è già per il 21, quindi -essendo evidentemente lui non in buonafede- lascerà decorrere i dieci giorni anche se gli inviamo immediatamente la richiesta, così saranno inevitabili le due assemblee ordinaria+straordinaria.

 

in questo modo lui come minimo porta a casa il compenso per la straordinaria, però -vi domando- forse porta a casa anche la parcella per l'anno successivo, visto che scatta in automatico la proroga proprio nei giorni tra assemblea ordinaria e straordinaria?

Io credo di no, nessun compenso oltre l'eventuale straordinaria se previsto dagli accordi al momento della precedente nomina o riconferma, perchè se inviate già domani la richiesta è precedente all'assemblea.

Comunque se io fossi in voi forzerei la nomina del nuovo amministratore proprio in questa assemblea d'accordo con il Presidente (uno di voi condomini), e che l'amministratore dica quello che vuole, se poi vorrà dovrà far adire al Giudice un condomino perchè lui non essendo condomino non potrà impugnare la delibera con la scusa che non era all'OdG.

le voci "di legge" sono

 

1 presentazione e approvazione consuntivo e sua ripartizione millesimale in tutte le sue voci

2 nomina/revoca Amministratore

3 presentazione e approvazione preventivo e sua ripartizione millesimale in tutte le sue voci

 

in tale ordine

poi vi sono punti

4, 5, 6,... n-iesimo delle cosa da discutere e deliberare (di cui parte potrebbero essere anche già approvate al punto 3, e di tale fatto se ne registra in verbale.

 

chiude "varie ed eventuali" che servono solo a registrare note, dichiarazioni, comunicazioni ecc, e voci del prossimo OdG anno (x+1). In questo punto dell'odg (odg chiusura anno x e preventivo x+1) non è possibile deliberare nulla non essendo previsti dalla legge atti negoziali: le delibere sono annullabili entro e non oltre 30d dal ricevimento del verbale

le voci "di legge" sono

 

1 presentazione e approvazione consuntivo e sua ripartizione millesimale in tutte le sue voci

2 nomina/revoca Amministratore

3 presentazione e approvazione preventivo e sua ripartizione millesimale in tutte le sue voci

 

in tale ordine

poi vi sono punti

4, 5, 6,... n-iesimo delle cosa da discutere e deliberare (di cui parte potrebbero essere anche già approvate al punto 3, e di tale fatto se ne registra in verbale.

 

chiude "varie ed eventuali" che servono solo a registrare note, dichiarazioni, comunicazioni ecc, e voci del prossimo OdG anno (x+1). In questo punto dell'odg (odg chiusura anno x e preventivo x+1) non è possibile deliberare nulla non essendo previsti dalla legge atti negoziali: le delibere sono annullabili entro e non oltre 30d dal ricevimento del verbale

Io direi che dovrebbero essere quelle che dici le voci all'OdG, ma molti amministratori tralasciano proprio la revoca/nomina perchè il Codice Civile dice che l'amministratore rimane in carica per un anno e si intende rinnovato per ugual durata (--> art. 1129), per cui se i condomini hanno intenzione di sostituirlo, farebbero bene a richiederlo all'Amm.re per tempo, magari con le norme dell'art 66 Dacc, ovvero almeno due condomini rappresentanti almeno 1/6 del valore dello stabile e di inserire il punto all'OdG.

E' anche vero che nelle "varie ed eventuali" non si vota, fatto salvo tutti i condomini siano presenti all'unanimità e decidano in merito, e poi nel caso si deliberi non essendoci l'unanimità, le delibere sono annullabili nei modi e termini dell'art. 1137 cc, ovvero per i presenti contrari ed astenuti con citazione entro 30 giorni dalla data dell'assemblea (non dalla consegna del verbale a cui l'amministratore potrebbe non provvedere), invece per gli assenti con citazione entro 30 giorni dalla data in cui saranno messi al corrente del deliberato.

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